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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20128/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza volta a ottenere la revoca dell'ingiunzione di demolire derivante da sentenza irrevocabile (demolizione di opere abusive nel lido "Bellariva"). Si deduceva violazione di norme urbanistiche e processuali (tra cui art. 31 comma 9 d.P.R. n. 380/2001, art. 125 comma 3, nonché disposizioni processuali penali richiamate), sostenendo che il tribunale non avesse considerato la relazione comunale dell'8 maggio 2024 attestante la demolizione quasi integrale delle opere, e che per l'unico manufatto residuo sussisterebbe l'impossibilità materiale di demolizione per connessione strutturale a porzione condonata.

La decisione

Il collegio ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato l'inammissibilità dell'istanza di revoca. Il rigetto si fonda su: a) carattere sostanzialmente ripropositivo della richiesta, già decisa negativamente con ordinanza del 20 luglio 2015; b) persistenza, anche dopo dieci anni, di una parte delle opere non demolite (manufatto a Sud Est) accertata con sopralluogo comunale del 2 maggio 2024; c) mancata allegazione al ricorso degli atti e delle relazioni che la difesa riteneva decisive (violazione del principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione), con conseguente impossibilità per il Collegio di verificare la dedotta impossibilità di demolizione; d) principio che l'impossibilità tecnica di demolire senza danneggiare parti lecite, anche se dimostrata, non rileva se dipendente da causa imputabile al condannato. Per questi motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 9

    Riferita dalla difesa come normativa urbanistica rilevante per la possibile sanatoria; dal Collegio non risultano elementi che attestino una sanatoria idonea ad escludere l'obbligo di demolizione.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 125, comma 3

    Richiamato nella censura difensiva; la Corte non ha rilevato che le condizioni previste siano state soddisfatte in modo da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione.

  • Codice di procedura penale, artt. 666 e 676 (richiamati)

    Norme processuali richiamate dalla difesa in relazione agli incidenti di esecuzione e alle modalità dell'esecuzione delle misure; il Collegio ha ritenuto che la vicenda costituisse riproposizione di precedenti richieste gia' disattese.

  • Disposizioni di attuazione del c.p.p., art. 165-bis (introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6/2/2018 n. 11)

    Applicato per affermare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare e allegare puntualmente gli atti che si assumono travisati; l'omessa produzione documentale rende inverificabili le deduzioni e giustifica il rigetto.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Non è ammessa la mera riproposizione di istanze gia' decise negativamente: se l'incidente di esecuzione è stato già respinto, occorre far valere elementi nuovi, concreti e documentati.
  • In Cassazione vige il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare e allegare puntualmente gli atti e le prove che assume travisati; l'omessa allegazione può determinare il rigetto per inidoneità probatoria.
  • La dedotta impossibilità tecnica di eseguire una demolizione va adeguatamente provata; inoltre non è rilevante se tale impossibilità dipende da cause imputabili al soggetto tenuto all'esecuzione.
  • Un accertamento amministrativo (sopralluogo comunale) che attesti la persistenza di opere abusive residue è elemento decisivo: la difesa deve contestarlo con documentazione oppositiva concreta.
  • Se il ricorso per cassazione viene rigettato, il ricorrente può essere condannato alle spese; è quindi importante valutare il merito e l'adeguata documentazione prima di proporre impugnazioni di carattere ripetitivo.

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