Parere del Garante n. 156 del 12/03/2026
Parere su uno schema di regolamento attuativo dell’articolo 4 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m.i., in materia di “Servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole” - 12 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento della Provincia Autonoma di Trento, ma subordinandolo a puntuali integrazioni per rendere il testo conforme al GDPR e al Codice privacy. Il provvedimento disciplina i trattamenti connessi ai servizi di conciliazione estiva per bambini e ragazzi del primo ciclo, finalizzati a coesione territoriale, rafforzamento dei servizi educativi e conciliazione dei tempi di cura e di lavoro. Pur riconoscendo la base normativa provinciale e la rilevanza pubblica delle finalità, il Garante rileva che lo schema ha un perimetro più ampio rispetto alla sola disciplina dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, e richiede integrazioni su basi giuridiche, tipologie di dati, fonti informative, modalità di trattamento, conservazione e misure di sicurezza. Il parere è quindi favorevole con condizioni.
Parere sullo schema di regolamento attuativo per i servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione durante la chiusura estiva delle scuole nella Provincia Autonoma di Trento
Servizi di conciliazione estiva e trattamento dei dati personali nella Provincia Autonoma di Trento
Il Garante per la protezione dei dati personali esamina lo schema di regolamento attuativo dell'articolo 4 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, come modificata dalla legge provinciale 29 dicembre 2025, n. 11, relativo ai "servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole". Il parere è reso ai sensi dell'articolo 57, par. 1, lettera c), del GDPR e dell'articolo 154, comma 5, del Codice privacy.
Contesto normativo e finalità del provvedimento
La disciplina provinciale attribuisce alla Provincia il compito di promuovere servizi rivolti a bambini e ragazzi iscritti alle scuole del primo ciclo d'istruzione durante la pausa estiva delle attività didattiche. Le finalità dichiarate sono la coesione territoriale, il rafforzamento dei servizi educativi e la conciliazione tra tempi di cura familiare e tempi di lavoro.
La disposizione provinciale qualifica tali finalità come di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera s), del Codice, autorizzando la Provincia, quale titolare del trattamento, a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti, anche tramite enti strumentali e mediante piattaforme o applicazioni informatiche, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione.
Struttura dello schema di regolamento esaminato
Lo schema disciplina diversi profili del trattamento:
- l'articolo 1 definisce l'oggetto;
- l'articolo 2 individua le finalità e le fasi del trattamento, dalla individuazione degli incaricati del servizio alla verifica dei presupposti dei beneficiari, fino alle attività tecniche, amministrative, contabili, di controllo, monitoraggio e valutazione;
- l'articolo 3 elenca le tipologie di dati trattati, includendo categorie particolari di dati e dati relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza;
- l'articolo 4 indica le fonti dei dati, tra cui SIATEL, BDNA e registro delle imprese;
- l'articolo 5 disciplina modalità e operazioni del trattamento e prevede anche la diffusione dei dati per finalità di trasparenza;
- l'articolo 6 individua titolare e responsabili del trattamento;
- l'articolo 7 rinvia al massimario di conservazione e scarto o ad atti organizzativi per i tempi di conservazione;
- l'articolo 8 esclude trasferimenti verso Paesi extraeuropei;
- l'articolo 9 regola l'accesso ai dati da parte di soggetti previamente identificati e autorizzati;
- l'articolo 10 disciplina le misure di sicurezza richiamando misure tecniche e organizzative ritenute necessarie e la privacy policy dell'Amministrazione.
Valutazione complessiva del Garante
Il Garante esprime un parere favorevole, ma con condizioni. Rileva infatti che lo schema non è pienamente coerente con la norma provinciale di riferimento, poiché presenta un contenuto più ampio rispetto alla sola disciplina dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati. Inoltre, osserva che il testo demanda a rinvii generici o a fonti esterne elementi che dovrebbero essere disciplinati direttamente nel regolamento, al fine di garantire chiarezza, trasparenza e conformità al GDPR.
Integrazioni richieste all'articolo 3: dati particolari e dati penali
Il principale rilievo riguarda l'articolo 3, che non chiarisce in modo sufficiente i presupposti di liceità del trattamento dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza o prevenzione. Manca, secondo il Garante, una puntuale individuazione delle garanzie appropriate a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.
La disposizione deve quindi essere integrata, in coerenza con gli articoli 9, par. 2, lettera g), e 10 del GDPR, nonché con gli articoli 2-sexies e 2-octies del Codice, indicando:
- le previsioni normative che legittimano l'acquisizione e l'utilizzo dei dati;
- le categorie di fattispecie penali rilevanti;
- la tipologia delle misure di sicurezza e prevenzione ritenute ostative, sulla base della normativa di settore;
- l'individuazione delle misure cautelari interdittive;
- le misure appropriate e specifiche e le garanzie per diritti, interessi e dati personali degli interessati.
Integrazioni richieste all'articolo 4: fonti dei dati
L'articolo 4, relativo alle fonti dei dati personali, è ritenuto incompleto perché individua solo parzialmente le banche dati pubbliche da cui i dati possono essere tratti. Il Garante chiede, per ragioni di uniformità e coerenza del testo, il richiamo espresso di tutti gli archivi dei soggetti pubblici coinvolti nel trattamento, insieme alla normativa di settore che ne legittima l'accesso, in ossequio anche al principio di trasparenza di cui all'articolo 5, par. 1, lettera a), del GDPR.
Integrazioni richieste all'articolo 5: modalità, operazioni e diffusione
Anche l'articolo 5 richiede un completamento. Il regolamento deve specificare in modo concreto:
- le modalità del trattamento;
- le operazioni eseguibili;
- le norme statali e dell'Unione europea che legittimano la diffusione dei dati;
- i soggetti destinatari dei dati.
Il Garante sottolinea che la disciplina della diffusione deve restare entro il perimetro normativo consentito, nel rispetto delle limitazioni e dei divieti vigenti.
Integrazioni richieste all'articolo 7: conservazione dei dati
Per quanto riguarda l'articolo 7, il rinvio generico al massimario di conservazione e di scarto o ad atti organizzativi della Provincia non è ritenuto sufficiente. Devono essere indicati in modo puntuale i tempi di conservazione dei dati, differenziandoli in funzione delle singole finalità perseguite, in conformità all'articolo 5, par. 1, lettera e), del GDPR.
Integrazioni richieste all'articolo 10: misure di sicurezza
L'articolo 10, infine, non può limitarsi a richiamare in via generale misure "ritenute necessarie" né rinviare alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 del 16 dicembre 2021. Il testo deve indicare direttamente, e non solo per relationem, le misure tecniche e organizzative da adottare, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle caratteristiche del trattamento e in coerenza con il principio di integrità e riservatezza di cui all'articolo 5, par. 1, lettera f), del GDPR.
Esito del parere
Il Garante conclude esprimendo parere favorevole sullo schema di regolamento, subordinatamente all'integrazione delle disposizioni indicate:
- articolo 3, per basi giuridiche, categorie di dati penali, misure ostative e garanzie;
- articolo 4, per l'indicazione completa degli archivi pubblici e della normativa di accesso;
- articolo 5, per modalità, operazioni, diffusione e destinatari;
- articolo 7, per la fissazione puntuale dei tempi di conservazione;
- articolo 10, per la specificazione delle misure di sicurezza.
Il parere è quindi favorevole con condizioni, finalizzate ad allineare il testo al quadro del GDPR e del Codice privacy.
Punti principali
Oggetto e quadro normativo
La Provincia Autonoma di Trento ha chiesto il parere sullo schema di regolamento attuativo dell'articolo 4 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, come modificata dalla legge provinciale 29 dicembre 2025, n. 11. La disciplina riguarda i servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione da svolgersi nei periodi di chiusura estiva delle scuole.
Finalità e base giuridica del trattamento
La norma provinciale attribuisce alla Provincia il compito di promuovere tali servizi per bambini e ragazzi iscritti al primo ciclo d'istruzione, e alla Giunta provinciale quello di definire presupposti e modalità di erogazione. Il Garante richiama l'articolo 2-sexies, comma 2, lettera s), del Codice e osserva che la disciplina riguarda trattamenti connessi a finalità di rilevante interesse pubblico, con possibile utilizzo di piattaforme o applicazioni informatiche nel rispetto di proporzionalità e minimizzazione.
Criticità dell'impianto regolamentare
Il Garante evidenzia che lo schema non è pienamente coerente con l'articolo 10-quater della legge provinciale, poiché ha un contenuto più ampio rispetto al solo trattamento dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati. Inoltre, il testo rinvia in più punti a fonti esterne invece di disciplinare direttamente gli elementi demandati al regolamento.
Integrazioni richieste su dati particolari e dati penali
L'articolo 3 deve essere integrato per chiarire i presupposti di liceità del trattamento dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza/prevenzione, nonché per specificare le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Vanno indicate le norme che giustificano l'acquisizione e l'utilizzo dei dati, le categorie di fattispecie penali rilevanti, le misure di sicurezza o prevenzione ostative, le misure cautelari interdittive e le garanzie specifiche richieste dagli articoli 9, par. 2, lettera g), e 10 del GDPR, nonché dagli articoli 2-sexies e 2-octies del Codice.
Fonti dei dati, modalità di trattamento e diffusione
L'articolo 4 deve richiamare espressamente tutti gli archivi dei soggetti pubblici coinvolti e la normativa settoriale che legittima l'accesso. L'articolo 5 deve dettagliare le concrete modalità del trattamento, le operazioni eseguibili, le basi normative statali ed europee che consentono la diffusione dei dati e i destinatari dei dati stessi, nel rispetto dell'articolo 5, par. 1, lettera a), del GDPR.
Conservazione e misure di sicurezza
L'articolo 7, oggi basato su un rinvio generico al massimario di conservazione e scarto o ad atti organizzativi interni, deve indicare puntualmente i tempi di conservazione, differenziati per finalità, in conformità all'articolo 5, par. 1, lettera e), del GDPR. L'articolo 10 deve sostituire i richiami generici alle misure ritenute necessarie e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 del 16 dicembre 2021 con l'indicazione diretta delle misure tecniche e organizzative da adottare, secondo adeguatezza e sicurezza ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lettera f), del GDPR.
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