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Sentenza

Sentenza n. 242/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza alla sentenza n. 4208/2025 resa dal Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, in data 28/05/2025, regolarmente notificata in data 29/05/2025, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire nei confronti della ricorrente la cd. Carta Docente ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 nonché al pagamento delle spese legali pari ad € 1.300,00 oltre oneri accessori, CPA e spese anticipate;

Giustizia amministrativa202505896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 29 maggio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, titolare di rapporti a tempo determinato, al beneficio economico annuale di euro 500,00 mediante la Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per complessivi euro 2.000,00, oltre alla rifusione delle spese legali. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e ha chiesto la condanna all'esecuzione integrale del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire prova dell'adempimento. Il TAR ha verificato il rispetto del termine per proporre l'ottemperanza, del rito camerale e del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata all'amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. In assenza di prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione attestante l'adempimento. Il TAR ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario dovrà intervenire, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero, per compiere gli atti necessari all'esecuzione, inclusi stanziamento o allocazione delle somme, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non potranno costituire impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi conformativi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettate le disposizioni processuali relative alla trattazione camerale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere decorso prima dell'esecuzione; nella fattispecie il termine è decorso inutilmente.

  • art. 1 L. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 22, comma 36, L. n. 724/1994

    È richiamato nel titolo giudiziale posto in esecuzione quale riferimento normativo del diritto riconosciuto alla docente.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale del Ministero cui il TAR ha attribuito l'incarico di commissario ad acta.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
  • Quando il giudicato è stato notificato all'amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni è inutilmente decorso, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato.
  • In assenza di prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione.
  • Il commissario ad acta deve compiere tutti gli atti contabili e amministrativi necessari al pagamento dovuto in esecuzione del giudicato; l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, impedimento legittimo all'adempimento dell'obbligo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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