Sentenza del 12/12/2019 n. 4985 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTP di Milano che aveva confermato l'atto di contestazione relativo all'anno 2014, con cui era stata irrogata la sanzione del 5% prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 in relazione a costi derivanti da acquisti di rottami ferrosi documentati mediante autofatture prive dell'indicazione dei cedenti. La contribuente ha sostenuto, da un lato, che la sentenza penale di assoluzione del proprio rappresentante dovesse essere considerata nel giudizio tributario e, dall'altro, che fosse illegittimo il metodo utilizzato dall'Ufficio per stimare la sovraesposizione dei costi, basato sul confronto tra le percentuali di ricarico del 2009 e quelle degli anni successivi. Ha inoltre invocato la regolarità formale della contabilità e contestato l'assenza di prove sufficienti circa l'inesistenza, totale o parziale, delle operazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l'appello e confermato la legittimità della sanzione. Ha ritenuto irrilevante l'assoluzione penale, pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., in ragione dell'autonomia del giudizio tributario e del diverso regime probatorio. Ha inoltre considerato legittimo il metodo analitico-induttivo dell'Ufficio, fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti: la quasi totalità degli acquisti di rottami ferrosi era documentata da autofatture senza indicazione dei fornitori e regolata in contanti, mentre i ricarichi risultavano significativamente inferiori rispetto al 2009. La percentuale del 13,61% applicata ai costi autofatturati è stata ritenuta corretta per determinare la quota di costi sovraesposti e fittizi. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre al 15% per spese forfettarie.
Norme richiamate
Art. 6 del D.Lgs. 471/1997
La norma è stata applicata per sanzionare l'irregolare documentazione degli acquisti e la sovraesposizione dei costi risultante dalle autofatture.
Art. 530, comma 2, c.p.p.
assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova
La pronuncia penale non vincola il giudice tributario, poiché il giudizio fiscale è autonomo e segue regole probatorie differenti.
Cassazione, Sezione V, n. 428/2015
Una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento analitico-induttivo quando risulti complessivamente inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Cassazione, Sezione VI, n. 12650/2017
L'Amministrazione può contestare la reale esistenza dei costi anche in presenza di documentazione contabile formalmente corretta, purché fornisca elementi presuntivi qualificati.
Ordinanze della Cassazione n. 25538/2017 e n. 25545/2017
La regolarità formale delle scritture non è decisiva quando altri elementi oggettivi rendono inattendibili i dati dichiarati e giustificano una ricostruzione induttiva.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, un'assoluzione penale non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento fiscale: i due procedimenti sono autonomi e il giudice tributario valuta le prove secondo regole proprie.
- La contabilità formalmente regolare e la presenza di autofatture non escludono un accertamento induttivo se l'Amministrazione dimostra, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'inattendibilità sostanziale delle operazioni.
- L'uso sistematico di autofatture prive dell'identità del cedente, soprattutto se accompagnato da pagamenti in contanti e dall'assenza di documentazione di acquisto, può costituire un forte indizio di inesistenza o sovraesposizione dei costi.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi presuntivi sufficienti sulla falsità o parziale inesistenza dei costi, spetta al contribuente offrire una spiegazione documentata e concreta idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni.
- Il confronto delle percentuali di ricarico tra diverse annualità può essere utilizzato per stimare costi sovraesposti, purché il raggruppamento delle merci e il metodo di calcolo siano coerenti con l'attività concretamente svolta.
- La soccombenza nel giudizio tributario comporta normalmente la condanna alle spese, salvo specifiche ragioni per compensarle.
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