Sentenza del 14/09/2018 n. 3806 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRAP - Presupposto di fatto - Società semplici e associazioni- Autonoma organizzazione- Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'IRAP alle società semplici e alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato di arti e professioni. Il punto centrale è stabilire se, per tali soggetti, debba essere verificata in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione oppure se l'organizzazione derivi direttamente dalla forma associativa adottata.
La decisione
La sentenza afferma che l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata costituisce presupposto dell'IRAP. Tuttavia, quando l'attività è esercitata da società o enti rientranti tra i soggetti passivi indicati dal D.Lgs. n. 446/1997, art. 3, comprese le società semplici e le associazioni professionali, l'attività è considerata per legge esercitata in forma organizzata. Non è quindi necessario svolgere un'ulteriore verifica concreta sull'autonoma organizzazione. L'esito è pertanto favorevole all'assoggettamento a IRAP.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3
Individua i soggetti passivi dell'IRAP e comprende, tra gli altri, le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato di arti e professioni. Per tali soggetti, l'autonoma organizzazione è considerata sussistente in ragione della forma giuridica e organizzativa adottata.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 7371/2016
È richiamata a sostegno del principio secondo cui l'attività esercitata da società semplici e associazioni professionali costituisce, in quanto tale, presupposto dell'IRAP, senza necessità di un autonomo accertamento dell'organizzazione.
Massime di principio
- Per le società semplici e le associazioni professionali rientranti nell'art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997, l'IRAP è normalmente dovuta per il solo fatto dell'esercizio associato dell'attività.
- In questi casi non è decisivo dimostrare l'assenza di dipendenti, beni strumentali rilevanti o altri elementi organizzativi, perché l'organizzazione è ritenuta sussistente ex lege.
- La verifica concreta dell'autonoma organizzazione assume invece rilievo soprattutto per i professionisti che esercitano l'attività individualmente e non operano tramite una società o un'associazione professionale soggetta all'IRAP.
- La forma giuridica scelta per esercitare l'attività professionale può quindi determinare direttamente l'assoggettamento all'IRAP.
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