Ordinanza ingiunzione o revoca n. 36 del 30/01/2025
Provvedimento del 30 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena aveva creato e reso disponibile in una cartella di rete condivisa un file contenente i nominativi di circa 15 lavoratori del Consultorio di Vignola con l’indicazione del loro stato vaccinale anti Covid-19. Il trattamento è stato ritenuto illecito per mancanza di idonea base giuridica, con violazione degli artt. 5, 6 e 9 GDPR e degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy. L’Autorità ha ritenuto non necessari ulteriori correttivi, ha irrogato una sanzione pecuniaria di 10.000 euro e ha disposto la pubblicazione del provvedimento e dell’ordinanza ingiunzione sul sito istituzionale.
Azienda USL di Modena: trattamento illecito dei dati sullo stato vaccinale di 15 dipendenti in una cartella di rete condivisa
Azienda USL di Modena - trattamento illecito dello stato vaccinale di dipendenti in cartella di rete condivisa
Il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato l’illiceità del trattamento effettuato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena con riguardo ai dati sullo stato vaccinale anti Covid-19 di alcuni lavoratori del Consultorio di Vignola. Il procedimento trae origine da un reclamo di una dipendente che aveva individuato un elenco contenente i nominativi del personale vaccinato e non vaccinato.
Origine del reclamo e attività istruttoria
La reclamante ha rappresentato di aver trovato, tramite il pc aziendale, un elenco dal quale risultava il personale vaccinato e non vaccinato e che tale informazione sarebbe stata accessibile a tutto il personale dell’AUSL. A seguito delle richieste istruttorie del Garante, l’Azienda sanitaria ha svolto verifiche interne e ha individuato un file denominato "tabella per vaccinazioni", creato da una coordinatrice e collocato in una cartella di rete del Servizio.
Il file conteneva:
- i nominativi di 15 operatori, tra comparto e dirigenza medica, afferenti al Consultorio di Vignola;
- l’indicazione "fatto/non fatto" relativa alla vaccinazione anti Covid-19;
- una colonna per annotazioni.
La cartella di rete era accessibile a tutti gli operatori del Consultorio, con conseguente possibilità di conoscere lo stato vaccinale degli altri colleghi.
Trattamento esaminato
Il Garante ha qualificato la condotta come trattamento di dati personali relativi allo stato vaccinale dei dipendenti, consistente nella raccolta e nella messa a disposizione del file tramite cartella condivisa. Si trattava di dati relativi alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR.
L’Azienda ha sostenuto che il file fosse stato creato in buona fede per finalità organizzative, al fine di pianificare l’accesso degli operatori agli ambulatori vaccinali in orario di servizio, e che fosse stato rimosso non appena individuato nel corso delle verifiche.
Valutazioni del Garante sulla liceità
L’Autorità ha richiamato il quadro normativo applicabile al trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico, evidenziando che i soggetti pubblici possono trattare dati personali, anche particolari, solo se necessario per la gestione del rapporto di lavoro o per l’adempimento di obblighi o compiti previsti dalla legge o dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.
È stato ribadito che, per le pubbliche amministrazioni, la comunicazione di dati personali è consentita solo quando prevista da una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento. In ambito emergenziale Covid-19, il Garante aveva inoltre già richiamato i datori di lavoro a non effettuare raccolte autonome di dati sanitari non espressamente previste dalla normativa.
Nel caso concreto, l’Autorità ha ritenuto che la cartella condivisa abbia comportato la comunicazione, a tutti gli operatori abilitati all’accesso, di informazioni sulla vaccinazione avvenuta o mancata dei colleghi, con diffusione interna di dati sanitari senza una base giuridica idonea.
Violazioni accertate
Il Garante ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione di:
- art. 5 GDPR;
- art. 6 GDPR;
- art. 9 GDPR;
- art. 2-ter Codice privacy;
- art. 2-sexies Codice privacy.
Ha inoltre precisato che il trattamento era riconducibile a un’unica condotta e che, ai sensi dell’art. 83, par. 3 GDPR, la sanzione totale non poteva superare il massimo previsto per la violazione più grave.
Misure correttive e sanzione
Pur rilevando l’illiceità del trattamento, il Garante ha escluso l’adozione di ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2 GDPR, osservando che la condotta aveva esaurito i suoi effetti e che l’Azienda aveva fornito assicurazioni sulla cessazione del trattamento e sulla rimozione del file.
Ai fini della sanzione sono stati considerati, ai sensi dell’art. 83, par. 2 GDPR:
- la natura, gravità e durata della violazione, con coinvolgimento di 15 lavoratori e reciproca conoscibilità dello stato vaccinale;
- il profilo soggettivo, con invocazione di esigenze organizzative;
- la delicatezza dei dati trattati, relativi alla salute;
- la buona cooperazione del titolare;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- il contesto emergenziale e le difficoltà organizzative del periodo Covid-19.
La sanzione è stata determinata in euro 10.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Dispositivo e adempimenti
Il Garante ha ordinato all’Azienda USL di Modena il pagamento della sanzione di euro 10.000, precisando la possibilità di definizione agevolata con pagamento della metà entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice.
Ha inoltre disposto:
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.
È stata infine richiamata la possibilità di proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da una dipendente dell’Azienda sanitaria, la quale aveva rilevato sul pc aziendale un elenco con personale vaccinato e non vaccinato, comprensivo del proprio nominativo, sostenendo che l’informazione fosse accessibile a tutto il personale dell’AUSL.
Esiti dell’istruttoria
Le verifiche svolte dal titolare e dall’Ufficio del Garante hanno portato a individuare un file denominato "tabella per vaccinazioni", creato da una coordinatrice e collocato in una cartella di rete del Consultorio di Vignola. Il file riportava 15 nominativi di operatori con l’indicazione fatto/non fatto riferita alla vaccinazione anti Covid-19. La cartella era accessibile a tutti gli operatori del Consultorio, con conseguente conoscibilità reciproca dello stato vaccinale.
Valutazione di illiceità
Il Garante ha ritenuto che la raccolta e messa a disposizione del file integrassero un trattamento di dati personali relativi alla salute senza base giuridica idonea. In ambito pubblico la comunicazione di dati personali è ammessa solo se prevista da legge o regolamento; inoltre, nel contesto lavorativo e durante l’emergenza Covid-19, l’Autorità aveva più volte richiamato i datori di lavoro a non svolgere raccolte autonome di dati sanitari non previste dalla normativa.
Norme violate
Sono state contestate e poi confermate le violazioni degli artt. 5, 6 e 9 GDPR e degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy, con riferimento al trattamento di categorie particolari di dati e alla mancanza di un presupposto legittimante per la comunicazione all’interno della cartella condivisa.
Sanzione e criteri di quantificazione
Applicando l’art. 83, par. 3 GDPR, il Garante ha ricondotto la condotta a un’unica violazione e ha determinato la sanzione in euro 10.000. Nella quantificazione sono stati considerati: numero dei lavoratori coinvolti (15), delicatezza dei dati sanitari, buona cooperazione del titolare, assenza di precedenti e contesto organizzativo emergenziale legato al Covid-19.
Ulteriori misure
Non sono state adottate misure correttive ulteriori ex art. 58, par. 2 GDPR, poiché il trattamento era cessato e l’Azienda aveva assicurato la rimozione del file. È stata invece disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.
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