Cassazione Penale, Sentenza n. 17890/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata da Guarino avverso il decreto di sequestro preventivo del 23/04/2024. Era stato disposto il sequestro, tra l'altro, dei saldi dei conti correnti personali del ricorrente e delle somme riconducibili alla società Lucania Sviluppo S.r.l. (di cui il ricorrente non era più amministratore, né legale rappresentante, né procuratore speciale). Il ricorrente lamentava altresì il sequestro dei saldi della società Gestione e Sviluppo S.r.l., di cui risultava socio al 95%, società estranea alle indagini, e chiedeva lo sblocco/dissequestro dei conti personali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale del riesame di Rimini (ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.). La Corte ha motivato che la decisione degli istituti di credito di anticipare cautelativamente il blocco dei conti, dopo la comunicazione del decreto, produce, sostanzialmente, gli stessi effetti di indisponibilità derivanti dall'esecuzione formale del sequestro. Tale effetto concreto determina un interesse attuale e concreto del danneggiato a impugnare il provvedimento. Pertanto il Tribunale del riesame aveva errato nel dichiarare l'inammissibilità per difetto di interesse/legittimazione.
Norme richiamate
Individua il reato fiscale per cui era indagato il ricorrente; la norma costituisce la fattispecie alla base dell'indagine e del correlato sequestro preventivo, sebbene la decisione si sia concentrata sui profili procedurali relativi all'interesse ad impugnare
Norma richiamata per individuare la competenza a cui rinviare il giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata (rinvio al Tribunale del riesame di Rimini)
Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Raiola
Sez. 3 n. 40069 del 22/09/2021, Raiola, Rv. 282339 - 01
Precedente richiamato per affermare che la decisione degli istituti di credito di anticipare cautelativamente il blocco del conto produce effetti sostanziali analoghi a quelli dell'esecuzione del sequestro e legittima l'interesse a impugnare
Sez. 2, Sentenza n. 14772 del 16/03/2018 (Allegretti)
Sez. 2, Sentenza n. 14772 del 16/03/2018 - dep. 30/03/2018, Allegretti, Rv. 272657
Richiama il principio secondo cui il termine per impugnare decorre dalla conoscenza dell'avvenuto sequestro, che può essere assicurata anche dalla ricezione della comunicazione bancaria che avvisa del blocco del conto
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693 - 01
Principio delle Sezioni Unite secondo cui la nozione di interesse ad impugnare va valutata in prospettiva utilitaristica: eliminare uno svantaggio processuale o ottenere un vantaggio rispetto alla decisione impugnata
Massime di principio
- L'interesse a impugnare un sequestro preventivo si valuta in termini sostanziali: l'effetto concreto (es. il blocco degli accreditamenti o la comunicazione bancaria che congela il conto) determina un interesse attuale anche se formalmente l'esecuzione non è stata compiuta dal P.M.
- La comunicazione del decreto di sequestro agli istituti di credito che comporti il congelamento dei conti è idonea, di per sé, a creare legittimazione attiva per il terzo o per il titolare a proporre impugnazione o istanza di riesame per rimuovere l'ostacolo alla disponibilità patrimoniale
- La valutazione della legittimazione a impugnare privilegia la prospettiva utilitaristica: va posta attenzione all'effetto pratico del provvedimento sul patrimonio e sulla disponibilità dei beni, non solo alla posizione formale (es. cariche societarie cessate)
- Se il Tribunale del riesame dichiara l'inammissibilità per difetto di interesse, la Corte di legittimità può annullare se risulta che l'interesse esiste in concreto (es. per il blocco bancario); in tali casi il rimedio è il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente
- Per chi subisce il congelamento bancario, i termini per proporre il gravame decorrono dalla conoscenza effettiva del blocco (ad esempio tramite avviso della banca), non solo dalla formale esecuzione dell'organo procedente
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