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Sentenza

Sentenza del 10/03/2017 n. 6223 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza d'appello che aveva annullato le sanzioni tributarie, ritenendo sussistente la buona fede del contribuente per essersi affidato a una persona apparentemente operante come commercialista, e che aveva riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA relativa al 2001. Il ricorso ha contestato, da un lato, la violazione degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 472/1997, sostenendo che il contribuente non aveva dimostrato l'assenza di colpa e non aveva vigilato sull'operato dell'intermediario; dall'altro, la violazione degli artt. 19 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, poiché le detrazioni IVA non erano state esercitate entro il termine decadenziale biennale e mancavano le dichiarazioni fiscali necessarie.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza d'appello. Ha stabilito che l'affidamento dell'incarico a un soggetto non abilitato, senza alcuna verifica sull'effettiva trasmissione delle dichiarazioni e sull'esecuzione degli adempimenti fiscali, integra culpa in eligendo e culpa in vigilando e non esclude la responsabilità del contribuente per le sanzioni. Ha inoltre negato la detrazione IVA perché il contribuente non aveva rispettato il termine biennale previsto per esercitarla e non aveva presentato le dichiarazioni prescritte. La Corte ha deciso la causa nel merito, rigettando l'impugnazione originaria del contribuente per i profili residui. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.200 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5

    Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa

    La responsabilità per sanzioni tributarie richiede una condotta cosciente e volontaria, anche solo negligente. Dopo che l'Amministrazione ha provato i fatti costitutivi della violazione, spetta al contribuente dimostrare l'assenza di colpa.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3

    La norma prevede una presunzione legale di assenza di colpevolezza quando l'omesso pagamento del tributo dipende esclusivamente da un fatto denunciato all'autorità giudiziaria e imputabile a terzi. La previsione non si applica all'omessa presentazione delle dichiarazioni e agli altri adempimenti dichiarativi e contabili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Il diritto alla detrazione IVA, pur sorgendo quando l'imposta diviene dovuta, deve essere concretamente esercitato entro il termine decadenziale previsto dalla legge, individuato nella fattispecie nel termine biennale. La mancata presentazione delle dichiarazioni entro tale termine impedisce l'esercizio tardivo della detrazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55

    La disposizione rileva nell'ambito della ricostruzione induttiva dell'IVA in caso di omissione degli obblighi dichiarativi e contabili.

Massime di principio

  • Il contribuente rimane responsabile degli adempimenti fiscali anche quando li affida a un commercialista o a un intermediario: deve scegliere un professionista qualificato e verificare che dichiarazioni, versamenti e comunicazioni siano stati effettivamente eseguiti.
  • L'affidamento incolpevole può escludere le sanzioni solo se il contribuente dimostra di avere adottato la necessaria diligenza e che l'intermediario abbia occultato fraudolentemente il proprio inadempimento; il semplice affidamento, soprattutto su un soggetto non abilitato e per più anni, non è sufficiente.
  • L'omessa dichiarazione non equivale a un semplice ritardo nel pagamento: l'eccezione prevista per il mancato pagamento causato esclusivamente da terzi non si estende agli obblighi dichiarativi e contabili.
  • Il diritto sostanziale alla detrazione IVA può nascere anche in assenza di una dichiarazione, ma il suo esercizio resta soggetto ai termini decadenziali e alla prova dei requisiti sostanziali, quali l'effettività dell'acquisto, l'assoggettamento a IVA e la destinazione a operazioni imponibili.
  • Il mancato rispetto del termine legale per esercitare la detrazione IVA può comportare la definitiva perdita del beneficio, anche se l'imposta detraibile era effettivamente esistente.
  • In presenza di omissioni contabili e dichiarative, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla ricostruzione induttiva dei redditi e del volume d'affari, con recupero delle imposte e applicazione delle relative sanzioni.

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