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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04808/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La lite nasce da un appalto pubblico per la costruzione di una nuova struttura per anziani, affidato nell'ambito di una convenzione tra un ente sanitario pubblico e il Provveditorato alle opere pubbliche, con contratto poi stipulato con una società appaltatrice subentrata all'aggiudicataria originaria. Dopo l'avvio ed esecuzione dei lavori, l'ente committente e la stazione appaltante disposero la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa ai sensi dell'art. 136 d.lgs. n. 163/2006. L'impresa agì per contestare la risoluzione, ottenere l'eliminazione della penale per ritardata ultimazione, far valere varie riserve e ottenere maggiori somme; il Ministero e l'ente pubblico resistettero chiedendo anche il rimborso di costi per lavori eseguiti da terzi e altre poste. In appello la società ottenne il riconoscimento di alcune somme, tra cui la penale ritenuta non dovuta e un importo per lavorazioni extra contratto connesse all'attivazione della struttura, mentre le altre riserve furono respinte. In cassazione il ricorrente principale dedusse soprattutto: omesso esame sulla natura e sulla mancata effettiva detrazione della penale dal saldo finale; erronea applicazione dell'art. 1458 c.c. e della disciplina delle riserve dopo la risoluzione; omesso esame del contratto e della ripartizione di ruoli tra ente committente e stazione appaltante; violazione della normativa sugli appalti in tema di penale e competenze; erronea qualificazione del certificato/verbale di ultimazione lavori. La resistente propose ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia sulla domanda/ eccezione di risoluzione, nullità della CTU, erronea valutazione delle riserve e difetto di legittimazione del Ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto nuove o comunque non autosufficienti le censure sull'effettiva applicazione/detrazione della penale e sulla ripartizione dei ruoli tra ente committente e stazione appaltante, oltre a reputare infondati o inammissibili i motivi che contestavano la qualificazione delle riserve dopo la risoluzione e la disciplina dell'ultimazione dei lavori. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità per tardività, rilevando inoltre l'inammissibilità per difetto di autosufficienza e, in parte, la sua infondatezza, poiché la risoluzione era stata correttamente posta a fondamento della valutazione delle riserve come pretese risarcitorie, e la CTU non era stata tempestivamente contestata. È stata anche affermata l'inammissibilità del controricorso/ricorso incidentale della cessionaria del credito per difetto di prova della sua legittimazione quale successore processuale. Il giudizio si è quindi chiuso con il rigetto/inammissibilità delle doglianze del ricorrente principale e con la conferma sostanziale della decisione di merito, senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 136 d.lgs. n. 163/2006

    risoluzione contrattuale in autotutela

    La risoluzione del contratto d'appalto pubblico per grave negligenza/inadempimento dell'appaltatore è stata assunta come fatto estintivo del rapporto, incidendo sul regime delle pretese economiche e delle riserve.

  • art. 1453 c.c.

    Le pretese conseguenti all'inadempimento, una volta risolto il contratto, vanno valutate secondo i principi generali della risoluzione per inadempimento e non più attraverso il meccanismo delle riserve.

  • art. 1458 c.c.

    La risoluzione del contratto di appalto produce effetti retroattivi e comporta restitutio in integrum, con liquidazione del prezzo delle opere già eseguite come equivalente pecuniario delle prestazioni rese.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato in relazione al principio per cui il committente può opporre difformità e vizi dell'opera anche senza proporre domanda riconvenzionale, quale eccezione collegata al sinallagma.

  • art. 1460 c.c.

    È evocato quale principio generale di inadempimento reciproco nei contratti a prestazioni corrispettive, applicabile anche all'appalto.

  • art. 22 D.M. 19 aprile 2000, n. 145

    La penale per ritardata ultimazione è collegata alle indicazioni del direttore dei lavori e alle determinazioni del responsabile del procedimento/stazione appaltante; la censura dell'appaltatrice è stata ritenuta nuova e non autosufficiente.

  • art. 117 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    Richiamato per il riparto delle competenze nella gestione della penale e delle procedure connesse nell'appalto pubblico.

  • art. 172 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    Il certificato di ultimazione lavori presuppone comunicazione dell'appaltatore e accertamenti in contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il documento del 14/6/2004 non fosse integrato da successivi ordini di servizio emessi tardivamente e con concessione di proroghe.

  • art. 45, comma 10, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    Il programma esecutivo dei lavori deve essere presentato prima dell'inizio delle opere; la sua mancata consegna è stata valorizzata per escludere il danno da sottoutilizzazione della capacità produttiva dell'impresa.

  • art. 42 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    Il cronoprogramma è distinto dal programma esecutivo ed è finalizzato a stabilire convenzionalmente l'andamento temporale dei lavori.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in più punti per difetto di autosufficienza, non avendo trascritto gli atti e i documenti rilevanti (contratto, convenzione, verbali, ordini di servizio, atti di causa).

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Le doglianze formulate come omesso esame di fatti decisivi sono state respinte perché in realtà miravano a nuova valutazione del materiale istruttorio o introducevano questioni nuove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state ritenute inammissibili quando implicavano contestazioni di merito già valutate o non supportate da adeguata trascrizione degli atti.

  • art. 334, secondo comma, c.p.c.

    L'inammissibilità del ricorso principale ha comportato l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalle parti per lamentare omessa pronuncia, ma le censure sono state respinte perché la Corte di merito aveva effettivamente deciso sulle questioni o perché mancava autosufficienza.

  • art. 99 c.p.c.

    Evocato per sostenere la mancanza di domanda riconvenzionale o l'ultrapetizione, senza accoglimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la prova delle riserve e delle poste economiche, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o meramente valutative.

  • art. 157 c.p.c.

    La nullità della CTU è stata ricondotta, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte, a nullità relativa da eccepirsi tempestivamente.

Massime di principio

  • In caso di risoluzione di un appalto pubblico per grave inadempimento, le pretese economiche dell'appaltatore non si veicolano più attraverso il regime delle riserve, ma vanno esaminate secondo le regole generali della risoluzione per inadempimento e degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c.
  • L'appalto non è, di regola, un contratto ad esecuzione continuata o periodica: la risoluzione produce effetti retroattivi anche sulle prestazioni già eseguite, che possono essere liquidate solo come equivalente pecuniario della restitutio in integrum.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile proporre come omessa valutazione del fatto una censura che, in realtà, sollecita una nuova ricostruzione del merito o introduce per la prima volta questioni non trattate nei precedenti gradi.
  • Per superare un rilievo di inammissibilità per difetto di autosufficienza, il ricorrente deve trascrivere o indicare specificamente gli atti e i documenti decisivi su cui fonda la doglianza; in mancanza, la Corte non può verificare la fondatezza della censura.
  • La mancanza o la tardiva contestazione del cronoprogramma o del programma esecutivo dei lavori può incidere sull'accertamento del danno da ritardo o da ridotta produttività dell'impresa appaltatrice.
  • Il certificato di ultimazione dei lavori richiede gli accertamenti formali previsti dalla disciplina speciale; ordini di servizio successivi e tardivi, specie se accompagnati da proroghe, non integrano automaticamente il certificato già emesso.
  • La nullità della consulenza tecnica d'ufficio è, di regola, una nullità relativa che deve essere eccepita nella prima difesa utile successiva alla conoscenza del vizio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della provaGiudicato

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