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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4098/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello avverso l'accertamento di responsabilità solidale a loro carico per i debiti tributari della società cedente e, separatamente, impugnano il provvedimento dell'Agenzia delle entrate che aveva negato la definizione agevolata (art. 6, d.l. n. 119/2018). Le questioni principali riguardavano: a) la natura dell'atto notificato al cessionario (se mero atto di riscossione o atto impositivo), b) la legittimità del diniego della definizione agevolata, c) profili procedurali relativi al decreto presidenziale di estinzione del processo e alla revoca ai sensi dell'art. 391 c.p.c., d) profili relativi alla (presunta) frode alla cessione di azienda e alla mancata preventiva escussione del cedente

La decisione

La Corte ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'istanza dell'Agenzia delle entrate di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha esaminato il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata. Ha affermato il principio secondo cui la notifica al cessionario dell'iscrizione a ruolo/cartella che per la prima volta comunica la pretesa fiscale nei suoi confronti può avere natura di atto impositivo: pertanto l'atto notificato alla cessionaria può essere assoggettato alla definizione agevolata. Ne consegue che il provvedimento di diniego della definizione agevolata è illegittimo laddove si fondi sulla tesi che l'atto notificato al cessionario non sia atto impositivo. In conclusione la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere (tenuto conto delle implicazioni con la definizione agevolata e del subprocedimento attivato)

Norme richiamate

  • art. 14, d.lgs. n. 472/1997

    Disciplina la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari del cedente; la Corte rileva che la previsione non esclude che l'atto notificato al cessionario possa assumere natura di atto impositivo se costituisce il primo atto che comunica la pretesa fiscale

  • art. 6, d.l. n. 119/2018

    «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.»

    L'impugnazione del diniego di definizione agevolata equivale a istanza di trattazione e impedisce l'emissione del decreto di estinzione; il diniego basato sulla mancata qualificazione dell'atto come impositivo è illegittimo quando l'atto sia il primo atto comunicativo della pretesa al cessionario

  • art. 391, cod. proc. civ.

    Consente la richiesta di fissazione dell'udienza e la revoca del decreto presidenziale di estinzione se tempestivamente proposta; l'istanza ha natura sollecitatoria e, se tempestiva, consente alla Corte di riesaminare la controversia

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Riferimento al controllo automatizzato e alla possibilità che la cartella derivante da controllo automatizzato costituisca atto impugnabile e definibile se è il primo atto che comunica la pretesa fiscale

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Richiamato come norma che consente l'impugnazione di atti impositivi e che giustifica la qualificazione delle cartelle come atti impugnabili sul merito se sono i primi atti comunicativi

Massime di principio

  • Quando ad un soggetto (es. cessionario) viene notificato per la prima volta un atto che comunica una pretesa fiscale nei suoi confronti, quell'atto può assumere natura di atto impositivo anche se l'attività accertativa primaria è stata svolta nei confronti del cedente; in tal caso il cessionario può chiedere la definizione agevolata
  • L'impugnazione del provvedimento di diniego della definizione agevolata equivale ad istanza di trattazione ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 comma 13 e pertanto impedisce l'emissione (o consente la revoca) del decreto presidenziale di estinzione se tempestivamente fatta valere
  • La tempestività dell'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391 c.p.c. è essenziale: se proposta entro i termini, la Corte può revocare il decreto di estinzione e riesaminare la controversia; l'istanza ha natura sollecitatoria della trattazione
  • La semplice iscrizione a ruolo o la notifica della cartella al cessionario non impedisce di considerare tale atto come impugnabile sul merito se esso è l'unico o il primo atto che comunica la pretesa fiscale a quel soggetto
  • Problemi organizzativi o la mancata sostituzione del difensore di parte non costituiscono, di regola, legittimo impedimento per il rinvio dell'udienza in Cassazione

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