Ordinanza n. 134/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di aggiornamento e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Parma aveva respinto l’istanza di aggiornamento e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In precedenti ordinanze cautelari, la Sezione aveva rilevato, in via prima facie, che la motivazione dell’Amministrazione non risultava sufficientemente circostanziata rispetto agli elementi richiesti dall’art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998, inclusi la pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, le eventuali condanne penali, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Era stato quindi ordinato alla Questura di adottare, entro trenta giorni, un nuovo provvedimento di conferma o revoca, corredato da una motivazione completa e tale da escludere automatismi tra le condanne penali e il provvedimento sfavorevole, attraverso un esame concreto della pericolosità sociale. L’Amministrazione non ha adempiuto alle precedenti ordinanze.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, richiamando il difetto di motivazione già rilevato nelle precedenti ordinanze, e il periculum in mora, in ragione dell’immediata incidenza del diniego sulla regolare presenza del ricorrente nel territorio italiano e del possibile allontanamento. Poiché la Questura non ha adottato il nuovo provvedimento richiesto, gli effetti del provvedimento impugnato dovevano intendersi confermati; il TAR ha pertanto sospeso il diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche (…) di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale (…). Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
La disposizione impone una valutazione concreta e complessiva della pericolosità sociale, considerando anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo; non è sufficiente un automatismo fondato sulle condanne penali.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato quando sussistano fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 380 c.p.p.
È richiamato dall’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 quale riferimento per le condanne, anche non definitive, rilevanti nella valutazione della pericolosità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al diniego o alla revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la valutazione della pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato deve essere concreta, individualizzata e complessiva; la mera presenza di condanne penali non consente automatismi decisori.
- La motivazione del provvedimento sfavorevole relativo al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve confrontarsi specificamente con la durata del soggiorno e con l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, oltre che con gli elementi penali rilevanti.
- Quando il giudice cautelare ordina all’Amministrazione il riesame con l’adozione di un nuovo provvedimento adeguatamente motivato e l’Amministrazione non vi provvede, gli effetti pregiudizievoli dell’atto originario non possono ritenersi superati e possono essere nuovamente sospesi in presenza dei presupposti cautelari.
- Il periculum in mora sussiste, in relazione al diniego o alla revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, quando l’atto incide immediatamente sulla regolare presenza dello straniero nel territorio nazionale e può comportarne l’allontanamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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