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Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 21601 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato due avvisi di accertamento relativi a imposte IRES e al disconoscimento di perdite riportate a nuovo, fondati sullo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto agli studi di settore. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse adeguatamente motivato l'applicabilità dello studio di settore alla propria realtà aziendale né il rigetto delle giustificazioni fornite nel contraddittorio. In particolare, la società evidenziava la propria completa dipendenza dal concedente estero, l'assenza di personale e di beni strumentali, nonché l'aumento dei costi di produzione dovuto all'incremento dei prezzi praticati dal concedente.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi, ritenendo non adeguatamente valutate le peculiarità dell'attività. La Commissione Tributaria Regionale ha però accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficienti le prove della società e qualificando la gestione antieconomica come non episodica né riconducibile a circostanze eccezionali. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione della CTR. Ha ribadito che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che la loro efficacia probatoria deriva dal contraddittorio, nel quale l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e il contribuente deve provare le specifiche condizioni che giustificano lo scostamento. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies

    Le disposizioni disciplinano l'elaborazione e l'applicazione degli studi di settore.

    Gli studi di settore non determinano automaticamente il reddito accertabile sulla base del solo scostamento, ma costituiscono strumenti statistici dai quali possono derivare presunzioni semplici solo dopo la verifica della loro applicabilità concreta tramite contraddittorio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Prevede l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa.

    L'Amministrazione può ricostruire induttivamente il reddito quando gli elementi disponibili evidenziano inattendibilità o incongruenze, purché l'accertamento sia adeguatamente motivato e fondato su elementi valutabili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51

    Disciplina i poteri di controllo e di accertamento in materia di IVA.

    La norma consente all'Amministrazione di acquisire e utilizzare elementi utili alla ricostruzione dell'attività economica e dei ricavi del contribuente.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Riguarda, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e l'omesso esame di fatti decisivi.

    La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui fatti e sulle prove; la censura è ammissibile solo in presenza di un effettivo errore di diritto o di un vizio motivazionale rilevante.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 26635/2009

    L'onere della prova è ripartito tra ente impositore e contribuente.

    L'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto; il contribuente deve provare le condizioni che escludono l'applicabilità dello standard o spiegano la specifica situazione economica del periodo accertato.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore, considerato isolatamente, non basta a fondare l'accertamento: l'Amministrazione deve instaurare il contraddittorio e motivare l'applicabilità concreta dello standard.
  • Il contribuente può fornire qualsiasi prova, anche presuntiva, per dimostrare che la propria attività presenta caratteristiche anomale o diverse da quelle considerate dallo studio di settore.
  • Le giustificazioni devono essere specifiche, documentate e riferite al periodo d'imposta contestato; una gestione antieconomica protratta o non collegata a eventi eccezionali può essere ritenuta non sufficiente.
  • Il giudice tributario valuta liberamente sia l'applicabilità dello studio sia le prove offerte dal contribuente, anche se non tutte le argomentazioni devono essere esaminate singolarmente quando la motivazione complessiva è chiara.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito: occorre dimostrare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale decisivo.

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