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Sentenza

Sentenza del 13/07/2015 n. 693 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IVA - Reverse charge - Realizzazione, fornitura e posa in opera di strutture di legno e di alluminio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva applicato il regime IVA del reverse charge previsto dall'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 a fatture relative alla realizzazione, fornitura e posa in opera di strutture in legno e alluminio, sostenendo che si trattasse di prestazioni di servizi nel settore edile. L'Agenzia delle Entrate contestava tale applicazione, ritenendo che l'attività principale fosse la produzione e cessione di beni prefabbricati, mentre la posa in opera avesse natura meramente accessoria. L'Ufficio rilevava inoltre la mancata prova di rapporti di appalto o subappalto e la tardiva aggiunta sulle fatture della dicitura relativa al reverse charge.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo aveva accolto il ricorso della società. La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila ha invece accolto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e rigettando il ricorso della contribuente. È stato stabilito che le operazioni costituivano cessioni di beni con posa accessoria e non prestazioni di servizi edili soggette a reverse charge. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 3.200 euro, di cui 2.500 euro per onorari, oltre al contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972

    Il reverse charge è applicabile solo alle operazioni che presentano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma, tra cui determinate prestazioni di servizi rese nel settore edile. L'onere di dimostrare tali presupposti grava sul soggetto che applica il regime.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29 dicembre 2006

    Devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

    Quando il contenuto economico principale dell'operazione è la produzione e vendita di un bene e la posa in opera è solo accessoria, l'operazione è qualificata come cessione di beni e non beneficia del reverse charge previsto per i servizi edili.

  • Art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

    È stato richiamato per il contributo unificato posto a carico della società appellata insieme alle spese del giudizio.

Massime di principio

  • Per applicare il reverse charge non è sufficiente indicare il regime in fattura o qualificare genericamente l'attività come edile: il contribuente deve dimostrare concretamente la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
  • Nelle operazioni miste di fornitura e posa, occorre individuare la prestazione economicamente prevalente. Se prevale la cessione del bene e la posa è accessoria, l'operazione è una cessione di beni, normalmente soggetta a IVA ordinaria.
  • La presenza di un'attività di installazione o montaggio non rende automaticamente l'operazione una prestazione di servizi nel settore edile; devono essere valutati oggetto del contratto, natura dell'attività, struttura dell'impresa e contenuto economico della prestazione.
  • La documentazione contrattuale e commerciale è essenziale: contratti di appalto o subappalto, ordini, preventivi dettagliati, descrizione delle lavorazioni e fatture devono essere coerenti e dimostrare la natura del servizio.
  • L'aggiunta tardiva della dicitura relativa al reverse charge sulle fatture può essere considerata un elemento indiziario sfavorevole, soprattutto se non accompagnata da altra documentazione probatoria.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione dell'operazione, il contribuente deve conservare e produrre elementi idonei a dimostrare che la posa e le lavorazioni prevalgono sulla mera fornitura del bene.

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