L.R. Abruzzo 79/2000
Cooperative edilizie costituite principalmente tra cittadini disabili e invalidi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo 28 aprile 2000, n. 79 prevede contributi e agevolazioni per la costruzione della prima casa da parte di cooperative composte in prevalenza da invalidi o nuclei con disabili a carico, nonché per singoli invalidi o famiglie che costruiscano in proprio. Disciplina requisiti, esclusioni, deroghe urbanistiche, utilizzo del contributo e una commissione di esame progetti.
Agevolazioni edilizie per cooperative e soggetti disabili/invalidi
Agevolazioni edilizie per cittadini disabili e invalidi in Abruzzo
La legge regionale dell’Abruzzo promuove l’integrazione sociale ed economica dei cittadini disabili e delle loro famiglie attraverso agevolazioni per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale. La disciplina riguarda cooperative edilizie e, in presenza dei presupposti, anche soggetti singoli o nuclei familiari con disabili a carico.
Finalità e ambito soggettivo
La norma è orientata a favorire la totale integrazione dei cittadini disabili nel contesto sociale ed economico regionale. I destinatari delle provvidenze sono i residenti in Abruzzo appartenenti alle categorie di invalidi richiamate dalla L.R. n. 41/1999, se titolari di reddito proprio, oppure i familiari che dimostrino:
- coabitazione con l’invalido da almeno cinque anni consecutivi;
- assistenza continuativa prestata al familiare disabile.
Cooperative edilizie e requisiti per il contributo
Il contributo è riconosciuto a favore di interventi di costruzione di alloggi in cooperativa quando la cooperativa sia formata almeno per il 60% da:
- soci invalidi;
- nuclei familiari aventi a carico uno o più disabili.
Possono accedere anche altri cittadini privi delle caratteristiche invalidanti, purché partecipino alla cooperativa secondo i requisiti previsti. Il contributo regionale non può superare L. 30.000.000 per ciascun alloggio e per ciascun socio aderente.
Sono esclusi dal beneficio coloro che:
- siano titolari di proprietà o usufrutto di altro alloggio idoneo e adeguato alle esigenze del socio o del nucleo familiare;
- abbiano già ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici;
- singolarmente o cumulando il reddito familiare, superino un reddito imponibile annuo di L. 80.000.000.
Vincoli sull’alloggio e cause di revoca
L’alloggio finanziato deve essere destinato esclusivamente ad abitazione del titolare e della sua famiglia. Un uso diverso comporta la revoca del contributo.
Il beneficiario invalido può trasferire diritti reali sull’alloggio solo dopo cinque anni dalla data dell’atto notarile di assegnazione in proprietà.
Per i nuclei familiari con disabili a carico, il diritto all’agevolazione viene meno se il congiunto invalido viene affidato ad altri o a struttura pubblica senza prova del grave stato che renda impossibile la cura domiciliare.
Tipologie edilizie, barriere architettoniche e attrezzature speciali
L’alloggio deve rispettare le tipologie previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata. Restano però salve le dimensioni necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in deroga:
- alle superfici dell’alloggio;
- alle zone comuni di asservimento non residenziali;
- ai parcheggi.
Gli invalidi e i nuclei familiari con disabili a carico possono inoltre chiedere contributi regionali ed enti locali per dotare gli alloggi di attrezzature straordinarie necessarie a superare specifiche condizioni di invalidità.
Deroghe urbanistiche e localizzative
La finalità sociale della legge consente ai comuni di rilasciare la concessione di intervento anche fuori dalle zone P.E.E.P. e senza la convenzione prevista dalla legislazione richiamata in materia di edilizia residenziale e convenzionata.
Natura e impiego del contributo
Il contributo massimo di L. 30.000.000 per alloggio può essere utilizzato per:
- abbattimento degli oneri concessori;
- riduzione dell’I.V.A. al 4%;
- realizzazione e predisposizione di impianti speciali di automazione e sicurezza nell’alloggio;
- abbattimento degli interessi sul mutuo prima casa.
Interventi individuali in prima casa
La stessa agevolazione prevista per le cooperative è estesa anche a soggetti invalidi singoli o a nuclei familiari con disabili a carico che intendano costruire in proprio la prima casa, purché sia dimostrata la non totale capacità di deambulare autonomamente.
Istruttoria, commissione e programmazione dei fondi
I progetti sono esaminati da una commissione istituita con provvedimento del Direttore dell’Area competente, presieduta dal dirigente del servizio materia edilizia residenziale. Alla commissione partecipa anche un rappresentante dell’associazione della categoria di invalidi più numerosa riconosciuta dalla L.R. n. 41/1999, purché la stessa dimostri la concreta soluzione dei problemi connessi all’invalidità del richiedente.
In sede di approvazione dei bandi regionali di edilizia agevolata, la Giunta regionale deve indicare la percentuale di fondi riservata a questa categoria.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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