L.R. Abruzzo 18/2010
Modifica all'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12: (Integrazione all'art. 15 della L.R. 141/1997 recante "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative", cosi' come modificato dallart. 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attivita' sportive").
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge sostituisce per il 2010 il riferimento all’anno 2009 nella disciplina delle concessioni stagionali su demanio marittimo. Introduce inoltre una previsione transitoria per il rilascio delle concessioni stagionali 2011 anche a determinati titolari di manufatti commerciali ubicati su aree demaniali marittime provenienti da aree private, nei limiti del Piano Demaniale Marittimo regionale. È norma ormai superata perché riferita a annualità concluse.
Proroga per il 2010 e disciplina transitoria delle concessioni stagionali su demanio marittimo a fini turistico-ricreativi
Proroga e disciplina transitoria delle concessioni stagionali su demanio marittimo
La legge regionale interviene sulla disciplina delle concessioni stagionali in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative nella Regione Abruzzo. Il testo risultante ha natura puntuale e temporanea, incidendo su specifiche annualità e su una fattispecie transitoria legata alla classificazione demaniale di alcune aree.
Aggiornamento del riferimento annuale
La modifica principale sostituisce, nella lettera c-bis) dell’art. 1, comma 1, della L.R. 29 maggio 2007, n. 12, il riferimento a “l’anno 2009” con “l’anno 2010”. In tal modo la disciplina delle concessioni stagionali richiamata dalla norma viene aggiornata per l’annualità 2010.
Concessioni stagionali per il 2011 in casi particolari
È prevista una disciplina aggiuntiva per il solo anno 2011: le concessioni stagionali di cui alla lettera c-bis) possono essere rilasciate anche in favore dei titolari di manufatti per esercizi commerciali ubicati su aree demaniali marittime provenienti da aree private classificate demaniali, dopo l’approvazione del Piano Demaniale Marittimo richiamato dalla deliberazione consiliare regionale 29 luglio 2004, n. 141/1.
La possibilità opera:
- nei casi di aree già oggetto di delimitazione ai sensi dell’art. 32 del Codice della navigazione;
- entro i limiti di quanto previsto dal Piano Demaniale Marittimo regionale.
Ambito applicativo e limiti temporali
La disciplina è strettamente circoscritta:
- al territorio della Regione Abruzzo;
- alle concessioni stagionali richiamate dalla normativa regionale sul demanio marittimo;
- alle annualità 2010 e 2011, per effetto delle modifiche introdotte.
Attualità della norma
La disposizione ha carattere sostanzialmente temporaneo e oggi risulta priva di rilevanza pratica, perché legata a esercizi e situazioni già conclusi. Per questo va considerata obsoleta.
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