Cassazione Penale, Sentenza n. 23155/2025 del 20/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e per bancarotta fraudolenta documentale. Per la distrazione si censura l'errata valutazione del valore dei beni sottratti (la difesa sosteneva che andasse considerato il valore contabile residuo o di realizzo molto esiguo) e la mancata verifica della idoneità del depauperamento a mettere in pericolo la garanzia dei creditori nonché l'assenza di adeguata motivazione sulle modalità della condotta. Si deduce altresì l'insufficiente accertamento dell'elemento soggettivo (mancanza di indici di fraudolenza che dimostrino la consapevole volontà di destinare il patrimonio a fine diverso da quello di garanzia). Quanto alla bancarotta documentale si contesta che la sentenza non abbia verificato se si trattasse di sottrazione fisica delle scritture o di loro omessa tenuta e non abbia indicato indici concreti che dimostrino il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accolto i primi due motivi (bancarotta distrattiva), ritenendo che la Corte territoriale non abbia verificato né motivato in ordine all'attitudine concreta della distrazione a compromettere la garanzia dei creditori né abbia indicato indici di fraudolenza a carico dell'imputato. Ha accolto anche il terzo motivo (bancarotta documentale), rilevando l'omessa verifica di indici significativi del dolo specifico richiesto per tale fattispecie e l'insufficienza della sola assenza prolungata della contabilità senza ulteriori elementi. Per tali carenze ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio (ad altra sezione).
Norme richiamate
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Richiamata come vincolo procedurale per il riassunto dei motivi di ricorso in cassazione; indicazione che l'esposizione è nei limiti prescritti dalla norma.
Legge fallimentare, art. 216, comma 1, lett. b)
Richiamata nella distinzione tra occultamento fisico delle scritture e fraudolenta tenuta/omessa tenuta; la Corte interpreta la norma come richiedente, per la fattispecie dell'occultamento, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e l'accertamento di indici concreti di fraudolenza.
Massime di principio
- La bancarotta distrattiva è un reato di pericolo concreto: non è sufficiente l'esistenza dell'atto distrattivo, occorre che esso sia idoneo in concreto a compromettere la garanzia dei creditori; il giudice deve motivare tale valutazione alla luce della condizione complessiva dell'impresa.
- Per l'elemento soggettivo nella bancarotta distrattiva è sufficiente il dolo generico, inteso come consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla funzione di garanzia; tuttavia la sussistenza del dolo va desunta da 'indici di fraudolenza' concreti e motivati.
- La mera esiguità del valore dei beni sottratti può escludere la rilevanza penale se non emerge la concreta idoneità del fatto a ledere la garanzia dei creditori; non si può affermare la responsabilità 'indipendentemente dal loro valore reale' senza adeguata motivazione.
- Per la bancarotta documentale occorre distinguere tra sottrazione fisica delle scritture e omessa tenuta: entrambe le ipotesi richiedono prova della consapevolezza dello stato delle scritture e, per la fattispecie con dolo specifico, della finalità di arrecare pregiudizio ai creditori. La sola assenza prolungata della contabilità non è automaticamente sufficiente.
- Il giudice di merito ha l'onere motivazionale di indicare gli elementi fattuali (passivo rilevante, attività distrattiva, fittizietà della sede, mancata collaborazione con la curatela, irreperibilità, ecc.) che costituiscono indici di fraudolenza; in mancanza di tali indicazioni la Cassazione annulla e rinvia.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe fornire elementi di prova alternativi (valutazione contabile residua, valore di realizzo, documenti che attestino la condizione patrimoniale dell'impresa) e contestare la mancanza di indici di fraudolenza, mentre l'accusa deve dimostrare la idoneità concreta del comportamento a ledere la garanzia dei creditori.
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