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Ordinanza

Ordinanza n. 566/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 9 ottobre 2025 del Questore della Provincia di Milano - Divisione Anticrimine, adottato ai sensi dell’art. 13 bis commi 1 e ss. D.L. n. 14/2017, con il quale si vieta alla ricorrente di accedere e stazionare nelle vicinanze degli esercizi pubblici, definiti dall’art. 5, comma 1, L. n. 287/1991, per la durata di anni uno; - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 9 ottobre 2025 del Questore della Provincia Milano - Divisione Anticrimine, adottato ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 159/2011, con il quale si vieta alla ricorrente di fare ritorno nel Comune di Milano per anni uno; 3) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale al predetto (anche non conosciuto ivi compresi tutti gli atti pregiudizievoli nominati e di cui è possibile l’individuazione nel testo del ricorso, anche esaminando le censure proposte;

Giustizia amministrativa202505139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di accesso e stazionamento presso esercizi pubblici e foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano, entrambi della durata di un anno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, due provvedimenti del Questore di Milano adottati il 9 ottobre 2025: il divieto di accesso e stazionamento nelle vicinanze degli esercizi pubblici previsto dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 e il foglio di via obbligatorio previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, contestualmente adottati. Il TAR rileva che tali misure rientrano nel novero delle misure di prevenzione personali atipiche. La qualificazione giuridica del divieto di accesso, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 24 febbraio 2026, è ritenuta questione rilevante ma bisognosa di approfondimenti incompatibili con la fase cautelare. Nel sommario esame proprio di tale fase, il giudice valuta non irragionevole né sproporzionata l'applicazione delle disposizioni, considerato l'accertamento della condotta tenuta dalla ricorrente il 4 ottobre 2025 e i precedenti di polizia, dai quali l'autorità ha desunto un pericolo per la sicurezza pubblica e per il pacifico esercizio dei diritti costituzionali. La domanda cautelare è stata inoltre proposta soltanto il 28 aprile 2026, quattro mesi dopo il deposito del ricorso e oltre sei mesi dopo la notificazione dei provvedimenti, circostanza ritenuta incompatibile con il prospettato danno grave e irreparabile. La ricorrente non ha dimostrato che le limitazioni alla libertà di circolazione cagionino allo stato un danno grave e irreparabile ai diritti fondamentali.

La decisione

Il TAR respinge la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dei due provvedimenti questorili. In sede di fumus, pur riservando ogni approfondimento all'udienza di merito, ritiene non manifestamente irragionevole né sproporzionata la valutazione dell'autorità, fondata sulla condotta del 4 ottobre 2025 e sui precedenti di polizia, circa la sussistenza di un pericolo per la sicurezza pubblica e per il pacifico esercizio dei diritti costituzionali. La questione della qualificazione del divieto di accesso alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2026 resta aperta, perché richiede approfondimenti non compatibili con la fase cautelare. Difetta comunque il periculum in mora: la tardiva proposizione dell'istanza cautelare contrasta con l'allegazione di un danno grave e irreparabile. Il giudice considera inoltre che le limitazioni alla circolazione non risultano, allo stato, lesive in modo grave e irreparabile dei diritti fondamentali e che i provvedimenti consentono di chiedere alla Questura autorizzazioni per comprovate esigenze di salute, lavoro o studio. Le spese della fase cautelare sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 13-bis, commi 1 e seguenti, d.l. n. 14/2017, convertito dalla l. n. 48/2017

    Disciplina il divieto di accesso e stazionamento presso determinati esercizi pubblici; la sua qualificazione giuridica, anche alla luce della sentenza costituzionale sopravvenuta, è rimessa agli approfondimenti della fase di merito.

  • art. 2 d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore e impugnato insieme al divieto di accesso.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; la sospensione è negata per insufficienza del fumus e, soprattutto, per difetto del periculum in mora.

  • sentenza Corte costituzionale n. 20 del 24 febbraio 2026

    Pronuncia sopravvenuta nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 14/2017, rilevante per la qualificazione del divieto di accesso, ma non definita dal TAR nella fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la qualificazione giuridica di una misura di prevenzione personale è resa controversa da una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale e richiede approfondimenti incompatibili con il sommario esame cautelare, il giudice può riservare la questione alla fase di merito senza definire in via immediata la qualificazione dell’atto.
  • Ai fini del periculum in mora, la proposizione dell’istanza cautelare a distanza di molti mesi dalla notificazione dell’atto impugnato e di diversi mesi dal deposito del ricorso costituisce un elemento contrario alla concreta attualità del danno grave e irreparabile allegato.
  • Le limitazioni alla libertà di circolazione derivanti da misure di prevenzione personali non impongono necessariamente la sospensione cautelare quando, allo stato degli atti, non risulti un pregiudizio grave e irreparabile ai diritti fondamentali e siano previste autorizzazioni derogatorie per comprovate esigenze di salute, lavoro o studio.
  • In sede cautelare è sufficiente, ai fini del sommario apprezzamento del fumus, che la valutazione dell’autorità di prevenzione, fondata su una condotta specificamente accertata e sui precedenti di polizia, non appaia prima facie irragionevole o sproporzionata.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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