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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13270/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da Di Puppo nei confronti del giudice dott.ssa Fabiana Giacchetti, nel corso del dibattimento abbreviato relativo al procedimento n. 3804/17 c.d. "Reset". Il ricorrente deduceva: (i) vizi procedurali e di motivazione relativi agli artt. 38 e 41 c.p.p., segnalando che la Corte d'appello aveva formulato rilievi contraddittori circa la mancata indicazione della data di conoscenza della causa di ricusazione e che la parte ricusante non avrebbe l'onere esclusivo di provare tale data; (ii) violazione dell'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p., per aver contestato che un provvedimento cautelare adottato dal giudice nei confronti del coimputato Superbo costituisse una indebita manifestazione anticipata di convincimento sul merito nei confronti di Di Puppo, connessa alla presunta configurabilità del "bis in idem" cautelare rispetto al procedimento "Vulpes".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha deciso per mere ragioni di tempestività ma ha comunque esaminato il merito e constatato la radicale infondatezza dell'istanza; inoltre ha affermato che la prova della conoscenza della causa di ricusazione può essere fornita mediante allegazione della parte senza oneri probatori formalistici. Sul secondo motivo la Corte ha escluso che il provvedimento cautelare adottato nei confronti del coimputato Superbo costituisca una indebita anticipazione di convincimento nei confronti di Di Puppo: il provvedimento era adottato nell'esercizio delle funzioni cautelari e riguardava un diverso imputato nella medesima fase, e non è stato dimostrato che vi fosse identità di posizioni tale da rendere pregiudicante la valutazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; non sono state adottate sanzioni ulteriori.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Riferito dalla sentenza nel quadro delle contestazioni procedurali relative alla ricusazione; la Corte ha ritenuto che la prova della conoscenza della causa di ricusazione possa essere soddisfatta con le allegazioni della parte e non imponga oneri probatori formali aggiuntivi

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 38 in tema di adempimenti procedurali e decisione sulla ricusazione; la Corte ha sottolineato la possibilità di esaminare il merito dell'istanza anche quando non sia stata documentalmente provata la data di conoscenza

  • art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua tra le cause di ricusazione la manifestazione di prevenzione del giudice; la Corte ha interpretato che non costituiscono cause di ricusazione i provvedimenti cautelari adottati nell'esercizio delle funzioni demandate al giudice nei limiti propri, salvo che escano da tali limiti e si traducano in impropria anticipazione del giudizio

Massime di principio

  • L'istanza di ricusazione deve contenere fatti e circostanze concreti e, se possibile, indicare la data di conoscenza; tuttavia la prova di tale conoscenza può essere fornita anche tramite allegazioni e non sempre richiede documentazione formale.
  • Un provvedimento cautelare adottato legittimamente e nell'esercizio delle funzioni del giudice non integra di per sé una causa di ricusazione per indebita anticipazione del convincimento, soprattutto se riguarda un diverso imputato.
  • Per far valere una causa di ricusazione fondata su una presunta anticipazione di convincimento occorre dimostrare che il provvedimento ecceda i limiti della funzione cautelare e contenga valutazioni decisorie attinenti alla colpevolezza dell'imputato.
  • La sussistenza di un "bis in idem" cautelare richiede una valutazione dettagliata dell'identità delle posizioni soggettive e temporali tra i procedimenti; asserzioni generiche non sono sufficienti a dimostrare pregiudizio.
  • La Corte d'appello e la Corte di Cassazione possono esaminare il merito dell'istanza di ricusazione anche in presenza di rilievi formali sulla tempestività o sulla prova della conoscenza, quando ritengano che gli elementi siano comunque valutabili e radicalmente infondati.
  • Il rigetto infondato di una ricusazione può comportare la condanna della parte ricorrente alle spese processuali; pertanto, in caso di ricusazione, è consigliabile fornire elementi fattuali e probatori chiari e circostanziati.

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