Circolare numero 151 del 02-12-2011
Disposizioni per applicazione del tasso degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’aggiornamento annuale del tasso degli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. A seguito del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2011, il tasso viene ridotto dal 5,7567% al 5,0243% annuo con decorrenza 1° ottobre 2011. La nuova misura si applica anche agli interessi dovuti sui debiti contributivi, nei casi previsti dall’art. 116, comma 9, della legge n. 388/2000, quando sia stato raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili senza integrale pagamento del dovuto.
Riduzione del tasso degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo dal 1° ottobre 2011
Aggiornamento del tasso degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo
La circolare informa sulla riduzione annuale del tasso degli interessi di mora previsto per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il richiamo è all’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina l’applicazione degli interessi dalla notifica della cartella fino al pagamento, con determinazione annuale del tasso in base alla media dei tassi bancari attivi.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che gli interessi di mora siano dovuti sulle somme iscritte a ruolo non pagate tempestivamente. Il meccanismo prevede una determinazione annuale del tasso da parte dell’Amministrazione, sulla base dei parametri previsti dalla norma.
Nuova misura del tasso e provvedimento applicativo
A seguito del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2011, prot. n. 2011/95314, sentita la Banca d’Italia, la misura degli interessi di mora è stata fissata al 5,0243% in ragione annuale. La circolare precisa che il precedente tasso, determinato con provvedimento del 7 settembre 2010 con effetto dal 1° ottobre 2010, era pari al 5,7567%.
Decorrenza della nuova aliquota
La riduzione del tasso ha efficacia dal 1° ottobre 2011. Da tale data la nuova misura si applica agli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Estensione ai contributi dopo il raggiungimento del massimo delle sanzioni civili
La circolare richiama inoltre l’art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui, una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili di cui alle lettere a) e b) del comma 8 e in mancanza di integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Anche per questa ipotesi, la nuova misura del 5,0243% trova applicazione dal 1° ottobre 2011.
Punti principali
Quadro normativo degli interessi di mora
L’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, dalla notifica della cartella fino al pagamento, con tasso determinato annualmente in base alla media dei tassi bancari attivi.
Nuova misura del tasso
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. prot. 2011/95314 del 22 giugno 2011, d’intesa con la Banca d’Italia, il tasso degli interessi di mora è stato ridotto al 5,0243% annuo, rispetto al precedente 5,7567% fissato con provvedimento del 7 settembre 2010.
Decorrenza dell’aggiornamento
La variazione del tasso decorre dal 1° ottobre 2011 e si applica ai ritardati pagamenti delle somme iscritte a ruolo a partire da tale data.
Applicazione ai debiti contributivi
Ai sensi dell’art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, se il debito non è stato integralmente pagato, maturano interessi nella misura prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Anche per questa fattispecie si applica la nuova misura del 5,0243% dal 1° ottobre 2011.
Testo integrale
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