Sentenza del 12/03/2019 n. 511 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento contestando, da un lato, il recupero fiscale relativo a fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti con la società T.S. s.r.l.; dall’altro, la mancata deduzione di costi per consulenze fatturate da C.C.F., ritenuti privi di adeguata prova dell’inerenza. In appello ha inoltre dedotto la nullità dell’avviso per carenza dei poteri di firma del sottoscrittore, la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente per mancata allegazione degli atti richiamati e l’erronea valutazione delle prove. Ha anche invocato l’assoluzione penale del proprio legale rappresentante.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso della società. L’eccezione relativa ai poteri di firma è stata dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente solo in appello. È stata ritenuta legittima la motivazione per relationem dell’avviso, poiché l’atto riportava gli elementi essenziali degli atti richiamati e consentiva alla contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa. Le dichiarazioni del legale rappresentante di T.S. e dell’autotrasportatore sono state considerate indizi utilizzabili nel processo tributario e valutate insieme agli altri elementi, tra cui l’incasso di assegni emessi da E. da parte del suo stesso legale rappresentante. Tali elementi hanno confermato l’inesistenza delle operazioni o, comunque, l’assenza di buona fede della contribuente. È stato inoltre negato il riconoscimento fiscale dei costi per consulenze C.C.F., perché non adeguatamente documentati e non sufficientemente collegati all’attività d’impresa. L’assoluzione penale, peraltro non risultante irrevocabile, non ha prodotto effetti vincolanti nel giudizio tributario. E. s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. 600/1973
La contestazione relativa alla sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario privo dei necessari poteri deve essere proposta tempestivamente nel ricorso introduttivo e non può essere introdotta per la prima volta in appello.
Art. 7 della legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
La motivazione per relationem dell’atto tributario è legittima quando l’avviso riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati, permettendo al contribuente di individuare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale. Non è necessaria in ogni caso l’allegazione integrale degli atti già conosciuti o il cui contenuto essenziale sia riportato nell’avviso.
Art. 109 del TUIR
La deducibilità di un costo richiede la prova della sua effettività, inerenza e riferibilità all’attività d’impresa. Per costi di importo rilevante e privi di contratto scritto, la contribuente deve fornire una documentazione concreta e dettagliata circa natura, prestazioni ricevute e collegamento con l’attività aziendale.
Art. 7, comma 4, del D.lgs. 546/1992
Nel processo tributario non sono ammesse le prove testimoniali nella forma tipica del processo civile, ma le dichiarazioni di terzi possono essere utilizzate come elementi indiziari, da valutare insieme agli altri dati acquisiti.
Art. 191 del codice di procedura penale
La regola penale sull’inutilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente non si applica automaticamente al procedimento tributario.
Art. 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
L’obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale, quando emergono indizi di reato nel corso di attività ispettive, opera ai fini dell’applicazione della legge penale e non determina automaticamente l’inutilizzabilità degli elementi nel procedimento tributario.
Art. 21 del D.lgs. 546/1992
Le eccezioni relative alla validità dell’atto impositivo devono essere dedotte entro il termine previsto per il ricorso introduttivo; la loro proposizione tardiva in appello è preclusa.
Massime di principio
- Nel processo tributario le eccezioni sulla validità formale dell’avviso di accertamento devono essere formulate già nel ricorso introduttivo; introdurle per la prima volta in appello comporta, di regola, l’inammissibilità.
- Un avviso di accertamento può essere motivato richiamando altri documenti senza allegarli integralmente, purché ne riporti il contenuto essenziale e consenta al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
- Le dichiarazioni rese da soggetti terzi, pur non costituendo prova testimoniale piena, possono concorrere a fondare l’accertamento se coerenti tra loro e corroborate da documenti o altri elementi presuntivi.
- Nel contenzioso tributario l’esito del processo penale non vincola automaticamente il giudice tributario, soprattutto quando la decisione penale si fonda su standard probatori diversi o non è ancora irrevocabile.
- Per contestare fatture relative a operazioni inesistenti è sufficiente, in presenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, che l’Amministrazione dimostri l’inesistenza; spetta poi al contribuente fornire una prova concreta dell’effettività delle operazioni e, se invocata, della propria buona fede.
- La deduzione di costi per consulenze o servizi di importo significativo richiede documentazione idonea, preferibilmente contratti, relazioni, report, fatture dettagliate e altri elementi che dimostrino l’effettiva prestazione e il suo collegamento con l’attività d’impresa.
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