Sentenza del 04/05/2016 n. 8873 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i tre motivi, perché non conteneva per nessuno di essi il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese processuali, liquidate in Euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una sanzione amministrativa di Euro 19.455,48, irrogata per l'impiego di un lavoratore non risultante dalla scrittura contabile o dalla documentazione obbligatoria. Dopo che la Commissione Tributaria Provinciale aveva deciso la controversia, la Commissione Tributaria Regionale di Milano aveva dichiarato inammissibile l'appello perché non notificato all'Agenzia delle entrate. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: la violazione dell'art. 358 c.p.c., sostenendo di aver notificato nei termini un secondo atto di appello corretto; il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 37 c.p.c.; e l'errata determinazione della sanzione, che avrebbe dovuto essere proporzionata alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
La Corte ha ritenuto indispensabile, per i ricorsi soggetti temporalmente alla norma, formulare uno specifico quesito di diritto per ciascun motivo fondato su una violazione di legge. La sua omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Art. 358 c.p.c.
La ricorrente lo ha invocato sostenendo che l'errore nella notificazione dell'appello fosse stato successivamente corretto mediante una nuova notificazione eseguita nei termini; la Corte, tuttavia, non ha esaminato la questione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Art. 37 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto il difetto di giurisdizione, ma anche questo motivo non è stato esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002
La ricorrente sosteneva che la sanzione per lavoro non regolarmente documentato dovesse essere calcolata tenendo conto della durata effettiva del rapporto. La Corte non ha valutato la fondatezza di tale argomento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione gli adempimenti formali e processuali sono essenziali: la mancanza di un requisito richiesto per legge può comportare l'inammissibilità del ricorso senza esame delle questioni sostanziali.
- Quando una norma processuale impone un quesito di diritto o un requisito analogo, questo deve essere formulato separatamente e in modo specifico per ciascun motivo di ricorso.
- La Corte di cassazione non esamina normalmente il merito delle doglianze se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali.
- Gli errori nella notificazione dell'appello devono essere corretti tempestivamente e con modalità conformi alle regole processuali; la semplice allegazione dell'avvenuta correzione non garantisce comunque l'accoglimento se il ricorso successivo è formalmente inammissibile.
- La parte soccombente per inammissibilità può essere condannata alle spese anche quando le questioni sostanziali sollevate non sono state esaminate.
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