Sentenza n. 1179/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento -della delibera della Giunta Comunale n. 92 del 7-3-2024 avente ad oggetto: “Verifica della riduzione del rischio idraulico al fine della riclassificazione delle aree IIIB2 del P.R.G.C. associate agli interventi 16 bis (Stazione di sollevamento, Rio Madonnina) e 17 bis (Stazione di sollevamento Borgo Mercato) individuati nell’elaborato GB04 Cronoprogramma degli interventi della variante n. 76 al PRGC. Approvazione dello studio di valutazione del rischio Idraulico”; -dello studio di valutazione del rischio idraulico e dei relativi elaborati, non noti, redatto dallo Studio Professionale “Dizeta Ingegneria” con sede a Milano, Via Barra 19 nella persona dell’ing. Fulvio Bernabei legale rappresentante del predetto studio e consegnato con nota prot. n. 5606 del 25-1-2024; -di ogni altro atto preparatorio, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 7 marzo 2024, recante approvazione dello studio di valutazione della riduzione del rischio idraulico e verifica delle condizioni per la riclassificazione delle aree IIIb2 del PRGC
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di aree comprese nel comprensorio di Borgomercato, hanno impugnato la deliberazione con cui la Giunta comunale ha approvato lo studio di valutazione del rischio idraulico riferito agli interventi 16 bis e 17 bis della variante urbanistica n. 76 al PRGC. Hanno dedotto disparità di trattamento, carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere, contestando in sostanza la permanenza della classificazione urbanistica IIIb2, che comportava la sospensione dell'attuazione delle previsioni edificatorie fino alla realizzazione e al collaudo delle opere di mitigazione del rischio. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della deliberazione consiliare n. 55 dell'8 maggio 2018, con cui la classificazione IIIb2 era stata introdotta.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. La classificazione IIIb2 era stata introdotta dalla deliberazione consiliare del 2018, rimasta non impugnata e divenuta definitiva. La deliberazione della Giunta del 2024 non aveva riesaminato né modificato la situazione urbanistica cristallizzata nel 2018, ma si era limitata a verificare, sulla base di una nuova istruttoria riferita al periodo successivo al 2018, la persistente attualità del rischio idraulico e il corretto dimensionamento delle stazioni di sollevamento. Pertanto, l'eventuale annullamento dell'atto del 2024 non avrebbe inciso sulla classificazione IIIb2 già impressa alle proprietà dalla variante del 2018. L'atto impugnato non è stato qualificato come atto meramente confermativo, anche perché adottato da un organo diverso da quello che aveva deliberato la classificazione originaria; un'eventuale conferma della classificazione avrebbe dovuto provenire dallo stesso Consiglio comunale. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della controversia.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro un atto successivo che si limiti ad accertare la persistente attualità di una situazione urbanistica già definitivamente stabilita da un precedente atto non impugnato, quando l'eventuale annullamento del nuovo atto non potrebbe modificare tale situazione.
- La verifica successiva dell'evoluzione di un rischio già considerato in un precedente procedimento non costituisce riesame o conferma della decisione originaria se riguarda un diverso arco temporale e presuppone la validità della precedente valutazione.
- La natura meramente confermativa di un atto presuppone che esso ribadisca la precedente decisione senza una nuova autonoma istruttoria; inoltre, la conferma della classificazione adottata da un determinato organo non può essere desunta da un atto proveniente da un organo diverso, qualora la competenza a confermare spetti all'organo originario.
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