Sentenza del 27/01/2016 n. 1495 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che aveva annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, ritenendo spettante l'agevolazione prima casa. Ha contestato, in particolare, l'individuazione della data rilevante per il trasferimento della residenza, sostenendo che la semplice presentazione della domanda non fosse sufficiente in presenza di precedenti dinieghi e di un successivo provvedimento che aveva fissato una diversa decorrenza dell'iscrizione anagrafica. Ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 711 c.p.c. e un vizio di motivazione sulla certezza e tempestività delle domande di trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche. Il giudice del rinvio dovrà accertare l'effettiva data di trasferimento della residenza, verificando se la domanda sia stata presentata nei termini e quale decorrenza sia stata validamente attribuita all'iscrizione anagrafica, tenendo conto dei dinieghi e del successivo ricorso gerarchico. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
Comma 2-bis della nota all'art. 1
Disciplina il requisito della residenza per usufruire dell'agevolazione prima casa. La Corte ritiene rilevante, in linea generale, la tempestiva presentazione della dichiarazione di trasferimento, purché il procedimento amministrativo conduca validamente all'iscrizione e sia possibile individuare con certezza la decorrenza degli effetti.
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Il procedimento anagrafico di trasferimento deve assicurare la continuità temporale tra la cancellazione dal comune precedente e l'iscrizione nel nuovo comune; la decorrenza viene collegata alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato.
Art. 711 c.p.c.
È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate per contestare la decorrenza attribuita dalla CTR al trasferimento della residenza, ma la Corte ha ritenuto necessario un nuovo accertamento di fatto.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
Sono le disposizioni processuali richiamate per denunciare, rispettivamente, violazione o falsa applicazione di legge e vizio di motivazione.
Massime di principio
- Per l'agevolazione prima casa, la tempestiva presentazione della domanda di trasferimento della residenza può essere sufficiente anche se l'iscrizione anagrafica viene perfezionata successivamente, purché il procedimento si concluda validamente a favore del contribuente.
- Quando la domanda è stata inizialmente respinta, non basta dimostrare che era stata presentata nei termini: occorre verificare l'esito del ricorso contro il diniego e la decorrenza espressamente attribuita al trasferimento.
- La data della residenza deve essere individuata con certezza sulla base degli atti amministrativi; il giudice non può sostituire arbitrariamente la decorrenza indicata dall'autorità competente con una data diversa.
- In presenza di più domande, dinieghi o documenti con date discordanti, il contribuente deve fornire una documentazione coerente e il giudice deve accertare quale domanda sia valida e tempestiva.
- Il mancato rispetto del termine per il trasferimento materiale della residenza non comporta automaticamente la perdita del beneficio se la richiesta è stata presentata tempestivamente e l'iscrizione viene poi validamente riconosciuta con decorrenza compatibile.
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