Sentenza del 31/03/2017 n. 515 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario - Appello -Produzione di nuovi documenti - Limiti di ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa produzione documentale effettuata in appello è stata considerata ammissibile, in quanto diretta a corroborare una domanda già proposta e non a introdurre un nuovo tema di controversia. L'appello è pertanto risultato favorevole alla parte che aveva prodotto i documenti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello. La documentazione è stata ritenuta utilizzabile perché non introduceva una domanda nuova né modificava i fatti costitutivi della pretesa, non alterando quindi né il petitum, cioè il risultato richiesto al giudice, né la causa petendi, cioè il fondamento della domanda. I documenti avevano soltanto funzione di supporto e prova del diritto già azionato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello può essere ammessa quando serve a provare o rafforzare una domanda già formulata nei precedenti gradi di giudizio.
- La nuova documentazione non deve modificare il petitum né la causa petendi: non può quindi introdurre una richiesta diversa o un nuovo fondamento della pretesa.
- La distinzione essenziale è tra nuovi documenti a sostegno di una domanda già esistente, normalmente ammissibili, e nuovi motivi, domande o eccezioni che ampliano il thema decidendum, normalmente inammissibili.
- L'ammissibilità va valutata in concreto verificando il contenuto e la funzione dei documenti, non il solo fatto che siano stati prodotti per la prima volta in appello.
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