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Circolare

Circolare numero 04 del 02-02-2009 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per l’anno 2009, i valori contributivi applicabili ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo pari al 3,2%. Vengono fissati il minimale di retribuzione giornaliera imponibile, il minimale orario per il part-time, i massimali di retribuzione imponibile e le soglie per contributi di solidarietà e aliquote aggiuntive. Sono inoltre riepilogate le aliquote contributive ordinarie per le diverse categorie di lavoratori, incluse le casistiche dei tersicorei e ballerini, e vengono richiamati i codici di agevolazione contributiva con i relativi effetti riduttivi.

Determinazione per il 2009 dei valori contributivi ENPALS per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, con aggiornamento di minimali, massimali e aliquote

Determinazione dei valori contributivi 2009 per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti

La circolare definisce, per l’anno 2009, i nuovi valori contributivi ENPALS per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, a seguito dell’adeguamento del 3,2% rilevato dall’ISTAT sull’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il documento aggiorna minimali, massimali, fasce di retribuzione imponibile e aliquote contributive, oltre a richiamare le principali agevolazioni contributive utilizzabili nei rapporti di lavoro agevolati.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama le regole generali sulla rivalutazione annuale dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, compresa la misura minima dei salari medi convenzionali, stabilite dall’art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla Legge 26 settembre 1981, n. 537. Viene inoltre richiamato l’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai trattamenti retributivi previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, se superiori.

La circolare ricorda anche l’interpretazione autentica introdotta dall’art. 2, comma 25, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo cui, in presenza di più contratti collettivi per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella prevista dai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. È infine richiamato l’art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito dalla Legge n. 638/1983, come modificato dal D.L. n. 338/1989, che fissa un limite minimo di retribuzione giornaliera non inferiore al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente al 1° gennaio di ciascun anno.

Minimale di retribuzione giornaliera e retribuzione oraria minima

Per il 2009 il minimale di retribuzione giornaliera imponibile per gli obblighi contributivi dei settori di competenza ENPALS è pari a 43,49 euro. Tale importo deriva dal 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato al 1° gennaio 2009 in 457,76 euro mensili.

La circolare precisa che gli obblighi contributivi devono essere assolti sulla base di tale minimale solo quando esso risulti superiore ai minimali previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentativi o da accordi/contratti individuali. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la variazione del minimale giornaliero incide anche sulla retribuzione oraria minima per la denuncia e il versamento della contribuzione nei contratti part-time. Il minimale orario si calcola moltiplicando il minimale giornaliero per i giorni di lavoro settimanali previsti dagli accordi o contratti collettivi a tempo pieno e dividendo il risultato per le ore lavorative settimanali previste dagli stessi. Nell’esempio riportato, con 5 giornate lavorative e 40 ore settimanali, la paga oraria minima è pari a 5,44 euro.

Lavoratori dello spettacolo

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2009 è pari a 91.507,00 euro, rivalutato sulla base dell’indice ISTAT del 3,2%.

Sul reddito annuo eccedente tale massimale si applica il contributo di solidarietà ai sensi dell’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997, nella misura complessiva del 5%, ripartita in 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore. Inoltre, l’aliquota aggiuntiva prevista dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla Legge n. 438/1992, pari all’1% a carico del lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente 42.069,00 euro e fino al massimale annuo di 91.507,00 euro.

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile per il 2009 è pari a 667,08 euro. La circolare riporta una articolazione per fasce di retribuzione giornaliera, con i corrispondenti massimali imponibili e i giorni di contribuzione accreditati:

  • da 667,09 a 1.334,16 euro: massimale 667,08 euro, 1 giorno;
  • da 1.334,17 a 3.335,40 euro: massimale 1.334,16 euro, 2 giorni;
  • da 3.335,41 a 5.336,64 euro: massimale 2.001,24 euro, 3 giorni;
  • da 5.336,65 a 7.337,88 euro: massimale 2.668,32 euro, 4 giorni;
  • da 7.337,89 a 9.339,12 euro: massimale 3.335,40 euro, 5 giorni;
  • da 9.339,13 a 12.007,44 euro: massimale 4.002,48 euro, 6 giorni;
  • da 12.007,45 a 14.675,76 euro: massimale 4.669,56 euro, 7 giorni;
  • oltre 14.675,77 euro: massimale 5.336,64 euro, 8 giorni.

Il contributo di solidarietà, sempre nella misura del 5% complessiva, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale relativo a ciascuna fascia. L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 134,84 euro e fino al massimale di ciascuna fascia.

Sportivi professionisti

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995

Per gli sportivi professionisti iscritti dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è anch’esso pari a 91.507,00 euro. Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997, è dovuto nella misura complessiva dell’1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore, sulla parte di retribuzione annua eccedente 91.507,00 euro e fino a 667.207,00 euro.

L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente 42.069,00 euro e fino al massimale annuo di 91.507,00 euro.

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995

Per gli sportivi professionisti già iscritti al 31 dicembre 1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 293,29 euro. Il contributo di solidarietà dell’1,2% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 293,29 euro e fino a 2.138,48 euro. L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 134,84 euro e fino al massimale giornaliero di 293,29 euro.

Aliquote contributive ordinarie

La circolare riepiloga le aliquote contributive per l’anno 2009, già in vigore dal 1° gennaio 2007. Per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti iscritti o già iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995, l’aliquota complessiva è pari al 33,00%, composta da 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore.

Per i tersicorei e ballerini iscritti all’ENPALS successivamente al 31.12.1995 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie, l’aliquota complessiva è pari al 35,70%, di cui 25,81% a carico del datore di lavoro e 9,89% a carico del lavoratore. La medesima aliquota maggiorata si applica anche ai tersicorei e ballerini iscritti successivamente al 31.12.1995 con precedente anzianità contributiva in altre gestioni obbligatorie; per i soggetti già iscritti al 31.12.1995 continuano invece ad applicarsi le aliquote ordinarie della generalità dei lavoratori dello spettacolo.

Lavoro agevolato e aliquota ridotta per rapporti assimilati agli apprendisti

Per i rapporti di lavoro agevolati nei quali la normativa prevede che la contribuzione I.V.S. a carico del datore sia dovuta in misura pari a quella degli apprendisti, la circolare stabilisce che l’aliquota è fissata al 10%.

Codici di agevolazione contributiva

La parte finale della circolare riporta una tabella di codici di agevolazione contributiva con le relative fonti normative, amministrative e gli effetti in termini di riduzione della quota datoriale o, in alcuni casi, anche della quota lavoratore. Tra i principali casi richiamati vi sono:

  • contratti di solidarietà con diverse misure di riduzione dell’orario e corrispondenti riduzioni della quota datoriale dal 25% al 40%;
  • retribuzione aggiuntiva esente da contribuzione ex art. 5, comma 5, L. n. 236/1993, con esonero integrale;
  • assunzioni agevolate di giovani, apprendisti e lavoratori con contratto di formazione e lavoro, con aliquote ridotte o quota datoriale al 10%;
  • trasformazioni di CFL o assunzioni in aree svantaggiate, con riduzioni per periodi ulteriori;
  • assunzioni di lavoratori in mobilità, con aliquote ridotte per un determinato periodo;
  • assunzioni di disoccupati di lunga durata o sospesi con riduzioni del 50% o del 100% della quota datoriale, a seconda della fattispecie e dell’area geografica;
  • incentivi per cooperative sociali, lavoratori italiani all’estero, part-time indeterminato con riduzioni progressive della quota datoriale, assunzioni agevolate in Campania e altre regioni del Mezzogiorno, sostituzioni per maternità/paternità e lavoratori di Campione d’Italia retribuiti in franchi svizzeri.

Finalità operativa della circolare

Il documento ha finalità prevalentemente applicativa: fornisce ai soggetti obbligati gli importi aggiornati da utilizzare per la denuncia e il versamento dei contributi per il 2009 e un quadro riepilogativo delle aliquote e delle agevolazioni per le principali categorie di lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti.

Punti principali

Aggiornamento dei valori contributivi per il 2009

I valori contributivi sono determinati per consentire gli adempimenti relativi al 2009, in attesa del decreto ministeriale, utilizzando l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2008 la variazione è pari al 3,2% e su tale base sono ricalcolati minimali, massimali e soglie contributive.

Minimale di retribuzione giornaliera e part-time

Per il 2009 il minimale di retribuzione giornaliera imponibile nei settori di competenza ENPALS è pari a 43,49 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD in vigore al 1° gennaio 2009 (457,76 euro). Per i rapporti part-time il minimale orario si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per i giorni lavorativi settimanali previsti dai contratti collettivi a tempo pieno e dividendo il prodotto per le ore settimanali previste. Con l’esempio richiamato, per 5 giornate e 40 ore settimanali la paga oraria minima è 5,44 euro.

Lavoratori dello spettacolo: massimali e contribuzione

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2009 è 91.507,00 euro. Su tale eccedenza si applica il contributo di solidarietà del 5% (2,50% datore e 2,50% lavoratore); l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica tra 42.069,00 euro e 91.507,00 euro. Per i lavoratori già iscritti al 31.12.1995 il massimale giornaliero imponibile è 667,08 euro, con fasce progressive di retribuzione giornaliera e giorni di contribuzione accreditati; il contributo di solidarietà e l’aliquota aggiuntiva si applicano oltre le soglie indicate nella circolare.

Sportivi professionisti: massimali e contribuzione

Per gli sportivi professionisti iscritti dopo il 31.12.1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è 91.507,00 euro. Il contributo di solidarietà è pari all’1,2% (0,60% a carico del datore e 0,60% del lavoratore) sulla retribuzione compresa tra 91.507,00 euro e 667.207,00 euro; l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica tra 42.069,00 euro e 91.507,00 euro. Per gli sportivi già iscritti al 31.12.1995 il massimale giornaliero imponibile è 293,29 euro; il contributo di solidarietà si applica tra 293,29 euro e 2.138,48 euro, mentre l’aliquota aggiuntiva opera oltre 134,84 euro e fino al massimale giornaliero.

Aliquote contributive ordinarie

Per il 2009 le aliquote ordinarie richiamate sono pari al 33,00% per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti iscritti dopo il 31.12.1995 e per quelli già iscritti al 31.12.1995 (23,81% a carico del datore e 9,19% a carico del lavoratore). Per i tersicorei e ballerini iscritti all’ENPALS dopo il 31.12.1995 si applica l’aliquota maggiorata del 35,70% (25,81% datore e 9,89% lavoratore), mentre per chi ha precedente anzianità in altre gestioni si applicano le stesse aliquote maggiorate previste per la categoria.

Lavoro agevolato e codici di agevolazione

Per i rapporti di lavoro agevolati nei quali la contribuzione I.V.S. del datore è dovuta nella misura degli apprendisti, l’aliquota è fissata al 10%. La circolare riporta poi una tabella di codici di agevolazione con le principali riduzioni contributive, relative a contratti di solidarietà, contratti di formazione e lavoro, apprendistato, mobilità, assunzioni di disoccupati di lunga durata, cooperative sociali, lavoratori italiani all’estero, part-time e altre ipotesi speciali, indicando per ciascuna la fonte normativa e l’effetto contributivo.

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