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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16890/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Bologna che, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato il reato di molestie (art. 660 cod. pen.) estinto per prescrizione e aveva revocato le statuizioni civili precedentemente riconosciute in primo grado. La censura principale era l'erronea determinazione del momento di consumazione del reato (la Corte d'appello aveva fissato la consumazione al 1° ottobre 2018) e la conseguente decorrenza della prescrizione: la parte offesa sostiene che le molestie si siano protratte fino ad oltre agosto 2019. Il pubblico ministero aveva chiesto l'annullamento limitato agli effetti civili e il rinvio per nuovo esame.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della parte civile con riferimento alla revoca delle statuizioni civili operata dalla Corte d'appello. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione della parte civile e ha censurato la motivazione della Corte territoriale come contraddittoria e carente sul punto cruciale della data di consumazione del reato (la sentenza di appello aveva adottato argomentazioni tautologiche e non aveva spiegato perché la saltuaria assenza della persona offesa escludesse episodi occasionali di molestia). Per tali ragioni la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata relativamente alla revoca delle statuizioni civili e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna, ritenendo necessario che il nuovo esame sia svolto da una Sezione penale in quanto implicante valutazioni penalistiche rilevanti. Ha inoltre previsto, ove necessario, l'annotazione ex art. 52 d.lgs. 196/03.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    contravvenzione per molestie o disturbo alle persone

    La fattispecie di cui all'art. 660 cod. pen. è del tipo non necessariamente abituale: può concretizzarsi anche con una singola condotta idonea a provocare molestia. Pertanto l'assenza saltuaria della persona offesa non esclude di per sé episodi occasionali successivi.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    decadenza o estinzione e decisioni sull'azione civile in sede di impugnazione

    Stabilisce che, quando in primo grado è stata pronunciata condanna con statuizioni civili e successivamente il reato si estingue in appello, il giudice di appello decide sull'impugnazione ai soli effetti civili; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per precisarne limiti e funzionamento.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    legittimazione della parte civile ad impugnare ai soli effetti civili

    Attribuisce alla parte civile la facoltà di impugnare la sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili; tale impugnazione legittima il giudice d'impugnazione a decidere sulle domande civili nei limiti del devoluto.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    trasmissione degli atti al giudice civile a seguito di annullamento limitato agli effetti civili

    Regola la trasmissione al giudice civile delle questioni risarcitorie quando la Cassazione annulla solo le disposizioni civili; la Corte ha ritenuto che il rinvio debba essere effettuato a Sezione penale della Corte d'appello quando siano necessarie valutazioni penalistiche pregiudiziali.

  • art. 538, 529, 531, 530, 533 cod. proc. pen.

    riferimenti alle pronunce penali (condanna, proscioglimento, assoluzione, ecc.)

    La sentenza spiega la regola dell'accessorietà dell'azione civile rispetto a quella penale e i casi in cui il giudice penale deve o non deve decidere sulla domanda civile in relazione alla formula della pronuncia penale.

  • art. 2043 cod. civ.

    risarcimento per fatto illecito

    La Corte costituzionale e la Cassazione indicano che, nelle ipotesi in cui il reato si estingua per prescrizione dopo una condanna impugnata, il giudice d'impugnazione deve comunque procedere all'accertamento civilistico dell'illecito aquiliano ai fini del risarcimento.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    protezione dei dati personali

    Previsione richiamata per l'annotazione sui dati personali nell'ipotesi di diffusione del provvedimento; la sentenza dispone l'annotazione ove ricorrano le condizioni.

Massime di principio

  • La parte civile è legittimata ad impugnare, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento per prescrizione quando contesta l'erronea applicazione della prescrizione; tale impugnazione è ammissibile e non meramente teorica.
  • Il giudice d'impugnazione penale può decidere sulle domande civili anche se, nel frattempo, il reato è estinto per prescrizione, ma ciò presuppone che in grado immediatamente precedente sia stata pronunciata una condanna successivamente oggetto di impugnazione.
  • Quando la valutazione civile richiede accertamenti o questioni di natura penalistica rilevanti (es. momento di consumazione del reato, elementi che incidono sulla prescrizione), il rinvio per nuovo esame dovrebbe essere disposto ad una Sezione penale del giudice di appello competente, non direttamente al giudice civile.
  • La semplice assenza o la presenza saltuaria della persona offesa non è argomentazione sufficiente per escludere la possibilità di episodi occasionali di molestia, data la natura non necessariamente abituale della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen.; la motivazione motivata ed esplicita sul punto è necessaria.
  • Se la motivazione di merito risulta contraddittoria o lacunosa su punti nodali che incidono sui termini di prescrizione o sulla sussistenza della condotta, la Cassazione può annullare la parte relativa alle statuizioni civili e disporre il rinvio per un nuovo esame.

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