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Sentenza

Sentenza n. 9619/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento 1) del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità prot. -OMISSIS-de12026 -OMISSIS-del 23 aprile 2026 (doc. 1) nella parte in cui è stato disposto di procedere / assentire all'oscuramento dei seguenti documenti presentati dall'aggiudicataria -OMISSIS- e -OMISSIS-:: Documento “Relazione Tecnica” denominato “-OMISSIS-ED. DEL 08-04-2026 _RELAZIONE TECNICA -OMISSIS-.pdf”; Allegato 4 Scheda Offerta Economico Analitica denominato “Allegato 4 Scheda Offerta Economico Analitica_-OMISSIS-.pdf”; “Allegato 4 annesso 1: LISTA PARTI DI RICAMBIO / ATREZZATURE / DISPOSITIVI / MATERIALI E PUBBLICAZIONI” denominato “Allegato 4 annesso1 PARTI DI RICAMBIO ATREZZATURE DISPOSITIVI MATERIALI E PUBBLICAZIONI_-OMISSIS-.pdf; l” 2) dell'atto, se esistente, con il quale l'Amministrazione non dovesse aver accolto la richiesta di accesso documentale dell'odierna ricorrente di cui all'istanza del 22.04.2026 e del 24.04.2026 per accertare e dichiarare ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 cpa e 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 il diritto della Società-OMISSIS- ad accedere all'offerta tecnica e all'offerta economica in versione integrale (senza nessun oscuramento), comprensiva di tutti gli allegati comunque denominati, con conseguente condanna della Stazione Appaltante all'ostensione della predetta documentazione richiesta (senza nessun oscuramento) in favore della società odierna ricorrente nonché per accertare dichiarare il diritto della Società-OMISSIS- ad accedere a tutti i documenti elencati nella propria istanza del 24.04.2026 (doc. 3) - ad oggi non pubblicati sulla piattaforma digitale dedicata alla gara in questione nonostante sia stato dato avviso digitale dell'avvenuta aggiudicazione (doc. 4) - con conseguente condanna della Stazione Appaltante a pubblicare nel rispetto degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023 tutti gli atti e documenti relativi alla gara di cui agli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023, oggetto del presente ricorso e condanna la Stazione Appaltante a consentire alla società odierna ricorrente il pieno ed integrale accesso (mediante esibizione ed estrazione di copia) di tutta la documentazione richiesta con l'istanza del 24.04.2026

Giustizia amministrativa202605108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decreto della stazione appaltante che aveva disposto l'oscuramento di parti dell'offerta tecnica ed economica del RTI aggiudicatario e mancata tempestiva ostensione degli altri atti di gara

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha proposto il ricorso ex art. 116 c.p.a. e art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 per ottenere l'accesso integrale, senza oscuramenti, alla relazione tecnica, alla scheda di offerta economico-analitica e alla lista di parti di ricambio, attrezzature, dispositivi, materiali e pubblicazioni del RTI aggiudicatario, nonché agli ulteriori atti di gara non pubblicati sulla piattaforma. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 24, 103 e 113 Cost., degli artt. 3, 22 e 24 della l. 241/1990, dell'art. 98 del d.lgs. 30/2005, dell'art. 16 del disciplinare e dell'art. 116 c.p.a., oltre a difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà e violazione dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e buon andamento. In particolare, ha sostenuto che le dichiarazioni di secretazione erano generiche, che l'Amministrazione non aveva individuato concretamente i segreti tecnici o commerciali né svolto il necessario bilanciamento con l'interesse difensivo della concorrente, e che l'oscuramento della relazione tecnica impediva di verificare la conformità dell'offerta ai requisiti della gara e la correttezza dei punteggi attribuiti, mentre l'oscuramento dell'offerta economica e dell'allegato sulle parti di ricambio impediva di verificare congruità, veridicità e sostenibilità del ribasso. Quanto agli altri atti di gara, ha contestato la mancata messa a disposizione contestuale alla comunicazione dell'aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente circoscritto il rito speciale ex art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 alle sole contestazioni relative alle decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento fondate sulla tutela di segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), escludendo dal suo oggetto la richiesta relativa agli atti di gara non oscurati. Su quest'ultima parte ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'Amministrazione aveva trasmesso la documentazione dopo la proposizione del ricorso e la ricorrente si era dichiarata soddisfatta. Nel merito, ha accolto la domanda relativa all'offerta del RTI aggiudicatario e ha annullato il decreto di oscuramento nella parte concernente la relazione tecnica, la scheda di offerta economico-analitica e la lista delle parti di ricambio e materiali. Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione della mandante si limitava a riferimenti generici a informazioni personali, interessi economici, know-how e segreti commerciali, senza individuare specificamente le informazioni suscettibili di sfruttamento economico o idonee a conferire un vantaggio concorrenziale; inoltre, non risultava prodotta la dichiarazione della mandataria. Anche la motivazione dell'Amministrazione era generica, poiché si limitava ad affermare che alcune richieste erano adeguatamente motivate e comprovate e altre no, senza identificare le specifiche informazioni protette né spiegare perché la tutela della riservatezza dovesse prevalere sull'interesse difensivo della concorrente. Richiamando l'ordinanza della Corte di giustizia UE del 10 giugno 2025, causa C-686/24, il TAR ha escluso una prevalenza automatica dell'accesso difensivo, ma ha ritenuto necessario un bilanciamento concreto, caso per caso, tra tutela giurisdizionale effettiva e segreti tecnici o commerciali. L'Amministrazione dovrà quindi rideterminarsi, individuando puntualmente i documenti o le parti effettivamente meritevoli di secretazione e motivando il bilanciamento; dovrà inoltre indicare se le parti dell'offerta tecnica eventualmente protette siano state determinanti per l'attribuzione dei punteggi che hanno condotto all'aggiudicazione. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico

    La limitazione dell'accesso richiede una dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente e l'individuazione di informazioni oggettivamente meritevoli di tutela.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Il rito speciale superaccelerato riguarda le controversie sulle decisioni della stazione appaltante relative all'oscuramento di informazioni dell'offerta per segreti tecnici o commerciali, non le richieste relative ad altri atti di gara non oscurati.

  • art. 116 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale del ricorso in materia di accesso, coordinato nel caso concreto con il rito speciale previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Deve essere interpretato in conformità al diritto dell'Unione nel senso che non consente una prevalenza automatica dell'accesso difensivo sui segreti tecnici o commerciali, imponendo un bilanciamento concreto tra i contrapposti interessi.

  • art. 24 l. 241/1990

    La disciplina delle esclusioni dall'accesso deve essere applicata tenendo conto dell'interesse difensivo, da bilanciare con esigenze di riservatezza specificamente comprovate.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    È richiamato in relazione alla tutela dei segreti commerciali e delle informazioni aziendali riservate.

Massime di principio

  • Nel rito speciale previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, il giudice può esaminare le contestazioni concernenti le decisioni della stazione appaltante sull'oscuramento di informazioni dell'offerta per segreti tecnici o commerciali, mentre le richieste relative ad altri atti di gara non oscurati esulano da tale rito speciale.
  • L'accesso difensivo alla documentazione di gara non prevale automaticamente sulla tutela dei segreti tecnici o commerciali: la stazione appaltante deve effettuare, caso per caso, un concreto bilanciamento tra l'interesse alla tutela giurisdizionale effettiva e l'interesse alla riservatezza aziendale.
  • La mera indicazione di know-how, segreti commerciali, interessi economici o informazioni confidenziali non è sufficiente a giustificare l'oscuramento; l'offerente deve individuare specificamente le informazioni, dimostrarne la segretezza oggettiva e comprovare la loro attitudine a produrre uno sfruttamento economico o un vantaggio concorrenziale.
  • La decisione della stazione appaltante sull'oscuramento deve motivare sia l'esistenza di una specifica e oggettiva esigenza di segretezza sia la prevalenza di tale esigenza sull'interesse difensivo degli altri concorrenti e sul principio di trasparenza.
  • Nel bilanciamento sull'accesso all'offerta tecnica, la stazione appaltante deve considerare anche se le parti eventualmente secretate siano state determinanti nell'attribuzione dei punteggi che hanno condotto all'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso difensivo
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicità

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