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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 4326 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento per il recupero dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa all'anno 2002. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello del Comune, ritenendo che il Dirigente dell'U.O. Affissioni e Pubblicità non avesse il potere di rappresentare processualmente l'ente, attribuito in via esclusiva al Sindaco. Il Comune ha contestato questa interpretazione, sostenendo che il D.Lgs. n. 546/1992, art. 11, comma 3, come modificato nel 2005, e lo Statuto comunale consentissero al dirigente competente in materia tributaria di stare in giudizio in rappresentanza dell'ente, senza necessità di autorizzazione della Giunta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Ha stabilito che le disposizioni statutarie dell'ente locale possono attribuire al dirigente dell'ufficio competente per il tributo il potere di rappresentare il Comune davanti alle Commissioni tributarie, derogando alla regola ordinaria secondo cui la rappresentanza spetta al Sindaco. Nel caso concreto, tale potere risultava dall'art. 34, comma 4, dello Statuto del Comune di Roma e dall'art. 3 del relativo regolamento. Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito; al giudice del rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3

    L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi.

    La norma consente all'ente locale di essere rappresentato nel processo tributario dal dirigente dell'ufficio competente per il tributo oggetto della controversia, purché tale potere sia coerente con l'organizzazione e lo Statuto dell'ente.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, convertito nella L. 31 maggio 2005, n. 88

    La modifica dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 è applicabile anche ai giudizi in corso.

    La disposizione ha valore di interpretazione autentica e si applica anche ai processi già pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 2

    La rappresentanza dell'ente spetta ordinariamente al Sindaco o al Presidente della Provincia.

    La regola generale attribuisce la rappresentanza legale dell'ente locale al Sindaco, ma tale regola può essere derogata, nel processo tributario, da specifiche disposizioni statutarie che conferiscano il potere a un dirigente competente.

  • Statuto del Comune di Roma, art. 34, comma 4

    La disposizione statutaria, secondo la Corte, attribuiva al dirigente competente poteri sufficienti per rappresentare il Comune nei giudizi tributari relativi alla materia di sua competenza.

  • Regolamento del Comune di Roma approvato con Delibera di Giunta n. 130 del 25 febbraio 2000, art. 3

    Il regolamento contribuiva a individuare nel dirigente del servizio competente il soggetto abilitato a rappresentare l'ente nelle controversie tributarie rientranti nelle sue funzioni.

  • Costituzione, Titolo V

    Il rafforzamento dell'autonomia organizzativa degli enti territoriali consente agli enti locali di disciplinare mediante Statuto la distribuzione dei poteri di gestione e rappresentanza, nei limiti previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la rappresentanza del Comune non è necessariamente riservata al Sindaco: il dirigente dell'ufficio competente può stare in giudizio se lo Statuto o i regolamenti dell'ente gli attribuiscono tale potere.
  • Per valutare la validità dell'appello o della difesa di un ente locale occorre verificare congiuntamente la normativa processuale tributaria e le specifiche disposizioni statutarie e regolamentari dell'ente.
  • La modifica dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 è stata interpretata come applicabile anche ai giudizi pendenti, incidendo sulla legittimazione processuale del dirigente già nei procedimenti in corso.
  • La mera qualifica di dirigente non è sempre sufficiente: il potere di rappresentanza deve risultare dall'organizzazione normativa dell'ente e riferirsi all'ufficio competente per il tributo oggetto della lite.
  • Se il giudice dichiara inammissibile il ricorso dell'ente per difetto di rappresentanza ignorando una valida attribuzione statutaria del potere al dirigente, la decisione può essere cassata e la causa rinviata per l'esame del merito.

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