L.R. Abruzzo 20/2010
Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abruzzese disciplina in via urgente l’istituzione di dispensari farmaceutici in particolari condizioni territoriali e attribuisce alle ASL specifiche competenze di certificazione e tenuta registri in materia farmaceutica. L’art. 1 è oggi abrogato; restano le disposizioni dell’art. 2 sulle funzioni dei Servizi Farmaceutici Territoriali.
Assistenza farmaceutica e competenze ASL in Abruzzo
Assistenza farmaceutica e competenze amministrative in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 20 del 2010 regola due profili distinti: da un lato l’istituzione di dispensari farmaceutici in aree territoriali svantaggiate, dall’altro la distribuzione di alcune funzioni certificative e di controllo alle Aziende unità sanitarie locali. Oggi, però, la disciplina sui dispensari non è più vigente.
Dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari
La norma consentiva alla Giunta regionale, nel quadro della revisione biennale della pianta organica delle farmacie, di istituire dispensari farmaceutici in Abruzzo, con il limite massimo di uno per comune e al di fuori dell’ipotesi prevista dalla legge statale sul riordino del settore farmaceutico.
L’istituzione era ammessa solo in centri abitati in presenza di condizioni specifiche e comprovate:
- mancanza effettiva di assistenza farmaceutica in loco;
- oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la farmacia più vicina;
- discontinuità dell’abitato rispetto al centro urbano o al centro storico.
Era invece esclusa nei centri abitati privi di qualsiasi forma di assistenza sanitaria a carico del SSN. L’attivazione avveniva su richiesta del Comune interessato, valutando le esigenze assistenziali della popolazione e il rispetto dei requisiti indicati. Nei comuni o centri abitati fino a 3.000 abitanti, il Comune poteva concedere all’assegnatario i locali idonei.
L’assegnazione del dispensario spettava di regola al titolare della sede farmaceutica nella cui circoscrizione il dispensario era istituito. In caso di rinuncia, l’assegnazione poteva passare a un altro titolare di farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, secondo criteri regionali. Se vi era rinuncia, il dispensario era gestito dal Comune.
Il titolare aveva diritto all’indennità di gestione e al contributo previsti dalla normativa vigente per i dispensari istituiti dalla legge n. 362 del 1991. La Giunta regionale avrebbe dovuto definire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i criteri di istituzione, funzionamento e assegnazione, sentita la Commissione consiliare competente e le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private.
Era inoltre previsto il riassorbimento del dispensario nella sede farmaceutica madre o nella circoscrizione di origine, su proposta del Comune, quando venissero meno uno o più requisiti territoriali richiesti.
Regime vigente e obsolescenza della disciplina sui dispensari
La disposizione sull’istituzione dei dispensari farmaceutici risulta abrogata e, in ogni caso, non presenta oggi una utilità applicativa autonoma. Per tale ragione va considerata obsoleta nel contesto operativo attuale.
Competenze delle Aziende unità sanitarie locali in materia di certificazione
La legge attribuisce alle Aziende unità sanitarie locali della Regione Abruzzo, tramite il Servizio Farmaceutico Territoriale, il rilascio dei certificati previsti dall’art. 12, commi 7 e 8, della legge n. 475 del 1968, come modificata dalla legge n. 362 del 1991.
Alle stesse strutture competono anche:
- la regolare tenuta e conservazione del registro previsto dall’art. 12, comma 9, della legge n. 475 del 1968;
- le verifiche sull’espletamento della pratica professionale dei farmacisti;
- il rilascio dei certificati attestanti il servizio svolto presso farmacie convenzionate pubbliche e private da farmacisti iscritti agli Ordini provinciali.
Su richiesta, le ASL devono inoltre trasmettere alla Regione ogni dato relativo alla pratica professionale e alle verifiche svolte. Le modalità applicative e operative, nonché il regime transitorio, sono demandati a un provvedimento della Giunta regionale.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il testo consolidato indica poi un vigente “in vigore dal 08/08/2020”, ma la disciplina effettivamente utile oggi riguarda solo l’art. 2, poiché l’art. 1 è stato abrogato.
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