Sentenza del 27/09/2018 n. 6474 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Crediti imposta - Operazioni inesistenti - Onere della prova - CTU - Insufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente non si è limitata a contestare l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, ma ha dedotto anche la prescrizione dei crediti tributari. Tali censure, quando riguardano la fase successiva alla cartella e all'eventuale intimazione ad adempiere, attengono all'azione esecutiva e non all'esistenza o alla legittimità del potere impositivo.
La decisione
La sentenza ha distinto la giurisdizione tributaria da quella ordinaria. Fino alla cartella di pagamento e all'eventuale successivo avviso di intimazione la controversia appartiene al giudice tributario; per le questioni relative alla successiva fase esecutiva, inclusa la prescrizione del credito fatta valere nell'ambito dell'esecuzione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in particolare al giudice dell'esecuzione. Pertanto, le doglianze riguardanti la prescrizione sollevate nella controversia tributaria non possono essere esaminate dal giudice tributario.
Norme richiamate
Art. 2 del D.lgs. n. 546/1992
La norma delimita la giurisdizione delle commissioni tributarie alle controversie relative ai tributi e agli atti dell'amministrazione finanziaria rientranti nella fase impositiva e della riscossione fino ai limiti individuati dalla giurisprudenza.
Corte costituzionale, sentenza n. 114/2018
La linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria è posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario; a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
La giurisdizione tributaria copre gli atti impositivi e gli atti della riscossione fino alla cartella e all'intimazione ad adempiere; gli atti e le contestazioni della fase esecutiva successiva spettano al giudice ordinario.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13913/2017
Il richiamo conferma la necessità di individuare il giudice competente in base alla natura e alla fase dell'atto contestato, distinguendo tra attività impositiva e attività esecutiva.
Massime di principio
- La contestazione dell'omessa notifica di una cartella o di un atto impositivo appartiene, in linea generale, alla giurisdizione tributaria.
- Quando la controversia riguarda la prescrizione maturata dopo la cartella o questioni proprie del pignoramento e dell'esecuzione forzata, la competenza spetta normalmente al giudice ordinario, in particolare al giudice dell'esecuzione.
- Non è sufficiente qualificare genericamente la domanda come tributaria: occorre individuare l'atto concretamente impugnato e la fase procedimentale in cui si colloca.
- Le questioni di merito relative all'esistenza del tributo o alla legittimità dell'imposizione restano di regola devolute al giudice tributario, mentre le contestazioni sulla concreta attività esecutiva successiva alla cartella devono essere proposte davanti al giudice ordinario.
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