Sentenza del 14/09/2018 n. 2072 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Azione civile - transazione - rinuncia alla causa - qualificazione della somma - natura risarcitoria - non è tale - corrispettivo per obbligo di permettere - è tale - tassazione - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa qualificazione risarcitoria è stata esclusa. La somma è stata considerata il corrispettivo ricevuto dal contribuente per l’obbligo di permettere alla controparte di mantenere l’immobile e per la rinuncia all’azione giudiziaria. Pertanto, essa è stata qualificata come reddito diverso e assoggettata a tassazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la somma ricevuta in sede transattiva avesse natura risarcitoria e, quindi, non fosse imponibile. La somma era stata riconosciuta nell’ambito della rinuncia a un’azione civile, consentendo alla controparte di mantenere un immobile costruito in prossimità di quello del contribuente.
Norme richiamate
Disciplina fiscale dei redditi diversi
Le somme percepite come corrispettivo per l’assunzione di un obbligo di permettere o per la rinuncia a una pretesa, anziché come reintegrazione di un danno, possono costituire reddito imponibile.
Principi civilistici sulla transazione
La natura fiscale della somma non dipende esclusivamente dalla forma transattiva dell’accordo, ma dalla sua funzione concreta: se remunera una rinuncia o un obbligo assunto dal contribuente, può essere imponibile.
Massime di principio
- La qualificazione di una somma transattiva ai fini fiscali dipende dalla sua causa concreta e non soltanto dal fatto che sia inserita in un accordo di transazione.
- Una somma ha natura risarcitoria quando mira a reintegrare una perdita o compensare un danno; quando invece remunera una rinuncia, un consenso o un obbligo di permettere, tende a essere considerata corrispettivo imponibile.
- La rinuncia a un’azione giudiziaria può rappresentare una prestazione economicamente valutabile e il relativo pagamento può essere tassato come reddito diverso.
- Per valutare il trattamento fiscale di una transazione occorre esaminare il testo dell’accordo, le obbligazioni assunte dalle parti, la finalità del pagamento e il collegamento tra somma ricevuta e rinuncia alla pretesa.
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