Sentenza del 04/06/2019 n. 925 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti di recupero relativi a IVA e altri tributi, nonché l'avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA dell'anno 2009. L'Amministrazione finanziaria aveva qualificato la società come società di comodo, ritenendo inesistenti le fatture emesse per attività di consulenza estranee all'oggetto sociale, insufficiente la prova dell'impossibilità di svolgere l'attività immobiliare e dimostrato il godimento personale, da parte dell'amministratrice M. J. e di D. T., di immobili societari senza contratti di locazione o comodato. La società ha inoltre contestato l'applicazione della maggiorazione del 50% delle spese relative alla procedura di reclamo e mediazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. In via preliminare ha ritenuto applicabile il giudicato esterno formatosi sulle annualità 2007 e 2008, poiché gli accertamenti si fondavano sui medesimi presupposti di fatto e non risultavano mutamenti successivi. Nel merito ha comunque ritenuto la società manifestamente di comodo: essa non aveva dichiarato ricavi effettivi per anni, l'uso degli immobili da parte dei soggetti collegati era privo di titolo contrattuale, i contratti erano stati registrati solo dopo l'avvio della verifica e i ricavi da consulenza apparivano funzionali soltanto al superamento del test di operatività. La documentazione prodotta per dimostrare l'impossibilità di operare è stata giudicata insufficiente e priva di data certa. La censura sulla maggiorazione delle spese è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse e comunque manifestamente infondata. La società è stata condannata a pagare le spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 1-bis, comma 10, del decreto legislativo n. 546/1992
Norma richiamata in relazione alla maggiorazione del 50% delle spese di lite per il procedimento di reclamo e mediazione.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta comunque infondata, poiché la maggiorazione è giustificata dai maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione per la procedura di mediazione.
Art. 15, comma 2-septies, del decreto legislativo n. 546/1992
Prevede la maggiorazione delle spese di giudizio nelle controversie soggette al procedimento di cui all'articolo 17-bis.
La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, perché in primo grado le spese erano state compensate e nessuna maggiorazione era stata concretamente applicata.
Art. 17-bis del decreto legislativo n. 546/1992
Disciplina il reclamo e la mediazione nelle controversie tributarie.
La procedura e i relativi costi sono considerati strumenti ragionevoli di deflazione del contenzioso tributario.
Art. 100 del codice di procedura civile
Richiamato per il difetto di interesse ad agire.
Una censura è inammissibile quando il suo accoglimento non produce alcuna utilità concreta per la parte, come avvenuto per la contestazione della maggiorazione non applicata.
Disciplina delle società di comodo e test di operatività
L'assenza prolungata di ricavi e di attività effettiva, l'uso personale di beni societari e la produzione di ricavi estranei all'oggetto sociale possono dimostrare il carattere non operativo della società. La prova dell'esistenza di cause oggettive che impediscono l'attività deve essere concreta, documentata e dotata di data certa.
Principio del giudicato esterno in materia tributaria
Cass. civ., sez. trib., 20 gennaio 2016, n. 943; Cass. civ., sez. VI, 9 aprile 2018, n. 8621.
Una decisione definitiva relativa ad altre annualità può vincolare il giudizio successivo quando riguarda gli stessi soggetti e presupposti di fatto durevoli o permanenti, purché non siano intervenuti mutamenti fattuali rilevanti.
Massime di principio
- Una società che non svolge concretamente l'attività prevista dall'oggetto sociale e non produce ricavi per periodi prolungati può essere qualificata come società di comodo, anche se formalmente esistente e dotata di beni immobili.
- Per superare la presunzione di non operatività non basta allegare trattative, difficoltà economiche o tentativi di vendita: occorre produrre documentazione specifica, coerente, verificabile e preferibilmente munita di data certa, che dimostri l'impossibilità oggettiva di svolgere l'attività.
- I ricavi derivanti da prestazioni estranee all'oggetto sociale, soprattutto se occasionali o coincidenti con l'introduzione del test di operatività, possono essere considerati artificiosamente contabilizzati per superare la verifica fiscale.
- L'utilizzo personale di immobili societari da parte di amministratori, soci o soggetti a essi collegati, senza un contratto formalizzato e anteriore alla verifica, costituisce un forte indizio di società interposta o di comodo.
- Contratti di locazione o comodato registrati soltanto dopo l'inizio della verifica fiscale possono essere valutati come regolarizzazioni tardive e non necessariamente idonee a giustificare l'utilizzo precedente.
- Il giudicato relativo ad altre annualità può estendersi agli anni successivi quando l'accertamento si fonda su una situazione di fatto stabile e non modificata; l'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce tale effetto per gli elementi permanenti.
- Una contestazione processuale richiede un interesse concreto e attuale: non è utile impugnare una voce di spesa o una maggiorazione che il giudice precedente non ha applicato.
- La soccombenza dell'impresa comporta normalmente la condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio, salvo compensazione motivata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 giu 2019Sentenza del 04/06/2019 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 4 giu 2019Sentenza del 04/06/2019 n. 708 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 4 giu 2019Sentenza del 04/06/2019 n. 709 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 4 giu 2019Sentenza del 04/06/2019 n. 710 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 4 giu 2019Sentenza del 04/06/2019 n. 713 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 4 giu 2019Sentenza del 04/06/2019 n. 716 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →