Parere del Garante n. 155 del 12/03/2026
Parere su uno schema di regolamento attuativo in tema di Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe−NEWS-D - 12 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento attuativo dell’art. 14-bis del d.P.R. 309/1990, relativo al Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), strumento di coordinamento operativo finalizzato alla prevenzione dei rischi per la salute pubblica connessi a nuove sostanze psicoattive e sostanze stupefacenti. Il provvedimento è ritenuto complessivamente compatibile con la disciplina privacy, anche perché fondato sull’utilizzo di dati esclusivamente anonimizzati. Il Garante segnala tuttavia due esigenze di perfezionamento: chiarire meglio la definizione di "dati e informazioni utili per la formulazione dei documenti di output del NEWS-D", escludendone la riconducibilità ai dati personali ai sensi dell’art. 4, n. 1, GDPR; e prevedere espressamente l’adozione di adeguate tecniche di anonimizzazione per i casi di intossicazioni e decessi, con un richiamo al Considerando 26 GDPR e al Parere 5/2014 del Gruppo Art. 29. Il parere è quindi favorevole con condizioni.
Parere sullo schema di regolamento attuativo dell’art. 14-bis d.P.R. 309/1990 sul Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D)
Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D)
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto al Garante il parere sullo schema di regolamento attuativo dell’art. 14-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, volto a disciplinare il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D). Il sistema è istituito presso il Dipartimento per le politiche antidroga ed è funzionale al coordinamento operativo delle informazioni di allerta per la prevenzione e tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alle nuove sostanze psicoattive e alle sostanze stupefacenti già vietate.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama l’art. 57, par. 1, lett. c), del GDPR e l’art. 154, comma 5, del Codice privacy come basi del proprio intervento. Lo schema si colloca nell’attuazione dell’art. 14-bis del d.P.R. 309/1990 e, in chiave unionale, dell’art. 13 del regolamento (UE) 2023/1322, che prevede un sistema europeo di allerta rapido antistupefacenti incentrato sull’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA) e sui punti focali nazionali.
Contenuto dello schema di regolamento
Il provvedimento si compone di 28 articoli, ripartiti in sei capi. Tra gli elementi evidenziati dal Garante figurano:
- le definizioni iniziali, inclusa quella di “dati e informazioni utili per la formulazione dei documenti di output del NEWS-D”;
- l’ambito di applicazione e gli obiettivi del sistema;
- la disciplina delle segnalazioni da parte dei centri collaborativi e delle Forze di polizia, tramite la DCSA, in forma anonimizzata;
- i criteri minimi e le tempistiche delle segnalazioni;
- le modalità di compilazione della scheda informatica, con riferimento a campioni biologici e non e al potenziale rischio tossicologico;
- il processo di funzionamento del sistema, articolato per fasi;
- i documenti di output, distinti in comunicazioni EULA, informative e allerte;
- i compiti del Dipartimento, dell’I.S.S., dei Centri antiveleni, della DCSA e delle Forze di polizia;
- la disciplina dei centri di secondo livello e dell’avvalimento, con l’I.S.S. gestore del NEWS-D per conto della DCSA;
- la proprietà, il trattamento e la divulgazione dei dati e delle informazioni contenuti nelle segnalazioni e nel dispositivo informatico.
Valutazioni del Garante sulla protezione dei dati personali
Il Garante rileva che lo schema prevede espressamente la raccolta di dati in forma esclusivamente anonimizzata, con esclusione dei dati personali, e vincola l’utilizzo delle informazioni archiviate nel dispositivo informatico al solo perseguimento delle finalità del regolamento. Per questa ragione il testo, nel suo impianto generale, non presenta significative criticità sul piano della protezione dei dati personali.
Rilievi e condizioni poste nel parere
Pur esprimendo parere favorevole, il Garante ritiene opportuno perfezionare il testo sotto il profilo definitorio e delle garanzie tecniche, al fine di evitare incertezze applicative. In particolare, chiede:
- di integrare la definizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. v), escludendo espressamente che i dati e le informazioni ivi menzionati possano essere ricondotti alla nozione di dato personale di cui all’art. 4, n. 1, GDPR;
- di prevedere espressamente l’adozione di tecniche adeguate di anonimizzazione con riferimento ai casi di intossicazioni e decessi, richiamando gli artt. 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 e 16 dello schema.
Richiamo ai criteri europei sull’anonimizzazione
Il Garante suggerisce inoltre di richiamare nel preambolo il concetto di anonimizzazione elaborato dal Considerando 26 del GDPR e dal Parere 5/2014 sulle tecniche di anonimizzazione adottato dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 10 aprile 2014. Il richiamo è finalizzato a rafforzare la coerenza del regolamento con i criteri europei sull’effettiva irreversibilità dell’anonimizzazione.
Conclusioni
Il parere è favorevole con condizioni. Il Garante non oppone rilievi ostativi allo schema, ma subordina il giudizio positivo all’integrazione della definizione richiamata e alla previsione di adeguate tecniche di anonimizzazione nei passaggi del sistema in cui si trattano informazioni relative a intossicazioni e decessi.
Punti principali
Oggetto e finalità del regolamento
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere sullo schema di regolamento attuativo dell’art. 14-bis del d.P.R. 309/1990. Il regolamento disciplina il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), istituito presso il Dipartimento per le politiche antidroga, con funzioni di coordinamento delle informazioni di allerta per prevenire e fronteggiare rischi per la salute pubblica derivanti da nuove sostanze psicoattive e da sostanze stupefacenti già vietate.
Assetto del sistema e flussi informativi
Lo schema definisce compiti, organizzazione, procedure e modalità operative del sistema, articolato in centri collaborativi di primo e secondo livello. Rilevano le segnalazioni anonimizzate dei centri collaborativi e delle Forze di polizia, tramite la DCSA, nonché il ruolo dell’I.S.S. per gli approfondimenti bio-tossicologici e chimico-tossicologici e quello dei Centri antiveleni per gli aspetti clinico-tossicologici.
Valutazione privacy complessiva
Il Garante osserva che il provvedimento attua l’art. 14-bis del d.P.R. 309/1990, a sua volta funzionale all’attuazione dell’art. 13 del regolamento (UE) 2023/1322. Alla luce della previsione espressa dell’uso di dati in forma esclusivamente anonimizzata, lo schema non presenta significative criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali.
Condizioni e correzioni richieste
Pur esprimendo parere favorevole, il Garante chiede di: - integrare la definizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. v), escludendo espressamente che essa rientri nella nozione di dato personale di cui all’art. 4, n. 1, GDPR; - prevedere l’adozione di tecniche adeguate di anonimizzazione con riferimento ai casi di intossicazioni e decessi, negli artt. 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 e 16.
Richiamo ai riferimenti europei sull’anonimizzazione
Per rafforzare la chiarezza applicativa, il Garante suggerisce anche di richiamare nel preambolo il concetto di anonimizzazione delineato dal Considerando 26 del GDPR e dal Parere 5/2014 sulle tecniche di anonimizzazione adottato dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 10 aprile 2014.
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