Parere del Garante n. 157 del 12/03/2026
Parere sul modello di informativa relativa ai trattamenti effettuati dalle infrastrutture regionali di telemedicina (IRT) predisposto da Agenas e dal Ministero della salute - 12 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sul modello di informativa predisposto da Agenas e dal Ministero della salute per i trattamenti effettuati dalle infrastrutture regionali di telemedicina (IRT). Il parere si colloca nel quadro dell’art. 10, comma 4, del decreto 19 novembre 2025 sulla Piattaforma nazionale telemedicina e valorizza il fatto che il modello recepisca gli elementi richiesti dagli artt. 13 e 14 GDPR. Nel provvedimento l’Autorità richiama anche alcune difformità tra il testo del decreto PNT già esaminato e la versione vigente, chiarendo che alcune modifiche possono incidere sulle finalità e sull’ambito soggettivo dei trattamenti. Viene accolto con favore l’impegno del Ministero a emanare una circolare interpretativa, in particolare per evitare che il termine "anche" ampli indebitamente le finalità perseguibili da Agenas. Il Garante sottolinea inoltre che il nuovo modello di informativa è stato adeguato alle osservazioni dell’Ufficio su ambito di applicazione, interoperabilità tra IRT, tipologie di dati, finalità, basi giuridiche, diritti degli interessati e conservazione. Restano sullo sfondo i trattamenti della PNT per finalità diverse da diagnosi, cura e riabilitazione, che risultano sospesi fino all’aggiornamento delle linee guida di settore, anch’esse soggette a previo parere dell’Autorità.
Parere favorevole sul modello di informativa per i trattamenti dei dati personali effettuati dalle infrastrutture regionali di telemedicina (IRT), predisposto da Agenas e Ministero della salute
Parere sul modello di informativa per i trattamenti delle infrastrutture regionali di telemedicina (IRT)
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sul modello di informativa all’assistito predisposto da Agenas e dal Ministero della salute per i trattamenti di dati personali effettuati dalle Infrastrutture regionali di telemedicina (IRT). Il parere è reso nel quadro dell’art. 10, comma 4, del decreto 19 novembre 2025 sulla disciplina del trattamento dei dati personali nell’ambito della Piattaforma nazionale telemedicina (PNT), che attribuisce ad Agenas il compito di predisporre il modello di informativa, da sottoporre al previo parere del Garante.
Quadro normativo e contesto istruttorio
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. n. 196/2003 e il decreto 19 novembre 2025 del Ministro della salute, adottato di concerto con il MEF e con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica. L’Autorità ricorda inoltre il precedente parere reso il 16 gennaio 2025 sullo schema di decreto relativo alla PNT e osserva che il nuovo testo regolamentare presenta alcune differenze rispetto a quello allora esaminato.
Nel corso dell’istruttoria, Agenas aveva trasmesso il modello di informativa e successivamente, a seguito di interlocuzioni con il Garante e di chiarimenti del Ministero della salute, è stato trasmesso un testo sostanzialmente modificato. Il Garante segnala che il parere è reso nei termini previsti dall’art. 9, comma 7, del d.l. n. 139/2021, in ragione del raggiungimento del target PNRR indicato dagli enti proponenti.
Oggetto del modello di informativa e requisiti di trasparenza
Il modello disciplina i trattamenti svolti attraverso le IRT e deve assicurare informazioni omogenee e uniformi sul territorio nazionale, come richiesto dall’art. 10, comma 4, del decreto PNT. L’Autorità rileva che il testo finale recepisce gli elementi essenziali previsti dagli artt. 13 e 14 GDPR, tra cui:
- titolarità del trattamento;
- categorie di dati trattati;
- finalità del trattamento;
- basi giuridiche;
- tempi di conservazione;
- diritti degli interessati e modalità di esercizio.
Il Garante evidenzia che il nuovo modello è stato adeguato alle osservazioni formulate dall’Ufficio, in particolare per delimitare correttamente l’ambito applicativo ai trattamenti effettuati dalle IRT e per dare conto dei trattamenti relativi all’interoperabilità tra le diverse infrastrutture regionali, prevista dal decreto del 19 novembre 2025.
Rilievi sulle difformità del decreto PNT e sulle finalità del trattamento
L’Autorità dà conto delle interlocuzioni con il Ministero della salute e con Agenas, nelle quali erano state segnalate alcune difformità tra il testo del decreto PNT e quello sul quale il Garante si era espresso nel gennaio 2025. Le modifiche richiamate riguardano, in particolare, gli artt. 2, comma 5, 3, comma 4, 4, comma 2, 8, comma 2, 9, comma 1, lett. a), e 13, comma 1.
Secondo il Garante, tali modifiche incidono su tre profili principali:
- le finalità perseguite da Agenas;
- il margine di autonomia delle regioni e delle province autonome;
- l’ambito soggettivo dei destinatari dei servizi minimi di telemedicina erogati dalle IRT.
Con specifico riferimento all’art. 4, comma 2, il Ministero ha chiarito che la modifica limita la garanzia dell’erogazione dei servizi minimi di telemedicina ai soggetti operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Chiarimenti sulle finalità di Agenas e sull’uso del termine "anche"
Il punto più delicato riguarda la modifica agli artt. 2, comma 5, e 8, comma 2, che si riflette anche sugli artt. 3, comma 7, e 13, comma 1, mediante l’inserimento del termine "anche" prima della descrizione delle finalità perseguibili da Agenas. Il Ministero della salute ha precisato che tale locuzione era già presente in una parte delle premesse dello schema e che la finalità dell’Agenzia resta comunque circoscritta alla produzione e all’esposizione di indicatori per il monitoraggio dell’erogazione dei servizi di telemedicina.
Il Garante prende atto di tale posizione e auspica un rapido intervento interpretativo o una circolare chiarificatrice, affinché il termine "anche" non sia letto in senso ampliativo. L’Autorità sottolinea che l’accesso ai servizi di estrazione resi disponibili dall’Ecosistema dati sanitari e l’elaborazione dei relativi dati tramite l’Infrastruttura nazionale di telemedicina devono restare confinati alle finalità di settore, connesse al raggiungimento dei target e milestone della Missione 6, Componente 1, del PNRR, sub-investimento 1.2.3 "Telemedicina", nonché alla fissazione e all’aggiornamento delle tariffe di cui all’art. 12, commi 15-undecies, lett. g) e h), e 15-duodecies, del d.l. n. 179/2012.
Trattamenti ulteriori rispetto a diagnosi, cura e riabilitazione
Il provvedimento ricorda infine che l’art. 17 del decreto 19 novembre 2025 sospende i trattamenti di dati personali effettuati dalla PNT per finalità diverse da diagnosi, cura e riabilitazione, come descritti nelle Linee guida per i servizi di telemedicina approvate il 21 settembre 2022, fino all’aggiornamento delle medesime linee guida. Tali trattamenti potranno essere disciplinati solo con un nuovo atto adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, previo parere del Garante ai sensi dell’art. 17, comma 2, del decreto.
Esito del parere
All’esito delle valutazioni svolte, il Garante esprime parere favorevole sul modello di informativa relativo ai trattamenti effettuati dalle infrastrutture regionali di telemedicina (IRT). Il parere è dunque positivo, pur accompagnato da rilievi interpretativi sulle finalità di Agenas e da un richiamo alla necessità di coerenza del quadro regolatorio complessivo della telemedicina.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il Garante esamina il modello di informativa relativa ai trattamenti effettuati dalle infrastrutture regionali di telemedicina (IRT), predisposto da Agenas in collaborazione con il Ministero della salute, come previsto dall’art. 10, comma 4, del decreto 19 novembre 2025 sulla disciplina del trattamento dei dati personali nell’ambito della Piattaforma nazionale telemedicina (PNT). Il parere è reso ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), GDPR e dell’art. 9, comma 7, del d.l. n. 139/2021.
Adeguamento del modello agli artt. 13 e 14 GDPR
Il modello di informativa, nella versione finale sottoposta al Garante, disciplina i trattamenti effettuati attraverso le IRT e riporta gli elementi richiesti dagli artt. 13 e 14 GDPR, tra cui titolarità del trattamento, tipologia dei dati, finalità, base giuridica, tempi di conservazione, diritti degli interessati e modalità di esercizio. L’Autorità rileva che molte osservazioni formulate in fase istruttoria sono state accolte, con particolare riferimento alla delimitazione dell’ambito applicativo alle sole IRT, alla descrizione dei trattamenti e all’interoperabilità tra le diverse infrastrutture regionali.
Chiarimenti sulle difformità del decreto PNT
Nel corso dell’istruttoria il Garante segnala che il decreto 19 novembre 2025 presenta alcune differenze rispetto allo schema su cui si era espresso nel parere del 16 gennaio 2025, con possibili riflessi sulle finalità del trattamento, sul margine di autonomia di regioni e province autonome e sull’ambito dei soggetti che possono fruire dei servizi minimi di telemedicina. In particolare, viene richiamata la modifica all’art. 4, comma 2, che limita la garanzia dell’erogazione dei servizi minimi ai soggetti operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Limiti alle finalità perseguibili da Agenas
Con riferimento alle modifiche agli artt. 2, comma 5, 8, comma 2, 3, comma 7 e 13, comma 1, il Ministero della salute chiarisce che l’inserimento del termine "anche" non amplia le finalità di Agenas, che restano circoscritte alla produzione ed esposizione di indicatori per il monitoraggio dell’erogazione dei servizi di telemedicina. Il Garante prende atto del chiarimento e auspica un intervento interpretativo celere, precisando che l’accesso ai servizi di estrazione dell’Ecosistema dati sanitari e l’elaborazione tramite l’Infrastruttura nazionale di telemedicina devono restare funzionali al raggiungimento dei target e milestone PNRR e alla definizione/aggiornamento delle tariffe previste dalla disciplina di settore.
Trattamenti diversi da diagnosi, cura e riabilitazione e linee guida
Il provvedimento richiama l’art. 17 del decreto 19 novembre 2025, che sospende i trattamenti di dati personali effettuati dalla PNT per finalità diverse da diagnosi, cura e riabilitazione, come descritti nelle Linee guida per i servizi di telemedicina approvate il 21 settembre 2022, fino all’aggiornamento delle stesse. L’Autorità dichiara la propria disponibilità a esprimere il parere sulle future linee guida, che dovranno essere adottate con decreto ministeriale previo parere del Garante.
Esito del procedimento
All’esito dell’istruttoria, il Garante esprime parere favorevole sul modello di informativa relativo ai trattamenti effettuati dalle infrastrutture regionali di telemedicina (IRT). Il parere valorizza l’allineamento del testo ai requisiti di trasparenza e completezza informativa richiesti dalla normativa privacy e al quadro regolatorio specifico della telemedicina.
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