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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02430/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato colpevole per il reato di truffa (aggravata da recidiva qualificata) e lo aveva condannato al risarcimento dei danni alle parti civili. I motivi di ricorso denunciavano: 1) difetto di legittimazione alla querela dei fratelli Recca per mancato pregiudizio economico loro diretto; 2) insufficiente prova degli artifizi e, soprattutto, del danno patrimoniale e del profitto illecito dell'imputato (si sosteneva che l'IBAN indicato era intestato all'associazione "Pedagogicamente" e non risultavano distrazioni di somme in favore dell'imputato); 3) errato rigetto delle circostanze attenuanti generiche; 4) vizi nella motivazione relativi al risarcimento liquidato alle parti civili e alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (confermando che i fratelli Recca avevano legittimazione a costituirsi poiché subirono un danno patrimoniale consistente nell'essere chiamati in garanzia), mentre ha accolto il secondo motivo perché la motivazione sulla prova del profitto ingiusto è risultata "meramente apparente": i giudici di merito avevano dato per scontato che l'IBAN non fosse intestato all'associazione e che l'imputato avesse intascato le somme, senza confutare e motivare adeguatamente rispetto alla documentazione difensiva che indicava la titolarità del conto e l'assenza di uscite a favore dell'imputato. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sulla responsabilità; i motivi terzo e quarto sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    obbligo del giudice, in ogni stato e grado, di rilevare la mancanza o il difetto della condizione di procedibilità; nel caso valutata la legittimazione alla querela delle parti civili e la relativa prova del danno

  • art. 640 c.p. (truffa)

    la fattispecie di truffa richiede la prova degli artifici e raggiri, del danno patrimoniale e del profitto ingiusto, con nesso causale tra inganno e danno/profitto; la sentenza di merito deve motivare specificamente su questi elementi

  • Giurisprudenza citata (es. Sez. 2, n. 34722 del 14/05/2014 e Sez. 2, n. 15134 del 07/02/2024)

    principio secondo cui il danno patrimoniale nel reato di truffa può consistere anche nella necessità di agire o resistere in giudizio (es. essere chiamati in garanzia), e che la legittimazione alla querela può spettare anche a chi subisce il danno patrimoniale pur non essendo stato direttamente indotto in errore

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre querela/parte civile nel reato di truffa può spettare non solo a chi è stato direttamente indotto in errore, ma anche a chi ha subìto un danno patrimoniale derivante dall'evento (es. essere chiamato in garanzia): il danno deve avere contenuto patrimoniale o comportare oneri economici tangibili.
  • Affermare l'esistenza di un profitto illecito del reo richiede prova e motivazione precisa: il giudice non può basarsi su mere affermazioni apodittiche quando la difesa produce documenti che dimostrano la titolarità di conti o l'assenza di movimenti a favore dell'imputato.
  • La Corte d'appello, nel confermare o riformare la sentenza di primo grado, ha l'obbligo di confrontarsi esplicitamente con i rilievi difensivi e con la documentazione contraria: la mancanza di una risposta motivata a elementi documentali rilevanti configura vizio di motivazione.
  • Se l'annodamento causale tra artifici, profitto e danno non è adeguatamente dimostrato e motivato, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio sul punto essenziale senza esaminare ulteriori questioni assorbite.
  • Le contestazioni sulla quantificazione delle attenuanti o delle responsabilità civili possono risultare assorbite se la censura principale relativa all'accertamento degli elementi costitutivi del reato risulta fondata.

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