L.R. Lazio 13/2012
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 13/2012 adegua la disciplina delle deroghe al prelievo venatorio alla direttiva 2009/147/CE e alla sentenza CGUE C-573/08, sostituendo l’art. 35-bis della l.r. 17/1995. Stabilisce condizioni, contenuti dei provvedimenti di deroga, controlli, obblighi di rendicontazione e sanzione di sospensione per tre anni in caso di mancata o incompleta compilazione del modulo. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Disciplina regionale delle deroghe al prelievo venatorio in attuazione della direttiva uccelli e della sentenza CGUE C-573/08
Disciplina regionale delle deroghe al prelievo venatorio
La legge regionale del Lazio n. 13 del 2012 interviene in materia di tutela della fauna selvatica e gestione dell’attività venatoria, per adeguare la disciplina regionale agli obblighi europei in tema di conservazione degli uccelli selvatici. In particolare, recepisce i criteri dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE e dà esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08.
Ambito di intervento e quadro normativo richiamato
La legge sostituisce integralmente l’articolo 35-bis della legge regionale Lazio 2 maggio 1995, n. 17, dedicato al regime di deroga al divieto generale di prelievo di determinate specie avifaunistiche. La disciplina regionale viene ricondotta anche ai principi della legge n. 157/1992 e della Convenzione di Berna, richiamati come cornice vincolante per l’adozione delle deroghe.
Presupposti per l’adozione delle deroghe
La Regione può disporre deroghe solo come misura eccezionale e caso per caso. Le deroghe:
- non possono superare la durata di un anno;
- sono ammesse solo se non esistono altre soluzioni soddisfacenti;
- possono essere adottate esclusivamente per le finalità indicate dall’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/147/CE.
La disciplina, quindi, non attribuisce una facoltà generale di prelievo, ma consente interventi puntuali, limitati nel tempo e motivati da ragioni specifiche.
Procedura e contenuto dei provvedimenti di deroga
La Giunta regionale è l’autorità competente a verificare la sussistenza delle condizioni richieste e a stabilire mezzi, impianti, metodi, limiti soggettivi e oggettivi del prelievo. La deliberazione di deroga può essere adottata anche su richiesta motivata e documentata della provincia interessata, previo parere dell’ISPRA o dell’Osservatorio faunistico regionale.
Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e indicare in modo espresso:
- le ragioni che giustificano la deroga;
- i motivi precisi che collegano il prelievo autorizzato all’esigenza perseguita;
- la dimostrazione dell’assenza di altre soluzioni soddisfacenti;
- le specie oggetto della deroga;
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o abbattimento autorizzati;
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga può essere esercitata, con esclusione dei siti delle zone di protezione speciale (ZPS);
- i soggetti autorizzati al prelievo;
- i limiti applicativi e ogni altra prescrizione necessaria;
- i controlli e le forme di vigilanza, ferme le disposizioni generali già previste dalla normativa regionale.
Limiti sostanziali e sospensione del prelievo
Le deliberazioni di deroga non possono riguardare specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. Se tale condizione sopravviene durante il periodo di applicazione, la Giunta regionale può modificare o sospendere il prelievo in deroga.
Obblighi dei soggetti autorizzati e sanzione amministrativa/gestionale
Le province devono consegnare ai soggetti autorizzati un modulo specifico per la registrazione del prelievo. I beneficiari devono annotare giornalmente:
- i luoghi;
- i tempi e gli orari del prelievo;
- le specie prelevate;
- le quantità prelevate.
Entro trenta giorni dalla scadenza del periodo autorizzato, il modulo deve essere riconsegnato alla provincia competente, debitamente compilato. La mancata o incompleta compilazione comporta la sospensione per tre anni dalla possibilità di partecipare al medesimo prelievo in deroga, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
Relazioni e monitoraggio verso le autorità competenti
La Giunta regionale deve trasmettere una relazione sull’attuazione delle deroghe agli organi statali competenti, all’ISPRA e all’Osservatorio faunistico regionale, in conformità all’articolo 19-bis, comma 5, della legge n. 157/1992. La previsione rafforza il controllo sull’uso del regime derogatorio e sul rispetto degli obblighi europei.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, quindi dal 29 agosto 2012.
Valutazione di attualità
L’atto non risulta deprecato, perché contiene una disciplina sostanziale ancora rilevante sul regime delle deroghe venatorie e sui relativi obblighi procedurali e di controllo nel territorio regionale.
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