Sentenza del 12/02/2021 n. 3592 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la notifica di un atto di precetto emesso in esito a un'ingiunzione fiscale per ICI relativa ai periodi 1993-1998. Denunciava la nullità della notifica perché l'ingiunzione sarebbe stata indirizzata al singolo (---) e non avrebbe indicato nominativi di tutti gli eredi né sarebbe stata consegnata una copia per ciascun erede; sosteneva inoltre che il titolo esecutivo legittimo sarebbe stato il ruolo (ai sensi dell'art.12 D.Lgs. 504/1992) e non l'ingiunzione, e contestava l'applicabilità della decadenza/termine di iscrizione a ruolo richiamata dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'ingiunzione fiscale, emessa nei confronti della de cuius e notificata 'agli eredi di (---)' presso l'ultimo domicilio della defunta, è valida; ha richiamato l'applicabilità dell'art. 477 c.p.c. e il carattere dell'ingiunzione come atto che cumula titolo esecutivo e precetto; ha ritenuto inammissibili i motivi diretti a censurare l'ingiunzione quando questa era ormai divenuta definitiva (non impugnata né dalla contribuente in vita né dagli eredi), con conseguente irretrattabilità del credito. Condanna del ricorrente alle spese e rilevazione della sussistenza degli oneri per ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Ha reso facoltativa la riscossione a mezzo ruolo, favorendo la possibilità di utilizzare l'ingiunzione fiscale per i tributi locali.
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Citato nel quadro normativo che ha rilanciato l'uso dell'ingiunzione fiscale come mezzo di riscossione.
Decreto Legislativo 504/1992
Rilevante nella discussione sull'iscrizione a ruolo e sulla decadenza; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la definitività dell'ingiunzione (non impugnata) rendeva inammissibili le censure rivolte all'ingiunzione stessa, indipendentemente dalle considerazioni sul ruolo.
Regio Decreto n. 639 del 1910 / richiamo all'ingiunzione prevista dal RD
norme relative all'ingiunzione
L'ingiunzione è qualificata come atto complesso che cumula titolo esecutivo e precetto; per ciò è assimilabile alla cartella di pagamento ai fini dell'esecuzione.
Codice di procedura civile
Applicabilità dell'art. 477 c.p.c. all'ingiunzione fiscale, confermando la sua natura di titolo esecutivo.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Interventi sulle modalità di notifica dell'ingiunzione fiscale richiamati per il contesto normativo della notifica ai destinatari e agli eredi.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
Richiamato per la determinazione e l'eventuale obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Codice civile
Richiamati con riguardo all'onere della prova e alle presunzioni/fattispecie probatorie utili nel processo tributario; in particolare art. 2697 sullo svolgimento dell'onere della prova.
Massime di principio
- La notifica di un'ingiunzione fiscale agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius è valida e non viene automaticamente annullata per la mancata indicazione dei singoli nominativi o per l'assenza di consegna di una copia a ciascun erede.
- L'ingiunzione fiscale, per il suo contenuto e funzione, può costituire titolo esecutivo assimilabile alla cartella di pagamento (applicazione art. 477 c.p.c.); quindi la sua definitività può precludere censure successive sull'esistenza del credito se non tempestivamente impugnata.
- Se l'ingiunzione non è stata impugnata nei termini (o è divenuta definitiva), i motivi di impugnazione diretti a contestare l'ingiunzione medesima sono generalmente inammissibili per intervenuta irrevocabilità del credito.
- La questione se il titolo esecutivo sia il ruolo o l'ingiunzione va analizzata caso per caso, ma non è sufficiente la mera affermazione che sarebbe dovuto formarsi il ruolo: l'ingiunzione, se correttamente emessa e non impugnata, può produrre gli stessi effetti esecutivi.
- Chi riceve un atto di precetto/ingiunzione notifcato agli eredi dovrebbe tempestivamente verificare la legittimità della notifica e, se necessario, impugnare l'ingiunzione nei termini opportuni; le irregolarità formali sulla notifica sono opponibili, ma devono essere sostenute con tempestività e prove concrete.
- In ipotesi di decesso del contribuente, l'Amministrazione può notificare agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto senza essere obbligata a indicare ogni singolo erede o a consegnare copia a ciascuno, salvo che la normativa speciale disponga diversamente.
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