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Circolare

Circolare numero 14 del 15-1-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito dell’abrogazione delle norme che consentivano la regolarizzazione dei contributi mediante cessione di crediti verso lo Stato e altri enti pubblici, non sono più ammesse nuove cessioni dal 30 maggio 1989. Per le cessioni già notificate entro tale data restano valide le istruzioni precedenti, ma cambia la modalità di pagamento delle amministrazioni debitrici, che devono versare direttamente al Ministero del Tesoro sul conto corrente n. 20351. La circolare richiede inoltre alle SAP una verifica urgente dell’archivio e una completa quadratura contabile dei conti coinvolti, con rendicontazione analitica al Ministero del Tesoro e segnalazione delle pratiche ancora in corso di definizione o da annullare.

Istruzioni su cessazione delle cessioni di crediti per contributi previdenziali e relativa quadratura contabile

Istruzioni sulle cessioni di crediti per la regolarizzazione dei contributi e sulla quadratura contabile

La circolare interviene a seguito dell’abrogazione della disciplina che consentiva la regolarizzazione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché degli oneri accessori, mediante cessione di crediti vantati dai datori di lavoro verso lo Stato e altri enti pubblici. Essa disciplina gli effetti dell’abrogazione, le nuove modalità di pagamento verso il Ministero del Tesoro e gli adempimenti contabili urgenti richiesti alle S.A.P. per la verifica, la quadratura e la rendicontazione delle pratiche ancora pendenti.

Abrogazione della disciplina e ambito residuo di applicazione

L’art. 5, comma 5, del D.L. 29 maggio 1989, n. 201, convertito nella legge 28 luglio 1989, n. 262, ha abrogato le disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 9, del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, e dall’art. 6, comma 26, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Ne consegue che, a decorrere dal 30 maggio 1989, non sono più consentite nuove cessioni di credito ai fini della regolarizzazione contributiva. Le istruzioni impartite con la circolare INPS n. 9 del 16 febbraio 1989 restano quindi applicabili soltanto alle cessioni di crediti notificate all’INPS entro tale data.

Nuove modalità di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici

Per le ipotesi in cui il credito sia stato trasferito dall’INPS al Ministero del Tesoro, la circolare modifica la modalità di pagamento originariamente prevista. Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare ministeriale richiamata, le pubbliche amministrazioni debitrici devono versare le somme dovute esclusivamente sul conto corrente infruttifero n. 20351, intestato "Direzione generale del Tesoro - crediti ceduti dall’INPS".

Le modalità operative sono le seguenti:

  • le amministrazioni debitrici devono disporre il pagamento mediante emissione, presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, di titoli di spesa commutabili in vaglia del tesoro, con vincolo di accreditamento al conto n. 20351;
  • i vaglia devono essere trasmessi dalle sezioni di Tesoreria provinciale alla Direzione generale del Tesoro, Divisione VI, per l’accreditamento;
  • le amministrazioni che dispongono di conti correnti presso la Tesoreria Centrale dello Stato devono eseguire i pagamenti tramite girofondi sul conto indicato, dandone comunicazione alla Direzione generale del Tesoro - Divisione VI.

La circolare affida alle ragionerie destinatarie il compito di assicurare il rispetto di tali procedure.

Esigenza di rendicontazione e controllo della situazione contabile

Poiché la circolare del Ministero del Tesoro n. 9 del 16 febbraio 1989 aveva attribuito alla Direzione generale del Tesoro il controllo sulla correntezza dei pagamenti degli enti ceduti e il recupero della morosità, si rende necessario rendicontare la situazione delle pratiche di cessione ancora in essere.

In passato le S.A.P. trasferivano al Ministero del Tesoro le cessioni crediti pervenute a conguaglio delle anticipazioni di Tesoreria mediante la procedura prevista dalla circolare n. 176 del 5 agosto 1986. Il sistema produceva l’atto di trasferimento al Tesoro e i relativi biglietti contabili, interessando i conti GPA 00/68, GPA 80/09 e GPA 90/09, mentre le riscossioni in conto cessioni transitavano sul conto GPA 52/66 prima dell’accredito su GPA 00/68.

Dall’esame della contabilità 1988 è emerso un disallineamento rispetto a tale impostazione. Per questo motivo la circolare impone un controllo urgente dell’archivio e la conseguente quadratura contabile, affinché il Ministero del Tesoro possa disporre della situazione analitica aggiornata.

Adempimenti preliminari delle S.A.P.

I responsabili dell’ufficio riscossione contributi o dell’area interessata e dell’ufficio ragioneria devono verificare personalmente l’esecuzione degli adempimenti richiesti e il rispetto dei termini per l’invio della documentazione.

In via preliminare occorre:

  • acquisire in archivio le riscossioni ancora presenti sul conto GPA 52/66;
  • acquisire le cessioni regolarmente effettuate ma ancora non caricate al momento della ricezione della circolare;
  • assumere in contabilità i biglietti contabili prodotti dalla procedura a fine mese;
  • assumere in contabilità anche eventuali biglietti contabili emessi in precedenza e non ancora registrati.

Gestione delle partite riportate a nuovo e delle imputazioni pregresse

Per il riporto a nuovo DARE del conto GPA 00/68 al 1° gennaio 1988, nonché per le imputazioni DARE anteriori all’istituzione della procedura richiamata dalla circolare n. 176/1986, le S.A.P. devono esaminare ciascuna pratica per verificare se il credito ceduto sia stato trasferito al Ministero del Tesoro ai fini dell’aggiornamento del partitario automatizzato.

Se il trasferimento non risulta effettuato, deve essere disposto:

  • lo storno dell’importo al conto di credito di provenienza;
  • la riproposizione della partita secondo la procedura prevista dalla circolare n. 176.

Se invece il credito risulta già trasferito, l’operazione deve essere eseguita senza trasmettere al Ministero del Tesoro la lettera di trasferimento prodotta dalla procedura.

Per il riporto a nuovo AVERE del conto GPA 00/68 al 1° gennaio 1988 e per le imputazioni AVERE precedenti alla procedura non abbinate a corrispondenti partite DARE sul partitario automatizzato, le S.A.P. devono verificare se si tratti di trasferimenti di incassi in conto cessioni per i quali non sia stato effettuato il trasferimento del credito al Tesoro. In tal caso le somme vanno stornate al conto in cui il credito risulta evidenziato, o al conto di pertinenza, senza ulteriori operazioni.

Se, invece, la partita creditoria risulta già in carico sul partitario automatizzato, le somme devono essere stornate da GPA 00/68 a GPA 52/66 per l’acquisizione sul partitario; successivamente saranno nuovamente contabilizzate su GPA 00/68 in sede di assunzione contabile del biglietto contabile prodotto dalla procedura.

Quadratura finale dei conti

Dopo le operazioni di sistemazione contabile, devono essere verificate le seguenti condizioni:

  • il conto GPA 00/68 deve coincidere con le risultanze del partitario automatizzato;
  • la somma dei saldi del conto GPA 80/09 relativi agli esercizi 1988 e 1989 deve corrispondere alla somma dei saldi del conto GPA 90/09 relativi agli stessi esercizi e rappresentare le cessioni validamente trasferite al Ministero del Tesoro;
  • il conto GPA 52/66 deve risultare chiuso a pareggio;
  • la somma delle imputazioni DARE del conto GPA 52/66 relative agli esercizi 1988 e 1989, al netto di errori e storni, deve esprimere gli incassi in conto cessioni acquisiti sul partitario.

Rendicontazione, stampa delle risultanze e termini

Ultimate le operazioni entro il termine del periodo suppletivo dell’esercizio 1989, le S.A.P. devono:

  • stampare le risultanze del partitario ordinate per ente ceduto;
  • trasmettere la documentazione al Servizio Bilanci entro e non oltre il 5 marzo 1990;
  • allegare la situazione dei conti di cui all’allegato n. 2.

La circolare richiama la massima cura nell’operazione di verifica e quadratura, poiché il Ministero del Tesoro utilizzerà la documentazione prodotta per gli atti relativi al recupero dei crediti verso le amministrazioni cedute.

Pratiche ancora in corso di definizione e annullamenti

Le S.A.P. devono inoltre verificare l’esistenza di pratiche di cessione ancora in trattazione, non ancora caricate sul partitario automatizzato o non ancora definite per mancanza di risposta degli enti ceduti. Tali pratiche devono essere segnalate con il modello di cui all’allegato n. 3.

Qualora nell’esercizio 1990 risultino da annullare cessioni di credito pervenute entro il 16 febbraio 1989, le S.A.P. devono eseguire gli adempimenti previsti dalla procedura e segnalare l’annullamento al Servizio Bilanci.

Allegati operativi

La circolare contiene due allegati operativi di supporto:

  • l’allegato n. 2, relativo al movimento dei conti GPA 00/68, GPA 80/09, GPA 90/09 e GPA 52/66 per gli anni 1988 e 1989, con schema di analisi dopo la quadratura;
  • l’allegato n. 3, modello per la segnalazione del numero delle pratiche di cessione in corso di definizione, con indicazione del numero, dell’importo e di eventuali note.

La documentazione allegata serve a supportare la riconciliazione contabile e la comunicazione al Servizio Bilanci e al Ministero del Tesoro.

Punti principali

Abrogazione della disciplina e limite temporale

L’abrogazione delle norme di riferimento, disposta dall’art. 5, comma 5, del D.L. 29 maggio 1989, n. 201, convertito nella legge 28 luglio 1989, n. 262, comporta che dal 30 maggio 1989 non siano più consentite le cessioni di crediti previste dall’art. 1, comma 9, del D.L. n. 688/1985 e dall’art. 6, comma 26, del D.L. n. 536/1987. Le istruzioni della circolare INPS n. 9 del 16 febbraio 1989 restano quindi applicabili solo alle cessioni notificate all’INPS entro il 30 maggio 1989.

Nuove modalità di pagamento verso il Tesoro

Per i casi di trasferimento del credito dall’INPS al Ministero del Tesoro, il pagamento deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul conto corrente infruttifero n. 20351, denominato "Direzione generale del Tesoro - crediti ceduti dall’INPS". Le amministrazioni debitrici devono emettere titoli di spesa commutabili in vaglia del tesoro con vincolo di accreditamento al conto indicato; le amministrazioni con conti presso la Tesoreria Centrale devono operare tramite girofondi e informare la Direzione generale del Tesoro - Divisione VI.

Obbligo di verifica e quadratura contabile

Le SAP devono procedere con urgenza al controllo dell’archivio cessioni e alla quadratura dei conti, per riallineare la contabilità 1988-1989 con il partitario automatizzato. I responsabili dell’ufficio riscossione contributi o dell’area interessata e dell’ufficio ragioneria devono verificare personalmente gli adempimenti e il rispetto dei termini per l’invio della documentazione.

Trattamento delle riscossioni e delle cessioni non ancora acquisite

Devono essere acquisite in archivio le riscossioni ancora presenti sul conto GPA 52/66 e le eventuali cessioni regolarmente effettuate ma non ancora acquisite. Occorre inoltre contabilizzare i biglietti contabili prodotti dalla procedura a fine mese e quelli già emessi ma non ancora assunti in contabilità.

Storni e regolarizzazioni dei conti GPA 00/68 e GPA 52/66

Per le partite riportate a nuovo o imputate prima della procedura della circ. n. 176/1986, le SAP devono verificare se il credito ceduto sia stato trasferito al Ministero del Tesoro. Se non trasferito, devono stornare l’importo al conto di provenienza e riproporre la partita secondo la procedura; se già trasferito, non devono trasmettere la lettera di trasferimento prodotta dalla procedura. Le imputazioni in avere non abbinate devono essere stornate al conto di pertinenza oppure, se la partita creditoria è in carico sul partitario, trasferite da GPA 00/68 a GPA 52/66 per l’acquisizione sul partitario e poi nuovamente contabilizzate su GPA 00/68.

Verifiche finali richieste

Dopo gli storni deve risultare che: GPA 00/68 coincida con il partitario automatizzato; la somma dei saldi di GPA 80/09 e GPA 90/09 per il 1988 e 1989 coincida e rappresenti le cessioni validamente trasferite al Ministero del Tesoro; GPA 52/66 sia chiuso a pareggio; la somma delle imputazioni DARE di GPA 52/66, al netto di errori e storni, esprima gli incassi in conto cessioni acquisiti sul partitario.

Rendicontazione al Ministero del Tesoro e termini

Ultimate le operazioni, entro il termine del periodo suppletivo dell’esercizio 1989, le SAP devono stampare le risultanze del partitario ordinate per ente ceduto e trasmettere la documentazione al Servizio Bilanci entro il 5 marzo 1990, insieme alla situazione dei conti di cui all’allegato n. 2. Devono inoltre segnalare, con l’allegato n. 3, le pratiche di cessione non ancora caricate o non ancora definite perché in attesa di risposta degli enti ceduti.

Pratiche da annullare nel 1990

Qualora nel corso dell’esercizio 1990 risultino da annullare cessioni di credito pervenute entro il 16 febbraio 1989, le SAP devono eseguire gli adempimenti previsti dalla procedura e segnalare l’annullamento al Servizio Bilanci.

Allegati operativi

La circolare richiama: l’allegato n. 2, che riporta il prospetto del movimento dei conti GPA 00/68, GPA 80/09, GPA 90/09 e GPA 52/66 per gli esercizi 1988 e 1989 e il successivo schema di analisi dopo la quadratura; e l’allegato n. 3, che contiene il modello per la segnalazione del numero e dell’importo delle pratiche di cessione in corso di definizione.

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