Sentenza del 19/04/2016 n. 501 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
TASSAAUTOMOBILISTICA - avviso di accertamento - data scadenza della tassa - -locazione finanziaria - sussiste - soggetto passivo - conduttore - art. 9, co.9 bis d.l. 78/15 - è tale. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - giudizio di appello -produzione documentale - art. 58 d.lgs. 546/92 - ammissibilità - è sempredovuta. L'art. 9,co. 9 bis d.l. 78/15 prevede che, in caso di contratto di leasing avente adoggetto un veicolo, il soggetto passivo della tassa automobilistica non sia piùidentificato in funzione della titolarità del diritto di proprietà sullostesso, come risultante dal PRA, ai sensi dell'art. 5, co. 32 d.l. 953/82(convertito in l. 53/83), ma sia ravvisabile nel solo utilizzatore del veicolooggetto del contratto. Al fine di identificare correttamente il soggettopassivo del tributo occorre, quindi, verificare le risultanze del PRA altermine della scadenza prevista per il pagamento della tassa automobilisticaovvero che sia provata la stipula del contratto di leasing con atto di datacerta anteriore. L'art. 58 d.lgs. 546/92, in materia di contenzioso tributario,consente la produzione, nel giudizio di appello, di qualsivoglia documento,anche se già disponibile in precedenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica relativa a un veicolo concesso in locazione finanziaria e la rilevanza della data di scadenza del tributo. In base all'art. 9, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, per i veicoli oggetto di leasing il soggetto passivo è l'utilizzatore del veicolo, e non necessariamente il proprietario risultante dal PRA. Per stabilire chi fosse obbligato al pagamento occorre verificare la situazione risultante dal PRA alla data di scadenza della tassa oppure la prova della stipula del contratto di leasing mediante atto avente data certa anteriore. La decisione affronta inoltre l'ammissibilità della produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992.
La decisione
La sentenza afferma che, in caso di leasing, il soggetto passivo della tassa automobilistica è l'utilizzatore del veicolo. La verifica deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla scadenza del termine di pagamento, salvo che sia dimostrata, con atto di data certa anteriore, la stipula del contratto di leasing. La produzione di documenti in grado di appello è ritenuta ammissibile anche quando tali documenti erano già disponibili in precedenza. Tuttavia, il testo fornito non indica espressamente l'esito concreto del ricorso, né se l'avviso sia stato confermato o annullato.
Norme richiamate
Art. 9, comma 9-bis, d.l. 78/2015
In caso di contratto di leasing avente ad oggetto un veicolo, il soggetto passivo della tassa automobilistica è l'utilizzatore del veicolo.
La norma sposta l'individuazione del soggetto passivo dal proprietario risultante dal PRA all'utilizzatore del veicolo concesso in locazione finanziaria.
Art. 5, comma 32, d.l. 953/1982, convertito nella l. 53/1983
La disciplina generale individua il soggetto passivo della tassa automobilistica sulla base della titolarità risultante dal PRA, ma tale criterio è derogato, per i veicoli in leasing, dall'art. 9, comma 9-bis, del d.l. 78/2015.
Art. 58 d.lgs. 546/1992
Nel giudizio tributario di appello è ammissibile la produzione di qualsiasi documento, anche se già disponibile in precedenza.
Massime di principio
- Per i veicoli in leasing, ai fini della tassa automobilistica deve essere considerato soggetto passivo l'utilizzatore, non automaticamente la società proprietaria o concedente.
- La situazione rilevante deve essere verificata alla data di scadenza del pagamento della tassa; un contratto di leasing può assumere rilievo se provato con documento avente data certa anteriore.
- Le risultanze del PRA costituiscono un elemento centrale per individuare il soggetto obbligato, ma possono essere superate o integrate dalla prova documentale del rapporto di leasing.
- Nel processo tributario d'appello possono essere prodotti nuovi documenti anche se erano già disponibili nel precedente grado di giudizio, purché siano pertinenti alla controversia.
- Poiché il testo non contiene il dispositivo completo, non è possibile determinare con certezza il vincitore concreto della lite; l'indicazione del resistente deriva soltanto dall'orientamento giuridico riportato, non da un esito esplicito.
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