Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/09/2018 n. 3806 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRAP - Presupposto di fatto - Società semplici e associazioni- Autonoma organizzazione- Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'IRAP alle società semplici e alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato di arti e professioni. Il punto centrale è stabilire se, per tali soggetti, debba essere verificata in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione oppure se l'organizzazione derivi direttamente dalla forma associativa adottata.

La decisione

La sentenza afferma che l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata costituisce presupposto dell'IRAP. Tuttavia, quando l'attività è esercitata da società o enti rientranti tra i soggetti passivi indicati dal D.Lgs. n. 446/1997, art. 3, comprese le società semplici e le associazioni professionali, l'attività è considerata per legge esercitata in forma organizzata. Non è quindi necessario svolgere un'ulteriore verifica concreta sull'autonoma organizzazione. L'esito è pertanto favorevole all'assoggettamento a IRAP.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3

    Individua i soggetti passivi dell'IRAP e comprende, tra gli altri, le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato di arti e professioni. Per tali soggetti, l'autonoma organizzazione è considerata sussistente in ragione della forma giuridica e organizzativa adottata.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 7371/2016

    È richiamata a sostegno del principio secondo cui l'attività esercitata da società semplici e associazioni professionali costituisce, in quanto tale, presupposto dell'IRAP, senza necessità di un autonomo accertamento dell'organizzazione.

Massime di principio

  • Per le società semplici e le associazioni professionali rientranti nell'art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997, l'IRAP è normalmente dovuta per il solo fatto dell'esercizio associato dell'attività.
  • In questi casi non è decisivo dimostrare l'assenza di dipendenti, beni strumentali rilevanti o altri elementi organizzativi, perché l'organizzazione è ritenuta sussistente ex lege.
  • La verifica concreta dell'autonoma organizzazione assume invece rilievo soprattutto per i professionisti che esercitano l'attività individualmente e non operano tramite una società o un'associazione professionale soggetta all'IRAP.
  • La forma giuridica scelta per esercitare l'attività professionale può quindi determinare direttamente l'assoggettamento all'IRAP.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.