Sentenza del 03/05/2022 n. 13987 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva rigettato l'appello della società avverso l'avviso d'accertamento induttivo relativo all'anno d'imposta 2007 (IRES, IRAP, IVA), con il quale l'Amministrazione aveva disconosciuto la perdita dichiarata e recuperato a tassazione maggiori ricavi ritenendo l'attività antieconomica e fondandosi su studi di settore e su una serie di elementi indiziari (perdite nel periodo 2006-2009, costi/consumi, dati contabili). Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: violazione del contraddittorio preventivo e della specifica motivazione dell'atto, mancata applicazione dei requisiti delle presunzioni (gravità, precisione, concordanza), illegittimità per eccessivo affidamento agli studi di settore/astrattezza dell'accertamento e vizi di motivazione/omesso esame delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso verso il Ministero dell'economia e delle finanze (per carenza di legittimazione) e ha respinto il ricorso della ricorrente avverso l'Agenzia delle entrate. Motivazioni principali: il motivo sul contraddittorio è inammissibile per mancata dimostrazione che la questione fosse stata dedotta in modo specifico nei gradi di merito e, comunque, infondato perché l'obbligo di contraddittorio previsto per gli studi di settore o per i tributi armonizzati non si estende automaticamente agli accertamenti "a tavolino" o agli accertamenti basati anche su altri elementi (irregolarità contabili, antieconomicità della gestione); la CTR ha adeguatamente valutato gli indizi e i requisiti delle presunzioni semplici e ha motivato la decisione, quindi le censure di rivalutazione del merito e di insufficienza logico-giuridica della motivazione non sono fondate. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia: Euro 5.600,00 oltre spese prenotate; è inoltre rilevata la possibile integrazione del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1
Trasferisce alle agenzie fiscali competenze prima del Ministero; conseguentemente il Ministero non è legittimato a proporre ricorso per cassazione su materie attribuite all'Agenzia (carenza di legittimazione).
D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
Indica la data di operatività delle agenzie fiscali (1/1/2001) rilevante ai fini della legittimazione processuale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Norma richiamata in tema di accertamento analitico-induttivo e del ricorso a presunzioni; la valutazione in diritto richiede che le presunzioni siano valutate con riferimento ai requisiti (gravità, precisione, concordanza).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 5
Prevede obblighi di specifica motivazione degli atti in materia antielusiva; la Corte osserva che tale norma è incongrua se invocata in assenza di accertamento antielusivo (non era il caso di specie).
L. 7 agosto 1997, n. 228 (richiamata D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater)
Disposizioni sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte della ricorrente.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Prevede garanzie procedurali e contraddittorio per talune attività di accertamento; la Corte ricorda che l'obbligo previsto non trova applicazione generalizzata agli accertamenti 'a tavolino' (non basati esclusivamente sugli studi di settore) e che la mancata esplicita menzione delle osservazioni del contribuente nell'atto non determina di per sé la nullità.
L. 19 maggio 1998, n. 146, art. 10
Norma che disciplina il contraddittorio preventivo in caso di utilizzo degli studi di settore; applicabile quando l'accertamento si fonda esclusivamente su tali studi.
D.L. 11 luglio 1993, n. 331, art. 62-sexies (conv. L. 427/1993)
Norma collegata all'uso degli studi di settore; la Corte osserva che la censura generica sull'astrattezza degli studi non raggiunge la decisione quando l'accertamento è supportato anche da altri elementi concreti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte ricorda i limiti di sindacabilità in legittimità (necessità di specificità, divieto di riesame del merito e soglia restrittiva per i vizi di motivazione dopo le modifiche normative).
Cass. Sez. Unite, 9 dicembre 2015, n. 24823 (giurisprudenza)
Orientamento consolidato citato: obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale è ristretto ai tributi armonizzati e ai casi espressamente previsti; per tributi nazionali non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio per gli accertamenti a tavolino, salvo che la legge lo disponga.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo è obbligatorio quando l'accertamento si fonda esclusivamente su strumenti come gli studi di settore o nei casi espressamente previsti dalla norma (e per i tributi armonizzati ha rilievo più stringente); se l'accertamento si basa anche su altri elementi (irregolarità contabili, antieconomicità della gestione, dati di consumo) l'assenza di puntuale menzione delle osservazioni del contribuente nell'atto non determina automaticamente nullità.
- In sede di cassazione non è possibile introdurre questioni nuove o non dedotte con specificità nei gradi di merito: il ricorrente deve indicare esattamente in quali atti e con quali contenuti la questione era stata già proposta, pena l'inammissibilità.
- Le presunzioni semplici utilizzate per accertamenti induttivi devono essere valutate dal giudice del merito con riferimento ai requisiti di gravità, precisione e concordanza; la valutazione sulla pregnanza degli indizi è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se motivata.
- Circostanze sopravvenute al periodo d'imposta (eventi economici avvenuti anni dopo) non compromettono automaticamente la validità delle inferenze fondate su fatti riferibili all'anno contestato; eventi successivi possono non incidere sulla catena logico-inferenziale relativa al periodo d'imposta.
- Le critiche generiche alla metodologia degli studi di settore non sono efficaci se l'accertamento è costruito su un mosaico probatorio più ampio e concreto; occorre dimostrare specificamente che gli elementi addotti avrebbero cambiato l'esito probatorio.
- In sede di legittimità, le censure di vizi motivazionali sono ammesse solo se sussiste una reale assenza, contraddittorietà insanabile o incomprensibilità della motivazione; il mero vizio di sufficienza non è di per sé rilevante.
- Chi propone ricorso per cassazione deve curare la forma e la specificità delle censure (indicazione puntuale degli atti di merito in cui la questione è stata trattata), altrimenti rischia l'inammissibilità anche quando la questione sia sostanzialmente fondata.
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