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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44302/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Abate impugnava l'ordinanza del 20/08/2024 del Tribunale della Libertà che aveva respinto il riesame e confermato la custodia in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di concorso in estorsione aggravata (indicata nel provvedimento come ex art. 416 bis1 cod.pen.), ritenendolo mandante dell'estorsione ai danni della ditta Parente Raffaele. In cassazione il difensore denunciava manifesta illogicità e carenza motivazionale: contestava l'attendibilità delle dichiarazioni del coindagato De Biasi (che aveva ritrattato), evidenziava contraddizioni o smentite da parte di D'Alessio, l'assenza di riscontri oggettivi (telefonate, incontri, frequentazioni) che colleghino Abate al fatto e la mancanza di elementi per l'aggravante mafiosa e l'addebito di appartenenza al clan Pagnozzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il tribunale del riesame avesse omesso di indicare riscontri esterni e individualizzanti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza per fondare la gravità indiziaria su dichiarazioni di chiamata in reità/correità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni di coindagati sono utilizzabili in sede cautelare solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri esterni individualizzanti; ha rilevato che le intercettazioni richiamate non sono state adeguatamente valutate come riscontri (anche perché De Biasi era consapevole delle intercettazioni) e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando il procedimento al tribunale di Napoli - sezione riesame per nuovo esame e rivalutazione delle prove.

Norme richiamate

  • art. 416 bis1 cod.pen.

    Norma invocata nel provvedimento per l'aggravante collegata a fenomeno di criminalità organizzata; la Corte osserva che l'ordinanza non ha motivato adeguatamente la sussistenza di elementi che colleghino l'indagato al clan (es. clan Pagnozzi).

  • art. 273 c.p.p.

    Indica il parametro della "gravità indiziaria" per le misure cautelari; la Corte ricorda che le dichiarazioni di coindagati possono concorrere a formare i gravi indizi solo se sorrette da attendibilità intrinseca e riscontri esterni individualizzanti.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiama l'estensione applicativa degli artt. 192 commi terzo e quarto ai fini dell'art. 273, operata dalla L. n. 63/2001, richiedendo riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie.

  • art. 192 c.p.p.

    Stabilisce che le dichiarazioni di persone informate sui fatti devono essere valutate con riguardo alla loro attendibilità intrinseca e, per costituire fondamento di prova, devono essere corroborate da riscontri esterni di carattere individualizzante che colleghino la persona al fatto.

  • art. 309 c.p.p.

    Indica la competenza per il rinvio: la Corte ha annullato e rinviato al tribunale di Napoli - sezione riesame - ai sensi di questa norma per nuovo giudizio.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. n. 36267/2006 e altre)

    Sez. U. n. 36267 del 30/05/2006; Sez. 2, n. 18984 del 2017; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018

    Principio consolidato: le chiamate in reità/correità devono essere intrinsecamente attendibili e corredate da riscontri esterni individualizzanti che colleghino specificamente l'imputato al fatto; il riscontro deve avere ad oggetto la persona dell'incolpato e l'attribuzione del fatto, non limitandosi alla mera conferma del fatto stesso.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di un coindagato/coimputato possono supportare una misura cautelare solo se sono intrinsecamente attendibili e accompagnate da riscontri esterni "individualizzanti" che colleghino la persona al fatto contestato.
  • I riscontri esterni devono avere ad oggetto la persona dell'imputato e non limitarsi alla conferma del fatto: devono contribuire a collegare quel fatto proprio all'indagato.
  • Intercettazioni o conversazioni possono costituire riscontro, ma il giudice deve valutare la loro genuinità e credibilità (es. attenzione se il dichiarante era consapevole di essere intercettato), non potendosi fondare la gravità indiziaria su dichiarazioni deboli prive di tali riscontri.
  • La semplice assenza di tracce oggettive (telefonate, incontri, frequentazioni) che colleghino gli indagati al fatto indebolisce notevolmente la possibilità di fondare la custodia in carcere sulle sole accuse di terzi.
  • Per l'aggravante di tipo mafioso occorrono elementi specifici che colleghino l'indagato all'organizzazione; l'attribuzione dell'aggravante non può essere assunta senza idonea motivazione e riscontri.
  • Se il giudice della riesame omette di individuare o valutare adeguatamente i riscontri richiesti, la decisione va annullata e la vicenda rinviata per nuovo esame.

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