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Sentenza

Sentenza del 14/09/2018 n. 3808 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Credito erariale - soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che il credito erariale risultante da un accertamento divenuto definitivo è soggetto, in via ordinaria, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, salvo che una specifica disposizione di legge preveda diversamente. La definitività dell'accertamento fa venir meno la natura di obbligazione periodica ai fini della prescrizione e consente l'applicazione del termine ordinario decennale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile al credito erariale derivante dalla riscossione di un'imposta, quando l'accertamento sia divenuto definitivo. La questione consiste nello stabilire se tale credito si prescriva nel termine quinquennale, normalmente previsto per alcune obbligazioni periodiche o tributarie, oppure nel termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.

Norme richiamate

  • Art. 2946 del codice civile

    Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

    La norma stabilisce il termine ordinario decennale di prescrizione. In assenza di una disciplina speciale, esso si applica al credito tributario risultante da un accertamento divenuto definitivo.

Massime di principio

  • Quando un accertamento tributario diventa definitivo, il credito erariale normalmente si prescrive in dieci anni, non in cinque, salvo una specifica disposizione normativa contraria.
  • La definitività dell'accertamento può trasformare la pretesa tributaria in un diritto definitivamente accertato, al quale si applica il termine ordinario dell'art. 2946 c.c.
  • Il termine di prescrizione deve essere distinto dal termine di decadenza: la decadenza riguarda il tempo entro cui l'amministrazione deve esercitare il potere impositivo o notificare un atto, mentre la prescrizione riguarda l'estinzione del diritto alla riscossione.
  • Per valutare la prescrizione occorre verificare la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo, l'eventuale presenza di atti interruttivi validamente notificati e l'esistenza di una disciplina speciale applicabile al tributo.
  • La regola decennale non è automaticamente applicabile a ogni credito tributario: una norma speciale può prevedere un termine diverso, anche più breve.

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