Cassazione Penale, Sentenza n. 44061/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza d'appello che, riformando le pronunce di primo grado (GIP di Bari e Corte d'assise di Trani), aveva assolto gli imputati con la formula "il fatto non sussiste" dall'accusa di finanziamento del terrorismo (artt. 81, 110 e 270‑quinquies.1 c.p.). Il ricorso denunciava: (i) travisamento della prova (in particolare l'identificazione di Marc Haddad come destinatario delle rimesse e la valutazione degli elementi indizianti come le reazioni alle perquisizioni e i post Facebook), (ii) apprezzamento errato e atomistico degli indizi senza valutarne la convergenza, (iii) omissione di confronto con le motivazioni delle sentenze di condanna, (iv) commistione probatoria tra atti provenienti da riti diversi e utilizzo improprio di prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore generale infondato e ha respinto le censure. Il giudice di legittimità ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'assise d'appello: quest'ultima aveva verificato preliminarmente la certezza e la valenza dimostrativa dei singoli indizi e aveva accolto l'esistenza di un dubbio ragionevole, in presenza di una plausibile e documentata tesi alternativa (acquisti illeciti di dispositivi per auto e riferimenti a un "pacco" in dogana) che ne neutralizzava la portata accusatoria. La Cassazione ha sottolineato che il travisamento della prova è rilevante solo se l'errore è definito, non opinabile e potenzialmente decisivo; qui tali presunti errori non soddisfano tali requisiti. È stata altresì confermata la corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria (verifica della certezza dei singoli elementi e successivo esame globale). In conclusione, l'assoluzione pronunciata in appello è stata ritenuta legittima e resta confermata.
Norme richiamate
artt. 81, 110 e 270‑quinquies.1 cod. pen.
Norme che configurano il reato di finanziamento del terrorismo (art. 270‑quinquies.1) con riferimento alla concorso di persone (artt. 81 e 110). La Corte ha ritenuto che non fossero provati né l'elemento oggettivo (destinazione delle somme a finalità terroristiche) né il dolo specifico richiesto dalla norma.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola procedurale sulla sintesi delle censure in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti e secondo i criteri di ammissibilità e formulazione previsti.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine alla richiesta, in sede di merito, di assumere prove richieste dalla difesa (es. escussione di testi indicati); la Corte d'appello ha rilevato lacune investigative e la mancata esecuzione di accertamenti richiesti in primo grado, elementi che hanno inciso sulla valutazione complessiva della prova.
Massime di principio
- Il travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se l'errore è specifico, non opinabile e idoneo a compromettere l'intero ragionamento probatorio; censure generiche o interpretazioni alternative non sono sufficienti.
- Nelle fattispecie basate su prova indiziaria il giudice deve valutare singolarmente la certezza di ciascun indizio e poi la loro convergenza: la presenza di un'ipotesi alternativa ragionevole e documentata può far venire meno la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
- La semplice sovrapposizione di modalità operative (es. uso della stessa agenzia di money transfer) non è di per sé decisiva: occorre il collegamento e la prova della destinazione delle somme a finalità terroristiche.
- Le spiegazioni alternative offerte dalla difesa (es. acquisti per commercio illecito) devono essere adeguatamente verificate con accertamenti tecnici e testimoniali; la mancata esecuzione di tali accertamenti può incidere sul valore probatorio complessivo.
- Il giudice d'appello, quando riforma una condanna in assoluzione, deve confrontarsi in modo sintetico ma puntuale con le ragioni della decisione di primo grado; tuttavia, la diversità di valutazione degli elementi indiziari rientra nella discrezionalità del merito se non illogica o manifestamente contraddittoria.
- Occorre cautela nell'uso di elementi provenienti da procedimenti con riti diversi; il loro utilizzo richiede rispetto delle regole processuali e una valutazione del loro valore probatorio nel contesto complessivo.
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