Cassazione Penale, Sentenza n. 44069/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Modena, aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e rideterminato la pena a mesi sei e giorni quindici per i reati di cui agli artt. 81 e 337 c.p. Il ricorrente lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., con riferimento all'art. 337 c.p., sostenendo che: nel primo episodio l'agente non era presente e la minaccia di autolesionismo sarebbe stata riferita da terzi; nel secondo episodio i piatti furono subito riposti; le condotte sarebbero state espressione di protesta emotiva e oltraggio, prive del dolo specifico e dell'idoneità ad ostacolare l'attività dell'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello secondo cui le minacce e la prospettazione di atti autolesionistici erano idonee a ostacolare l'attività di controllo, vigilanza e disciplina del personale di Polizia Penitenziaria, integrando il reato di resistenza a pubblico ufficiale anche se non si fosse concretamente impedito l'atto. La Corte ha richiamato precedenti consolidati sul fatto che non è necessario l'effettivo impedimento dell'azione dell'ufficio e che la fase temporale rilevante comprende anche i momenti immediatamente anteriori e successivi all'atto. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale si integra anche quando si usino minacce o violenza che siano idonee a opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, indipendentemente dall'effettivo impedimento dell'azione; la prospettazione di autolesionismo può costituire minaccia idonea ad ostacolare la pubblica funzione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La censura formulata con riferimento a questo motivo (violazione di legge) è risultata inammissibile: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di fatto e di diritto svolta dalla Corte d'appello e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che l'azione impedisca concretamente lo svolgimento dell'atto: è sufficiente l'uso di violenza o minaccia idonea a opporvisi.
- La nozione di "mentre compie l'atto del suo ufficio" comprende anche le fasi immediatamente anteriori e successive, se funzionali alla completezza dell'attività istituzionale.
- Il dolo specifico si realizza nella volontà cosciente di usare violenza o minaccia per opporsi all'atto d'ufficio; i motivi soggettivi o scopi mediati sono irrilevanti ai fini della configurazione del reato.
- La prospettazione di autolesionismo può costituire minaccia rilevante se idonea a intimidire o a impedire l'azione del pubblico ufficiale.
- In sede di cassazione, le doglianze sulla valutazione del compendio probatorio sono difficilmente decisive se la Corte d'appello ha dato motivazione congrua e coerente, con conseguente rischio di inammissibilità del ricorso.
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