Cassazione Civile, Ordinanza n. 13659/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente regionale che ha domandato il riconoscimento, sul proprio trattamento economico, del beneficio perequativo previsto dall’art. 1, comma 2 bis, della L.R. Abruzzo n. 118/1998, introdotto dall’art. 43 della L.R. n. 6/2005 e poi modificato dalla L.R. n. 16/2008. Secondo la ricorrente, tale disciplina non si esaurirebbe nella sola retribuzione individuale di anzianità, ma esprimerebbe un principio più ampio e autonomo, idoneo a fondare un diritto soggettivo perfetto alla perequazione retributiva, sopravvissuto alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma. La Corte d’appello aveva invece rigettato la domanda, ritenendo che la pronuncia della Corte costituzionale n. 211/2014 avesse colpito la disciplina sostanziale su cui la pretesa si fondava e che il comma 2 ter, relativo alla copertura finanziaria, non potesse mantenere in vita un diritto ormai privo del suo presupposto normativo. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione e falsa applicazione della normativa regionale, degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e di norme costituzionali, per avere la Corte territoriale travisato il contenuto della disposizione e negato che essa avesse inciso sulla retribuzione trasformando il beneficio in un diritto soggettivo; nonché ulteriore violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato che la norma regionale sarebbe stata più ampia del solo profilo della retribuzione individuale di anzianità dichiarato incostituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non superassero il giudicato formatosi in un precedente contenzioso tra le stesse parti o comunque sul medesimo titolo, nel quale era già stata respinta la domanda di adeguamento retributivo. Ha inoltre osservato che la sentenza della Corte costituzionale n. 211/2014 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale nella parte in cui introduceva il comma 2 bis, norma che costituiva il fondamento della pretesa azionata; pertanto non era configurabile un diritto soggettivo perfetto alla perequazione né un criterio autonomo di quantificazione sopravvissuto alla declaratoria di incostituzionalità. È stata esclusa anche una lesione dell’affidamento, perché la Regione non aveva mai applicato la disciplina e non poteva ingenerare un affidamento tutelabile su una disposizione poi dichiarata illegittima. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 L.R. Abruzzo n. 6 del 2005
ha introdotto la disciplina perequativa del trattamento economico di anzianità dei dipendenti regionali, ma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui inseriva il comma 2 bis nell’art. 1 della L.R. n. 118/1998
art. 1, comma 2 bis, L.R. Abruzzo n. 118 del 1998
costituiva il fondamento normativo della pretesa di adeguamento retributivo azionata dalla dipendente
art. 1, comma 2 ter, L.R. Abruzzo n. 118 del 1998
era una disposizione strumentale alla copertura finanziaria del beneficio previsto dal comma 2 bis e non poteva da sola fondare il diritto dopo la caducazione della norma sostanziale
art. 1, comma 2, L.R. Abruzzo n. 16 del 2008
ha sostituito la formulazione dell’art. 43 della L.R. n. 6/2005
art. 117, comma 2, lettera l), Cost.
è stato parametro del giudizio di legittimità costituzionale, in relazione alla riserva statale dell’ordinamento civile
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia o travisamento della domanda
art. 113 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per violazione delle norme di diritto applicabili
art. 132 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato sia nei motivi sia dalla Corte come criterio per richiamare precedenti conformi
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Corte cost. n. 211 del 2014
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale nella parte in cui introduceva il comma 2 bis nell’art. 1 della L.R. n. 118/1998
Massime di principio
- Quando la pretesa giudiziale si fonda integralmente su una disposizione regionale dichiarata costituzionalmente illegittima, il diritto azionato non può essere riconosciuto se la norma caducata costituiva il necessario titolo sostanziale della domanda.
- Il giudicato formatosi su un precedente rigetto della medesima pretesa preclude la riproposizione della domanda fondata sullo stesso presupposto normativo, anche se la parte tenta di qualificare la disposizione come meramente ricognitiva di un principio generale.
- Una disposizione di copertura finanziaria o meramente strumentale non può sopravvivere autonomamente alla caducazione della norma sostanziale che fondava il beneficio economico.
- Non è configurabile un legittimo affidamento su un trattamento economico mai effettivamente applicato dall’amministrazione e fondato su una norma poi dichiarata incostituzionale.
- In sede di ricorso per cassazione, la mera riproposizione di censure già superate dal giudicato o contrastanti con la ratio della declaratoria di illegittimità costituzionale non è idonea a scalfire la decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13556/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13571/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13572/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13575/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13623/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13625/2025 del 21/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →