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Circolare

Circolare numero 14 del 2-2-2009

1.Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori 2.Retribuzioni convenzionali in genere 3.Lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70 4.Cooperative sociali 5.Rapporti di lavoro a tempo parziale 6.Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2009 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438 7.Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile 8.Limite per l’accredto dei contributi obbligatori e figurativi 9.Valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 10.Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto atempo determinato 11.Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 12.Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2009 i principali valori di riferimento per la contribuzione previdenziale e assistenziale: retribuzioni minime imponibili, minimali giornalieri, retribuzioni convenzionali, massimale annuo contributivo e pensionabile, limite per l’accredito dei contributi, importi esenti da tassazione e altri massimali specifici. Vengono inoltre richiamate regole particolari per cooperative sociali, lavoro a tempo parziale, personale di volo e lavoratori dello spettacolo, oltre alle modalità di regolarizzazione dei versamenti di gennaio 2009 effettuati senza tener conto degli aggiornamenti.

Aggiornamento 2009 dei minimali, massimali e altri valori contributivi e fiscali

Aggiornamento 2009 dei valori contributivi e retributivi

La circolare contiene l’aggiornamento, con decorrenza dal periodo di paga in corso all’1.1.2009, dei principali valori utili per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale. Vengono richiamate le regole generali sul minimale imponibile, le eccezioni e le discipline speciali per alcune categorie di lavoratori, nonché i massimali e gli importi esenti rilevanti per il 2009.

Minimo contrattuale e retribuzione minima imponibile

Per la generalità dei lavoratori, la retribuzione da assumere ai fini contributivi non può essere inferiore ai valori stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli. La circolare ribadisce che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva sono tenuti, ai fini previdenziali e assistenziali, a rispettare i trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.

Viene inoltre richiamata la norma interpretativa secondo cui, in caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la base contributiva è quella stabilita dai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

Il minimo contrattuale non elimina il diverso vincolo del minimale giornaliero previsto dalla legge: se la retribuzione imponibile risulta inferiore, deve essere adeguata al minimale di retribuzione giornaliera.

Minimali di retribuzione giornaliera

Per il 2009, in base alla variazione ISTAT del 3,2%, i minimali giornalieri rivalutati sono quelli indicati nelle tabelle allegate alla circolare. In ogni caso, tali importi non possono essere inferiori a € 43,49, pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato per il 2009 in € 457,76.

Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche

La circolare precisa che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale contributivo quando il datore di lavoro eroga trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al limite minimo. Per questo profilo vengono richiamate le istruzioni già emanate in precedenza.

Personale di volo del Fondo volo

Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea iscritto al Fondo volo, la retribuzione imponibile è determinata, dal 1.1.1998, secondo l’art. 12 della legge n. 153/1969. Il D.Lgs. n. 164/1997 prevede anche l’applicazione del minimo contrattuale valido per la generalità dei lavoratori.

In assenza di contratti collettivi nazionali, i limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In ogni caso, la retribuzione imponibile non può essere inferiore al minimale giornaliero di € 43,49 per il 2009.

Retribuzioni convenzionali in genere e pesca

Per le retribuzioni convenzionali in genere il minimale giornaliero, rivalutato per il 2009, è pari a € 24,16, in applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 402/1981 convertito dalla legge n. 537/1981. Per gli equipaggi delle navi da pesca si rinvia alle istruzioni già fornite con circolare n. 62 del 2.5.2006.

Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958, la retribuzione convenzionale mensile per il 2009 è fissata in € 604,00, calcolata come € 24,16 x 25 giorni.

Lavoratori a domicilio

Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero segue la rivalutazione ISTAT e, per il 2009, è pari a € 24,16. Tale valore deve comunque essere ragguagliato a € 43,49. Anche per questa categoria si applica il principio del minimo contrattuale.

Cooperative sociali

Per i lavoratori soci di cooperative sociali, la legge finanziaria 2007 ha previsto un sistema di graduale aumento della retribuzione imponibile ai fini contributivi nel triennio 2007-2009, con l’obiettivo di allineare la contribuzione a quella dei dipendenti d’impresa. Per il 2009 la percentuale di aumento è pari al 100%.

La disciplina riguarda:

  • i lavoratori soci delle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991;
  • i lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi;
  • i lavoratori soci di altre cooperative per le quali siano stati adottati i decreti ministeriali ex art. 35 del TUAF.

Per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e per quelle operanti nei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi, la retribuzione giornaliera convenzionale non può essere inferiore, su base annua, al 40% del trattamento minimo di pensione FPLD. Poiché il trattamento minimo 2009 è € 457,76, il 40% corrisponde a € 183,10 settimanali e a € 30,52 giornalieri.

Il calcolo dell’aumento del 100% va effettuato sulla differenza tra la retribuzione giornaliera imponibile e il minimo contrattuale giornaliero, limitatamente agli elementi retributivi di paga base, contingenza ed EDR. Restano fermi gli imponibili giornalieri più elevati stabiliti dai decreti ministeriali ex art. 35 TUAF.

Per il periodo di occupazione media mensile, nel triennio 2007-2009 le cooperative sociali rientranti nel D.M. 22 settembre 2000 devono considerare almeno 26 giornate mensili; per le restanti cooperative continuano ad applicarsi i periodi fissati dai decreti ministeriali ex art. 35 TUAF.

Lavoro a tempo parziale

Anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applica il criterio del minimale di retribuzione ai fini contributivi, fermo restando il concetto di retribuzione imponibile di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997. Se la retribuzione risultante è inferiore, va ragguagliata al minimale orario previsto dall’art. 1, comma 4, della legge n. 389/1989.

La circolare richiama l’esempio generale con orario normale di 40 ore settimanali, dal quale deriva un minimale orario di € 6,52, calcolato rapportando il minimale giornaliero di € 43,49 a sei giorni e dividendo per 40 ore.

Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla quota eccedente la prima fascia pensionabile

A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore pari all’1% sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, per i regimi in cui l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è inferiore al 10%.

Per il 2009 la prima fascia di retribuzione pensionabile annua è fissata in € 42.069, pari a € 3.506 mensili. La circolare ribadisce che per il versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 alle forme pensionistiche obbligatorie e per chi opta per il sistema contributivo, rivalutato del 3,2%, è pari per il 2009 a € 91.506,73, arrotondato a € 91.507.

Viene inoltre ricordato che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo previsto per i dirigenti di aziende industriali.

Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione utile per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione vigente al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 2009, con trattamento minimo di € 457,76, il limite settimanale è € 183,10 e il limite annuale è € 9.521,20.

La circolare precisa inoltre che la disciplina sul minimale di retribuzione giornaliera non si applica, dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958.

Importi che non concorrono al reddito di lavoro dipendente

Sono riepilogati gli importi non imponibili per il 2009, già fissati dal D.Lgs. n. 314/1997. La circolare segnala che non è più previsto il limite di esenzione per le erogazioni liberali, per effetto della soppressione della relativa lettera b) dell’art. 51, comma 2, del TUIR.

Gli importi indicati per il 2009 sono:

  • prestazioni e indennità sostitutive della mensa: € 5,29;
  • fringe benefit, tetto: € 258,23;
  • indennità di trasferta intera Italia: € 46,48;
  • indennità di trasferta 2/3 Italia: € 30,99;
  • indennità di trasferta 1/3 Italia: € 15,49;
  • indennità di trasferta intera estero: € 77,47;
  • indennità di trasferta 2/3 estero: € 51,65;
  • indennità di trasferta 1/3 estero: € 25,82;
  • indennità di trasferimento Italia, tetto: € 1.549,37;
  • indennità di trasferimento estero, tetto: € 4.648,11;
  • azioni offerte ai dipendenti, tetto: € 2.065,83.

Lavoratori dello spettacolo e maternità obbligatoria

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, il massimale giornaliero per la contribuzione di malattia e maternità è confermato per il 2009 in € 67,14.

Per le prestazioni di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, l’importo rivalutato per il 2009 è pari a € 1.902,90, rispetto a € 1.843,90 del 2008.

Regolarizzazione dei versamenti di gennaio 2009

Le aziende che, per i contributi relativi al mese di gennaio 2009, non abbiano potuto applicare le nuove disposizioni possono regolarizzare il periodo senza oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare.

Per la regolarizzazione:

  • per i punti da 1 a 5, le aziende devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili vigenti all’1.1.2009 e quelle già assoggettate a contribuzione per gennaio, sommando le differenze alla retribuzione imponibile del mese in cui avviene la regolarizzazione;
  • per il punto 6, la differenza contributiva a credito dell’azienda, da restituire al lavoratore, va indicata nel quadro D del mod. DM10, utilizzando uno dei codici previsti dalla circolare n. 4 del 14.1.2009 in relazione alla gestione di appartenenza.

Punti principali

Minimo contrattuale e minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori

La base contributiva non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il minimo contrattuale non sostituisce il minimale giornaliero, per cui la retribuzione imponibile va comunque adeguata al minimale legale di € 43,49 per il 2009, se inferiore.

Retribuzioni convenzionali e lavoratori a domicilio

Per le retribuzioni convenzionali in genere il minimale giornaliero per il 2009 è pari a € 24,16. Per i lavoratori a domicilio il limite minimo segue la rivalutazione ISTAT e per il 2009 è anch’esso € 24,16, ma deve comunque essere ragguagliato a € 43,49; si applica inoltre il principio del minimo contrattuale.

Cooperative sociali e società cooperative

Per i lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/1970, dal 1° gennaio 2007 si applicano le regole della generalità dei lavoratori. Per le cooperative sociali è previsto l’aumento graduale della retribuzione imponibile nel triennio 2007-2009; per il 2009 l’incremento è del 100%. La retribuzione convenzionale di riferimento, per alcune cooperative sociali, non può essere inferiore al 40% del trattamento minimo di pensione, cioè € 30,52 giornalieri nel 2009.

Tempo parziale e aliquota aggiuntiva dell’1%

Anche per il part-time si applica il minimale retributivo orario ai fini contributivi; nell’esempio fornito, con orario normale di 40 ore settimanali, il minimo è € 6,52 l’ora. Inoltre, per le quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, fissata per il 2009 in € 42.069 annui (€ 3.506 mensili), continua ad applicarsi l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore.

Massimale contributivo, accredito contributi e altri importi

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2009 è pari a € 91.507. Il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione, cioè € 183,10 settimanali e € 9.521,20 annui. La circolare aggiorna inoltre gli importi non imponibili ai fini del reddito di lavoro dipendente, il massimale giornaliero per malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (€ 67,14) e l’importo a carico dello Stato per maternità obbligatoria (€ 1.902,90).

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