Sentenza del 21/02/2019 n. 5086 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di rettifica e accertamento relativi agli anni d'imposta 1991, 1992 e 1993, emessi ai fini Irpeg, Ilor, Irpef e IVA, derivanti dalla contestazione di fatture relative ad acquisti fittizi di bestiame. Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo, principalmente, che il giudice del rinvio avesse erroneamente attribuito loro la posizione di appellanti principali e avesse omesso di esaminare l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate. In via subordinata, contestavano anche la valutazione della prova sulla fittizietà delle operazioni e sulla loro eventuale buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la Commissione tributaria regionale avesse violato l'art. 394 c.p.c. e i principi sul giudizio di rinvio. Nel giudizio di rinvio, infatti, le parti devono conservare la posizione processuale assunta nel giudizio precedente: la società e la socia erano risultate vittoriose in primo grado e avevano proposto soltanto appello incidentale sulle spese, mentre l'appello principale era stato presentato dall'Agenzia delle Entrate. La sentenza regionale è stata quindi cassata e la causa rinviata a una diversa composizione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare le spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non vi è stata una decisione definitiva sul merito degli accertamenti fiscali.
Norme richiamate
Art. 394 c.p.c.
Nel procedimento in sede di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.
Il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del precedente giudizio e non consente di modificare le posizioni processuali originarie. Il giudice del rinvio deve esaminare la domanda e le impugnazioni già proposte nel processo originario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La disposizione è stata richiamata dalle ricorrenti in relazione ai requisiti della sentenza tributaria e alla completezza della decisione, ma la Corte ha fondato l'accoglimento principalmente sulla violazione dell'art. 394 c.p.c. e sull'errata ricostruzione delle posizioni processuali.
Art. 2697 c.c.
La norma è stata invocata dalle ricorrenti riguardo alla ripartizione dell'onere della prova sulla conoscenza, da parte del cessionario, delle irregolarità commesse dal cedente. La Corte non ha esaminato tale questione, ritenendola assorbita dall'accoglimento dei primi due motivi.
Artt. 132, 113, 116 e 352 c.p.c.
Le norme sono state richiamate con riferimento ai vizi della sentenza, alla valutazione delle prove e all'omessa o errata pronuncia sulle domande delle parti. Anche tali questioni sono rimaste assorbite.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio dopo una cassazione, il processo prosegue sulla base delle posizioni processuali e delle domande già formulate nel giudizio precedente: non è possibile attribuire alle parti un ruolo diverso da quello originario.
- Il giudice del rinvio deve pronunciarsi sulle impugnazioni effettivamente proposte, rispettando l'esito dei precedenti gradi e i limiti fissati dalla sentenza di cassazione. L'omessa decisione sull'appello principale può comportare la cassazione della sentenza.
- Prima di decidere nel merito, il giudice deve ricostruire correttamente chi era appellante principale, chi era appellante incidentale e quali capi della decisione erano stati impugnati.
- L'accoglimento di un motivo processuale decisivo può rendere assorbite le censure di merito: in tal caso la Corte non decide definitivamente sulla fondatezza dell'accertamento fiscale, ma ordina un nuovo esame al giudice di rinvio.
- La cassazione con rinvio non equivale necessariamente alla vittoria definitiva del contribuente sul tributo: comporta l'annullamento della sentenza viziata e la riapertura della decisione nei limiti stabiliti dalla Corte.
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