Sentenza del 14/09/2018 n. 931 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - Notificazioni - Notificazioni dell'atto impositivo - Soggetto passivo - Persona giuridica cancellata dal Registro delle Imprese - Notificazione ai soci - Efficacia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007, contestando principalmente la validità della notificazione effettuata dopo la cancellazione della società E. s.r.l. dal Registro delle Imprese e, quindi, dopo la sua estinzione ai sensi dell'art. 2495 c.c. Hanno inoltre contestato la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili, sostenendo che mancassero i requisiti di gravità, precisione e concordanza e producendo una dichiarazione del liquidatore secondo cui le quote degli altri soci sarebbero state detenute fiduciariamente.
La decisione
L'appello è stato respinto e gli avvisi di accertamento sono stati dichiarati legittimi. Il giudice ha ritenuto che, dopo la cancellazione della società, i rapporti obbligatori non definiti possano proseguire nei confronti degli ex soci, quali successori della società estinta, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, oppure illimitatamente quando si tratti di soci illimitatamente responsabili. È stata quindi ritenuta efficace la notificazione effettuata agli ex soci. È stata inoltre confermata la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili fondata sulla ristretta compagine sociale, non superata da prova contraria idonea. L'Amministrazione aveva comunque corretto in autotutela la tassazione degli utili, applicando la quota imponibile del 40% prevista dall'art. 47 TUIR. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
I creditori possono agire nei confronti dei soci della società estinta sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; possono inoltre agire nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa.
La cancellazione dal Registro delle Imprese produce l'estinzione della società, ma i debiti sociali, inclusi quelli tributari, possono essere fatti valere nei confronti degli ex soci nei limiti delle somme riscosse in liquidazione e nei confronti del liquidatore responsabile. Non è quindi possibile notificare validamente l'atto alla società ormai estinta come se fosse ancora esistente, mentre è possibile agire verso i soggetti subentrati nei rapporti obbligatori.
Articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile
In caso di estinzione della società durante il processo, si applicano le regole sull'interruzione e sulla prosecuzione del giudizio, con eventuale successione degli ex soci nei rapporti processuali secondo le condizioni previste dalla legge.
Art. 110 del codice di procedura civile
Gli ex soci possono succedere alla società estinta nel processo, purché ricorrano i presupposti sostanziali della successione previsti dall'art. 2495 c.c.
Art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo del reddito quando la dichiarazione è omessa o quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina tributaria.
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
Costituisce la base normativa dell'accertamento parziale utilizzato dall'Ufficio nel caso concreto.
Art. 47 del TUIR
Gli utili attribuiti ai soci sono stati assoggettati alla quota imponibile prevista dalla norma, pari nel caso considerato al 40%, anziché all'intero importo inizialmente indicato dall'Ufficio.
Art. 36 del D.P.R. n. 602/1973
Prevede forme di responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per i debiti tributari della società, secondo i presupposti e i limiti stabiliti dalla disciplina fiscale.
Art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014
Consente all'Amministrazione finanziaria di proseguire per cinque anni dalla cancellazione l'attività di accertamento e di riscossione nei confronti di società, amministratori, soci e liquidatori. La sentenza lo considera conforme alla soluzione adottata, ma precisa che la disposizione non era applicabile retroattivamente al caso esaminato.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina il termine per proporre il ricorso tributario. L'eccezione dell'Ufficio sulla tardività di alcuni ricorsi è rimasta assorbita dal rigetto dell'appello principale.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ne determina l'estinzione: gli atti impositivi non devono essere notificati alla società come soggetto ancora esistente, ma ai soggetti che possono succederle, in particolare ex soci e liquidatori.
- Gli ex soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti fiscali della società estinta nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione; la responsabilità può essere illimitata per i soci che già rispondevano illimitatamente dei debiti sociali.
- La notificazione dell'accertamento agli ex soci può essere efficace anche quando l'atto riguarda un maggior reddito prodotto dalla società prima della cancellazione, purché siano rispettate le regole sulla successione e sulla responsabilità sostanziale.
- La disciplina dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 consente una specifica prosecuzione dell'attività accertativa per cinque anni dopo la cancellazione, ma non può essere applicata retroattivamente a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
- Nelle società con compagine sociale ristretta, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili è normalmente ritenuta grave, precisa e concordante. Il socio deve fornire una prova concreta che gli utili siano stati accantonati, reinvestiti o destinati a finalità diverse dalla distribuzione.
- Una dichiarazione unilaterale del liquidatore o di un socio, priva di riscontri documentali e contraria agli atti societari, normalmente non è sufficiente a superare la presunzione di distribuzione degli utili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 set 2018Sentenza del 14/09/2018 n. 2072 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 set 2018Sentenza del 14/09/2018 n. 2074 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 set 2018Sentenza del 14/09/2018 n. 2659 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 14 set 2018Sentenza del 14/09/2018 n. 2663 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 14 set 2018Sentenza del 14/09/2018 n. 3806 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 14 set 2018Sentenza del 14/09/2018 n. 3808 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →