Sentenza del 14/09/2018 n. 2659 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Adozione di misure cautelari - Iscrizione di ipoteca sugli immobili della contribuente intimata - Avviso di accertamento IRES - Altro 2010 - Avviso di accertamento IVA - Altro 2010 - Avviso di accertamento IRAP 2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTP di Crotone che aveva autorizzato l’Agenzia delle Entrate a iscrivere ipoteca sui suoi immobili, fino all’importo di 789.433,74 euro, a garanzia di crediti relativi a IRES, IVA e IRAP per l’anno 2010, oltre a sanzioni, interessi e accessori. La contribuente sosteneva che mancasse il periculum in mora, poiché non erano stati dimostrati atti concreti di depauperamento, distrazione o sottrazione del patrimonio. Ha inoltre chiesto la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
La decisione
La CTR della Calabria ha rigettato l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris, non specificamente contestato, sia il fondato timore di perdita della garanzia patrimoniale previsto dall’art. 22 del d.lgs. 472/1997. Secondo il Collegio, non è necessario dimostrare specifici atti di alienazione o depauperamento: sono sufficienti elementi sintomatici complessivamente idonei a evidenziare il rischio per la riscossione. Nel caso concreto sono stati valorizzati l’entità del debito, la mancata registrazione di una fattura di 500.000 euro, l’inosservanza degli obblighi fiscali, la morosità pregressa e gli indizi di dichiarazione infedele contestati all’amministratore. La richiesta di sospensione è stata ritenuta superata e comunque non accoglibile. La società è stata condannata al pagamento di 1.348 euro di spese, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 22 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito
Consente l’adozione di misure cautelari, tra cui l’iscrizione ipotecaria, quando l’Amministrazione dimostri un fondato timore di perdere la garanzia del credito tributario. Non è indispensabile provare atti specifici e già compiuti di dispersione del patrimonio.
Art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Impone all’appello tributario il requisito della specificità dei motivi. Nel caso esaminato, l’appello è stato ritenuto ammissibile perché confrontava adeguatamente le doglianze con la motivazione della sentenza impugnata.
Art. 52, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disciplina generale della sospensione cautelare nel processo tributario ordinario non si applica automaticamente al procedimento cautelare speciale previsto dall’art. 22 del d.lgs. 472/1997.
Art. 4 della legge 10 marzo 2000, n. 74
La contestazione di dichiarazione infedele, anche quale elemento indiziario risultante da un processo verbale di constatazione, può concorrere a dimostrare il periculum in mora ai fini dell’adozione della misura cautelare tributaria.
Art. 2, 4 e 5, comma 4, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Disposizioni utilizzate per la liquidazione delle spese processuali poste a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Per ottenere una misura cautelare tributaria non è sempre necessario dimostrare che il contribuente abbia già compiuto atti di vendita, distrazione o depauperamento dei beni: può essere sufficiente un insieme coerente di elementi che renda concreto e plausibile il rischio di perdita della garanzia patrimoniale.
- Nel valutare il periculum in mora, il giudice può considerare congiuntamente l’entità del debito, precedenti morosità, violazioni degli obblighi fiscali, irregolarità contabili e indizi di condotte penalmente rilevanti.
- La misura cautelare può essere confermata anche sulla base di un giudizio prognostico, senza che sia necessaria la definitività dell’accertamento tributario o della responsabilità penale dell’amministratore.
- Chi contesta l’iscrizione ipotecaria deve contestare specificamente gli elementi posti a fondamento sia del credito tributario sia del rischio per la riscossione, fornendo concreti elementi sulla propria solidità patrimoniale e sull’assenza di pericolo.
- Nel procedimento speciale ex art. 22 del d.lgs. 472/1997, la richiesta di una nuova sospensione cautelare in appello può essere inammissibile o priva di oggetto, soprattutto quando l’ipoteca sia già stata iscritta e l’esecuzione della misura risulti ormai esaurita.
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