Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 408 - Comm. Trib. Prov. Savona

RISCOSSIONE - intimazioni di pagamento - contravvenzioni al codice della strada, contributi INPS e INAIL - giurisdizione della Commissione Tributaria - esclusione - giurisdizione dell'AGO - sussiste -TARSU - Snc debitore del tributo - notifica della cartella al legale rappresentante della società - legittimità - notifica del previo avviso di accertamento a persona qualificatesi interessata - validità - termini di decadenza o prescrizione - entrambi di natura quinquennale -Imposta di registro, canone rai ed iva - cartella ritirata da persona qualificatasi addetta al ritiro - validità - notifica di altra cartella eseguita a mezzo posta e pervenuta per compiuta giacenza certificata dall'agente postale - validità - successivo tentativo presso sede ancora risultante come sede legale - irrilevanza -Tassa automobilistica - invalida notifica del prodromico accertamento - conseguente prescrizione - si verifica - nullità della cartella - consegue -Irpef, Addizionali enti locali e ritenute alla fonte - iscrizione ex art. 36 bis D.P.R 600/73 - notifica presso sede non effettiva della società - invalidità - sussiste - prescrizione del diritto al tributo - esclusione - decadenza dal potere di accertamento per decorrenza termine dell'art. 25 D.P.R. 602/73 - si verifica - aggio per la riscossione - violazione di precetti costituzionali - non sussiste - collegamento alle somme pretese per i singoli casi di esazione coatta - legittimità. A' sensi dell'art. 2 D.Lvo 546/92 sussiste il difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle di pagamento riguardanti contravvenzioni al codice della strada ed ai contributi INPS ed INAIL, giurisdizione spettante invece all'AGO.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sono state contestate la giurisdizione, la validità delle notifiche di cartelle e atti prodromici, la prescrizione o decadenza dei crediti tributari e contributivi, nonché la legittimità dell'aggio di riscossione. In particolare, il ricorrente ha contestato notifiche effettuate presso sedi societarie, a persone qualificatesi come addetti o familiari, per compiuta giacenza e presso indirizzi non più attuali.

La decisione

La Commissione Tributaria ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulle cartelle relative a contravvenzioni al codice della strada e contributi INPS e INAIL, rimettendo tali controversie al giudice ordinario. Ha ritenuto valide diverse notifiche, comprese quelle effettuate al legale rappresentante della società, a un addetto al ritiro, per compiuta giacenza e a familiari qualificatisi come nonna o padre. Per le cartelle validamente notificate, il credito è stato considerato azionabile nel termine ordinario decennale, in quanto incorporato in un titolo esecutivo. Sono state invece annullate la cartella relativa alla tassa automobilistica, per prescrizione conseguente all'invalidità della notifica dell'avviso prodromico, e la cartella relativa ad addizionale IRPEF e ritenute alla fonte, per decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973. L'aggio di riscossione è stato ritenuto legittimo e non contrario a principi costituzionali.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.Lgs. 546/1992

    La giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie.

    Le controversie su sanzioni per violazioni del codice della strada e contributi INPS e INAIL non rientrano nella giurisdizione tributaria, ma in quella del giudice ordinario.

  • Art. 140 c.p.c.

    La notifica per compiuta giacenza è valida quando sono rispettati gli adempimenti previsti per l'irreperibilità o l'assenza del destinatario.

  • Art. 2946 c.c.

    Il credito incorporato in una cartella divenuta definitiva può essere azionato nel termine ordinario decennale di prescrizione, salvo specifiche eccezioni.

  • Art. 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. 602/1973

    Il mancato rispetto del termine decadenziale per la notificazione della cartella comporta la perdita del potere di riscossione; nel caso concreto, la decadenza è stata ricollegata all'invalidità della notifica.

  • Art. 17 del D.Lgs. 112/1999

    Il compenso o aggio di riscossione è legittimo quando risulta correlato alle somme concretamente pretese nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva.

Massime di principio

  • Prima di esaminare il merito, occorre verificare la giurisdizione: multe stradali e contributi previdenziali o assistenziali spettano ordinariamente al giudice ordinario, mentre i tributi rientrano nella giurisdizione tributaria.
  • La notifica a una società può essere valida se effettuata al legale rappresentante, a un addetto al ritiro o presso la sede risultante dai registri, anche se successivamente la società sostiene di avere cambiato sede.
  • La notifica per compiuta giacenza produce effetti se l'agente notificatore ha rispettato gli adempimenti formali previsti dalla legge.
  • La consegna dell'atto a un familiare o a una persona qualificatasi come addetta può essere sufficiente, purché la notifica sia eseguita presso l'indirizzo corretto e secondo le formalità applicabili.
  • L'invalidità della notifica dell'atto prodromico può impedire il perfezionamento della pretesa e determinare prescrizione o decadenza, a seconda del termine applicabile.
  • Una cartella validamente notificata e divenuta definitiva può costituire titolo esecutivo autonomo, con applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione, salvo diverse disposizioni speciali.
  • La decadenza dal potere di riscossione deve essere distinta dalla prescrizione del credito: la prima riguarda il mancato esercizio tempestivo del potere amministrativo, la seconda l'estinzione del diritto per inerzia protratta.
  • L'aggio di riscossione non è automaticamente illegittimo per il solo fatto di essere richiesto; occorre verificare che sia previsto dalla legge e proporzionato o collegato all'attività di riscossione svolta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.